Sentenza n. 411/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento A) del provvedimento prot. 0027122/2022 del 12.10.2022, notificato a mezzo servizio postale, con avviso di deposito fatto in data 24.10.2022, e successivamente ritirato, con cui, in merito alla SCIA prot. 25263 del 26.09.2022 e succ. int. nota prot. 25500 del 27.09.2022, SCIA n. 149/2022, avente ad oggetto sanatoria “ampliamento di fabbricato”, si è imposto l’ordine di “non effettuare le previste trasformazioni”, dichiarando l’istanza improcedibile e comunque priva di necessari elaborati; B) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale recante, con riferimento a una SCIA in sanatoria per ampliamento di fabbricato, l'ordine di non effettuare le trasformazioni previste e la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il provvedimento comunale relativo alla SCIA in sanatoria presentata per la regolarizzazione di un ampliamento edilizio. Deduceva, anzitutto, la violazione degli artt. 36 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e l'eccesso di potere per difetto del presupposto, arbitrarietà e illogicità, sostenendo la sussistenza della doppia conformità urbanistico-edilizia: le opere sarebbero state conformi sia alla disciplina del PRG vigente al momento della realizzazione, sia all'attuale PUC. Contestava inoltre l'affermazione comunale circa la carenza di elaborati tecnici e progettuali, deducendo che, comunque, l'amministrazione avrebbe dovuto consentire l'integrazione documentale. Con il secondo motivo lamentava il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l'apoditticità del giudizio di non conformità urbanistico-edilizia, per mancata valutazione della disciplina urbanistica applicabile e delle caratteristiche dimensionali, morfologiche e funzionali degli interventi. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione, rilevando che l'atto, pur qualificandosi come comunicazione di avvio del procedimento di diniego, non assegnava alcun termine per presentare memorie e conteneva contestualmente l'ordine definitivo di non eseguire le trasformazioni, rendendo incerta la sua natura di preavviso o di provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, considerando dirimente il terzo motivo e assorbendo le ulteriori censure. Il provvedimento, benché formalmente presentato come comunicazione di avvio del procedimento di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, non assegnava alla destinataria alcun termine per la presentazione di osservazioni e le intimava direttamente di non effettuare gli interventi previsti dalla SCIA. Per il suo contenuto sostanziale, l'atto doveva quindi essere qualificato come provvedimento definitivo d'inibitoria e non come effettivo preavviso di diniego. L'amministrazione ha così rispettato la garanzia partecipativa soltanto formalmente, impedendo alla ricorrente di interloquire prima dell'adozione della decisione finale. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l'indicazione del termine per presentare osservazioni è elemento essenziale del preavviso di rigetto, poiché, in sua assenza, l'atto non è distinguibile da un diniego definitivo. Il provvedimento impugnato è stato annullato. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve consentire effettivamente la partecipazione dell'interessato e deve indicare un termine per la presentazione di osservazioni; la mera qualificazione formale dell'atto come comunicazione di avvio non è sufficiente.
artt. 36 e seguenti d.P.R. 380/2001
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla sanatoria edilizia e al requisito della doppia conformità, ma il giudice non esamina nel merito tali questioni, assorbite dall'accoglimento della censura procedimentale.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per l'attribuzione al difensore antistatario delle spese liquidate in favore della ricorrente.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990 deve contenere l'assegnazione di un termine per la presentazione di osservazioni; tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'atto.
- Un atto amministrativo che, pur qualificandosi formalmente come comunicazione di avvio o preavviso di diniego, ordini direttamente al privato di non eseguire le trasformazioni oggetto della SCIA e non lasci spazio alla partecipazione procedimentale deve essere qualificato, secondo il suo contenuto sostanziale, come provvedimento definitivo d'inibitoria.
- La garanzia partecipativa dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non è soddisfatta dalla sola veste formale del provvedimento: l'amministrazione deve consentire concretamente all'interessato di presentare osservazioni prima dell'adozione della decisione finale.
- In assenza dell'indicazione del termine per le osservazioni, il preavviso di rigetto non è distinguibile da un diniego definitivo e il provvedimento adottato senza effettiva partecipazione procedimentale è illegittimo.
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