Regolamento (UE) 2026/1022
Regolamento delegato (UE) 2026/1022 della Commissione, del 30 giugno 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le definizioni, le dichiarazioni doganali e i dati relativi al dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il codice attuativo doganale dell’Unione alla soppressione della franchigia doganale per le spedizioni di valore non superiore a 150 EUR e all’introduzione di un dazio doganale temporaneo di 3 EUR per articolo in specifiche importazioni a distanza. Per farlo, ridefinisce il perimetro della dichiarazione H7, precisa cosa si intende per merci in spedizioni postali e introduce nuove definizioni legate agli identificativi di prodotto e all’"articolo" ai fini della tracciabilità e del calcolo del dazio. Interviene inoltre sui soggetti tenuti a dichiarare, sui dati richiesti nell’allegato B e sulle regole applicabili alle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 in materia di definizioni doganali, dichiarazioni H1/H6/H7 e requisiti di dati per l’applicazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati fino a 150 EUR.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni doganali nell’Unione relative a merci importate in spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 EUR, in particolare se vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE. Incide su dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica (H7, H6, H1), dichiarazioni sommarie di entrata e dichiarazioni/esenzioni connesse al trasporto sotto la responsabilità di un operatore postale. Restano fuori dall’ambito H7 le merci soggette a divieti o restrizioni; sono inoltre escluse dalla nuova definizione di merci contenute in spedizioni postali le merci con importazione esente da IVA ex articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE e le merci che beneficiano di misure preferenziali, comprese quelle previste da accordi di unione doganale. L’applicazione decorre dal 1º luglio 2026, con talune disposizioni sugli identificativi di prodotto applicabili dal 1º novembre 2026, ma facoltativamente utilizzabili già dal 1º luglio 2026.
Regolamento delegato (UE) 2026/1022: modifiche al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per le importazioni a distanza di beni fino a 150 EUR
Il regolamento interviene sul sistema delle dichiarazioni doganali dell’Unione per adeguarlo alla soppressione della franchigia doganale sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR e al correlato dazio doganale temporaneo di 3 EUR per articolo. La Commissione modifica quindi definizioni, soggetti dichiaranti, regole per le merci gestite da operatori postali e dati da indicare nell’allegato B, con l’obiettivo di rafforzare la corretta riscossione del dazio e i controlli doganali sulle vendite a distanza di beni importati.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che l’articolo 143 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446, nella versione precedente, si fondava sull’esenzione dai dazi all’importazione per le spedizioni fino a 150 EUR prevista dal regolamento (CE) n. 1186/2009. Poiché il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio sopprime gli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1186/2009 con effetto dal 1º luglio 2026, le merci entro tale soglia diventano soggette a dazio. In parallelo, il nuovo assetto introduce un dazio temporaneo di 3 EUR nelle ipotesi descritte, imponendo di limitare l’uso della dichiarazione H7 alle sole merci corrispondenti a tale regime.
Ambito applicativo materiale e soggettivo
Le modifiche riguardano le dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica, la dichiarazione sommaria di entrata, le dichiarazioni considerate tali ai sensi del codice doganale e le regole relative alle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale. Il fulcro applicativo è rappresentato dalle merci in spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 EUR vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE. Restano escluse dalla nuova definizione di merci contenute in spedizioni postali le merci esenti da IVA ex articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva IVA e le merci che beneficiano di misure preferenziali, incluse quelle derivanti da accordi di unione doganale.
Nuove definizioni introdotte o riformulate
L’articolo 1 sostituisce la definizione di "merci contenute in spedizioni postali" e chiarisce che essa riguarda le merci vendute a distanza, entro il limite dei 150 EUR, quando ricadono nel nuovo meccanismo del dazio temporaneo. Viene confermata la nozione di "operatore postale" come soggetto stabilito in uno Stato membro e designato per i servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale. Inoltre, il regolamento introduce definizioni tecniche utili ai controlli e alla tracciabilità:
- "identificativo del prodotto", quale codice alfanumerico unico che consente l’identificazione e la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento;
- "identificativo del prodotto del commerciante";
- "identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante";
- "identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante";
- "articolo", inteso come una o più merci della medesima spedizione che condividono classificazione tariffaria, descrizione e, se richiesta dai dati doganali applicabili, origine.
Dichiarazione H7 e dazio temporaneo di 3 EUR
La modifica centrale riguarda l’articolo 143 bis. La dichiarazione H7 resta utilizzabile per l’immissione in libera pratica delle merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati, ma solo se tali merci non sono soggette a divieti o restrizioni. Il considerando evidenzia che la H7 serve a veicolare le merci soggette al dazio doganale temporaneo di 3 EUR e non altre fattispecie. La Commissione chiarisce anche che il dazio si applica per articolo quando le merci sono dichiarate come articoli distinti, compresi i casi in cui articoli identici siano esposti su righe separate della dichiarazione.
Dichiarazioni H1, H6 e ruolo dell’operatore postale
Il regolamento conferma che il dazio di 3 EUR può applicarsi indipendentemente dal fatto che le merci siano dichiarate tramite dichiarazione H1, H6 o H7; pertanto, la possibilità di utilizzare tali dichiarazioni per i beni venduti a distanza rimane invariata. L’articolo 144 disciplina la dichiarazione H6 per le merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale, con insieme di dati ridotto, valore non superiore a 1 000 EUR e assenza di divieti o restrizioni. Le modifiche all’articolo 113 bis rafforzano l’obbligo informativo dell’operatore postale o dell’operatore postale del paese terzo quando le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata non sono rese disponibili al corriere incaricato della presentazione dei dati residui.
