Cassazione Civile, Ordinanza n. 10968/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche per la costruzione di una nuova caserma e di una palazzina alloggi. L'appaltatrice, capogruppo di un'associazione temporanea, deduceva di aver iscritto riserve, di aver sospeso i lavori per mancato pagamento del primo stato di avanzamento lavori e per la mancata emissione del secondo, e di aver poi intimato una diffida ad adempiere. Chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente, nonché il pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, del decimo dei lavori non eseguiti e delle somme indicate nelle riserve. I giudici di merito avevano invece ritenuto che la diffida fosse inefficace perché l'importo intimato superava quello effettivamente dovuto alla data della diffida e avevano considerato applicabile in via esclusiva la disciplina speciale dell'appalto pubblico. In cassazione la società ricorrente denunciava: 1) violazione degli artt. 1454 c.c. e 133 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che la diffida fosse valida anche se la somma intimata era superiore al credito effettivo esistente a quel momento; 2) violazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c. e delle norme speciali dell'appalto pubblico, per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risoluzione per inadempimento; 3) violazione della disciplina sul decimo dei lavori non eseguiti, perché il rigetto della risoluzione aveva escluso anche tale voce.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione d'appello sia nella parte in cui aveva negato efficacia alla diffida ad adempiere per la sola circostanza che l'importo intimato era superiore al credito effettivamente maturato alla data dell'atto, sia nella parte in cui aveva affermato la pretesa esclusività del rimedio speciale previsto per l'appalto pubblico. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1454 c.c.
La diffida ad adempiere richiede solo la fissazione di un termine per l'adempimento con chiaro avvertimento che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto; è inefficace solo se viene intimato l'adempimento di un importo superiore all'intero dovuto in base al contratto, non quando la somma intimata sia semplicemente superiore al credito effettivamente maturato al momento della diffida.
art. 1453 c.c.
La disciplina generale della risoluzione per inadempimento resta applicabile, in via concorrente o residuale, anche nell'appalto pubblico quando non operino i presupposti del rimedio speciale.
art. 1455 c.c.
La valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento appartiene alla disciplina generale della risoluzione ed è richiamata come parametro quando il rimedio speciale non esaurisce la tutela.
art. 1460 c.c.
Richiamato come rimedio di autotutela contrattuale dell'appaltatore in presenza di mancato pagamento.
art. 133 d.lgs. n. 163/2006
La norma speciale sugli appalti pubblici in tema di ritardo nei pagamenti non sostituisce i principi generali della risoluzione del contratto, ma li integra; il rimedio speciale non è esclusivo.
artt. 29 e 30 D.M. 145/2000
Richiamati dalla ricorrente per gli interessi dovuti sui pagamenti dell'appalto pubblico.
art. 136 d.lgs. n. 163/2006
Norma richiamata nel ricorso come parte del sistema speciale dell'appalto pubblico.
art. 122 d.P.R. n. 554/1999
Richiamato in relazione al diritto al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nella diffida ad adempiere l'elemento decisivo è la fissazione del termine e l'intimazione formale di adempiere; la validità della diffida non viene meno per il solo fatto che l'importo richiesto sia superiore al credito effettivamente maturato alla data dell'atto, purché non sia richiesto più di quanto dovuto dall'intero contratto.
- Nell'appalto di opere pubbliche le regole speciali sui ritardi di pagamento e sulla risoluzione non escludono le norme generali del codice civile sulla risoluzione per inadempimento, che restano applicabili quando il rimedio speciale non trovi completa attuazione o non sia invocabile.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto della risoluzione su una errata interpretazione della diffida e sulla pretesa esclusività della disciplina speciale, la statuizione sulle domande conseguenti resta travolta e i motivi ulteriori possono risultare assorbiti.
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