Sentenza del 11/12/2015 n. 25010 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Non è stata quindi esaminata la fondatezza delle questioni tributarie oggetto del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, ma, prima dell'udienza di discussione, ha notificato un atto formale di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La Corte ha ritenuto applicabili i presupposti dell'art. 391 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 391 del codice di procedura civile
La disposizione consente alla Corte di cassazione di dichiarare l'estinzione del giudizio quando il ricorrente rinuncia al ricorso secondo le modalità previste. In questo caso, la rinuncia è stata ritenuta valida perché formalizzata e notificata prima dell'udienza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata validamente e comunicata alle altre parti, può determinare l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una decisione nel merito e non stabilisce quale parte avesse ragione sulle questioni sostanziali.
- Le spese processuali possono essere compensate quando ciò è richiesto nella rinuncia e non vi è opposizione o quando il giudice lo ritiene appropriato.
- Chi rinuncia al ricorso normalmente perde la possibilità di ottenere una decisione favorevole in Cassazione, mentre la sentenza impugnata non viene modificata dal giudizio di legittimità estinto.
- La presenza di una rinuncia non comporta automaticamente l'accoglimento delle pretese dell'amministrazione: comporta principalmente la chiusura del processo e la stabilizzazione degli effetti della decisione impugnata, salvo altri rimedi esperibili.
Testo integrale
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