Regolamento (UE) 2026/995
Regolamento (UE) 2026/995 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) 2021/947 per quanto riguarda una maggiore efficienza della garanzia per le azioni esterne (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce modifiche mirate al regolamento (UE) 2021/947 per rendere più efficiente la garanzia per le azioni esterne, in particolare attraverso un migliore utilizzo delle eccedenze della garanzia dell’EFSD a favore dell’EFSD+. Viene inoltre ridotto dal 65% al 60% il livello di copertura UE per talune operazioni della finestra d’investimento dedicata esclusiva della BEI, con effetto solo dopo l’adeguamento del relativo accordo di garanzia. Il testo contiene anche deroghe al regolamento finanziario 2024/2509 per consentire l’uso delle risorse e coprire i pagamenti connessi ad attivazioni di garanzia nel 2025-2027, oltre a misure di semplificazione e di rendicontazione.
Modifica il regolamento (UE) 2021/947 per aumentare l’efficienza della garanzia per le azioni esterne, rafforzando l’EFSD+ e semplificando taluni meccanismi di copertura e rendicontazione.
Ambito di applicazione
Si applica all’attuazione della garanzia per le azioni esterne istituita dal regolamento (UE) 2021/947, in particolare all’EFSD+ e ai rapporti con la garanzia dell’EFSD preesistente. Riguarda i flussi finanziari, le coperture di bilancio, le operazioni della BEI e delle altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo (IFS), nonché i pagamenti e le attivazioni di garanzia nel periodo 2025-2027. Le modifiche incidono sull’operatività nell’ambito dell’azione esterna dell’Unione e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; il regolamento è anche rilevante ai fini SEE.
Regolamento (UE) 2026/995 – maggiore efficienza della garanzia per le azioni esterne
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/947, che istituisce lo strumento NDICI – Europa globale e la garanzia per le azioni esterne, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza dell’EFSD+ e liberare risorse per le priorità dell’azione esterna dell’Unione. I considerando richiamano il contesto geopolitico e geoeconomico, la strategia Global Gateway, l’esigenza di partenariati con i paesi partner e la necessità di un impiego più efficace delle risorse, in un quadro coerente con gli obiettivi dell’azione esterna e della cooperazione allo sviluppo dell’Unione.
Finalità e contesto politico-finanziario
Il regolamento si colloca nell’ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione e mira a rafforzare il ruolo dell’EFSD+ come principale veicolo per mobilitare investimenti strategici, in particolare a sostegno del Global Gateway. Il legislatore evidenzia la forte domanda proveniente da BEI, BERS e altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo, nonché l’esigenza di ridurre dipendenze esterne eccessive, promuovere il coinvolgimento del settore privato e garantire coerenza con i valori e gli interessi dell’Unione.
Riassegnazione delle eccedenze e deroghe al regolamento finanziario
La modifica centrale riguarda l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/947. Le entrate e i rimborsi generati dagli strumenti finanziari continuano a essere attribuiti alla linea di bilancio d’origine, al netto dei costi e delle commissioni di gestione. In aggiunta, le eccedenze degli accantonamenti relativi alla garanzia EFSD, comunicate nel 2025, 2026 e 2027, vengono utilizzate per coprire la garanzia di bilancio sostenuta dall’EFSD+.
Per rendere possibile tale meccanismo, il regolamento introduce una deroga all’articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Le risorse così mobilitate sono espressamente qualificate come entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del medesimo regolamento finanziario.
Copertura dei pagamenti connessi alle attivazioni di garanzia
L’articolo 31, paragrafo 8, viene integrato con una deroga all’articolo 214, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In base a tale nuova previsione, le risorse dell’EFSD+ relative alla copertura della garanzia di bilancio possono essere impiegate per coprire i pagamenti connessi ad attivazioni superiori a 10 milioni di EUR della garanzia EFSD, ma solo nel triennio 2025-2027.
Finestra d’investimento BEI: riduzione della copertura UE
Il regolamento interviene sull’articolo 36, paragrafo 1, per confermare l’esclusiva della BEI per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali nell’ambito della finestra d’investimento dedicata esclusiva. In tale contesto, la garanzia dell’Unione copre il 60% dell’importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, rispetto al precedente 65%, al netto degli importi rimborsati e comprensiva degli importi connessi. Il considerando precisa che la riduzione opera solo dopo la modifica del corrispondente accordo di garanzia tra Commissione e BEI.
Semplificazione e soppressione di una disposizione
Per finalità di semplificazione, viene soppresso l’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947. Nei considerando il legislatore collega tale scelta alla volontà di rendere più efficiente l’attuazione delle risorse aggiuntive, favorendo una gestione più snella dei rapporti con i partner esecutivi e una maggiore capacità di mobilitazione di investimenti privati.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riassegnazione delle eccedenze della garanzia EFSD all’EFSD+
L’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/947 è sostituito per prevedere che, in deroga all’articolo 212, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, entrate e rimborsi degli strumenti finanziari restino assegnati alla linea di bilancio d’origine al netto dei costi e delle commissioni di gestione. Inoltre, in deroga all’articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, le eccedenze degli accantonamenti relativi alla garanzia EFSD comunicate nei documenti di lavoro allegati ai progetti di bilancio 2025, 2026 e 2027 sono destinate a copertura della garanzia di bilancio sostenuta dall’EFSD+. Tali risorse sono qualificate come entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Copertura dei pagamenti per attivazioni di garanzia EFSD
All’articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947 è aggiunto un comma che, in deroga all’articolo 214, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, consente di utilizzare le risorse dell’EFSD+ relative alla copertura della garanzia di bilancio per coprire i pagamenti derivanti da attivazioni di importo superiore a 10 milioni di EUR della garanzia EFSD, limitatamente agli anni 2025, 2026 e 2027.
Riduzione della copertura UE per la BEI
All’articolo 36, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito per stabilire che la BEI mantiene l’esclusiva per le operazioni con controparti sovrane e sub-sovrane non commerciali nell’ambito della finestra d’investimento dedicata esclusiva. In tale ambito, il contributo con risorse proprie è inteso come assunzione del rischio residuo e la garanzia dell’UE copre il 60% dell’importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento BEI, al netto dei rimborsi e maggiorato degli importi connessi.
Soppressione di una disposizione dell’articolo 38
L’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947 è soppresso, nell’ottica di semplificazione del quadro applicabile all’attuazione della garanzia per le azioni esterne.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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