Dichiarante e allineamento tra IVA all’importazione e obbligazione doganale
Il regolamento modifica la disciplina del dichiarante nell’allegato B per allinearla alla responsabilità del corretto pagamento del dazio temporaneo di 3 EUR. Il considerando chiarisce che il dichiarante dovrebbe essere in primo luogo la piattaforma, il venditore, il vettore o l’agente che presenta le merci alle autorità doganali; il consumatore può intervenire solo in via residuale. La nuova nota al dato 13 05 000 000 distingue quattro categorie di dichiarante per i beni in spedizioni fino a 150 EUR oggetto di vendite a distanza:
- il soggetto che si avvale del regime speciale IVA del titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o il suo rappresentante indiretto;
- il soggetto che si avvale dei regimi speciali del titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE, o il suo rappresentante indiretto;
- il rappresentante indiretto dell’importatore, se le prime due ipotesi non si applicano;
- in mancanza delle precedenti, qualsiasi altro soggetto in grado di fornire le informazioni necessarie e di presentare o far presentare le merci in dogana.
Esportazione, invalidamento e altre modifiche puntuali
L’articolo 140, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 141 vengono modificati per le merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale o contenute in una spedizione per espresso, di valore non superiore a 1 000 EUR e non soggette al dazio all’esportazione. In particolare, tali merci sono considerate dichiarate per l’esportazione al momento dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione. L’articolo 142, lettera b), viene adattato per coordinare la disciplina delle domande di rimborso o di altri oneri con l’invalidamento della dichiarazione di immissione in libera pratica di merci che beneficiano di una franchigia ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009. L’articolo 148, paragrafo 3, è inoltre limitato in modo da escludere le vendite a distanza di beni importati in spedizioni fino a 150 EUR.
Allegato B: requisiti di dati e identificativi di prodotto
L’allegato B è ampiamente aggiornato. Le righe relative ai codici F40-F45, H1, H6 e H7 sono riscritte per riflettere la nuova architettura delle dichiarazioni e della dichiarazione sommaria di entrata. Nella tabella dei requisiti in materia di dati, per H7 vengono rimodulati vari campi fiscali e documentali, inclusi i dati su tipo di imposta, base imponibile, quantità, importo, aliquota e importo complessivo di dazi e imposte. Vengono inoltre aggiornate le note relative ai dati "Documento giustificativo", "Numero di riferimento", "Dichiarante", "Descrizione delle merci" e "Tipo di merci".
In particolare, per le colonne H1, H6 e H7, la nota sul dato 12 03 000 000 impone di fornire l’identificativo del prodotto del commerciante, quello non standardizzato del fabbricante e, se disponibile, quello standardizzato del fabbricante per gli articoli venduti a distanza. Analogamente, la nota sul dato 18 10 000 000 sostituisce il riferimento alle "spedizioni postali" con quello alle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º luglio 2026, in linea con il regolamento (UE) 2026/382. Tuttavia, le modifiche dell’allegato, punto 2, lettere a) e b), si applicano solo dal 1º novembre 2026; gli operatori possono comunque trasmettere volontariamente tali dati già dal 1º luglio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuove definizioni e ridefinizione delle merci in spedizioni postali
L’articolo 1 modifica l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 introducendo una nuova definizione di "merci contenute in spedizioni postali" riferita alle merci in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati, con esclusione delle merci esenti da IVA ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE e delle merci che beneficiano di misure preferenziali. Vengono inoltre definiti "identificativo del prodotto", "identificativo del prodotto del commerciante", "identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante", "identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante" e "articolo".
Riforma della dichiarazione H7
L’articolo 143 bis è sostituito: le merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati, possono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica sulla base dell’insieme di dati H7 dell’allegato B, purché non siano soggette a divieti e restrizioni. La dichiarazione H7 è quindi ricondotta alle sole merci interessate dal nuovo dazio doganale temporaneo di 3 EUR.
Dichiarazioni H6 e merci sotto responsabilità di operatore postale
L’articolo 144 è sostituito e consente a un operatore postale di presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica con l’insieme di dati ridotto H6 per merci trasportate sotto la sua responsabilità se il valore non supera 1 000 EUR e le merci non sono soggette a divieti o restrizioni. Sono inoltre adeguate le norme sulle dichiarazioni sommarie di entrata e sugli obblighi informativi quando l’operatore postale non renda disponibili le indicazioni richieste.
Dichiarazioni di esportazione e merci postali
Sono modificati gli articoli 140 e 141 per le merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale o contenute in una spedizione per espresso, con valore non superiore a 1 000 EUR e non soggette al dazio all’esportazione. Tali merci sono considerate dichiarate per l’esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione, con soppressione di alcune disposizioni precedenti.
Esclusione dall’invalidamento della dichiarazione in caso di reintroduzione
All’articolo 148, paragrafo 3, è aggiunta una clausola secondo cui il paragrafo non si applica alle vendite a distanza di beni importati in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR. In tal modo si limita l’uso dell’agevolazione per l’invalidamento delle dichiarazioni doganali nei casi di reintroduzione dopo l’immissione in libera pratica.
Allineamento dei dati nell’allegato B e identificativi di prodotto
L’allegato B è modificato per adeguare i requisiti di dati delle dichiarazioni H1, H6 e H7, della dichiarazione sommaria di entrata e delle note collegate. Sono introdotti obblighi informativi sugli identificativi di prodotto per le vendite a distanza di beni importati, la disciplina del dichiarante è riallineata alle categorie di soggetti che gestiscono il regime IVA/doganale, e sono aggiornate le note relative a "Documento giustificativo", "Numero di riferimento", "Dichiarante", "Descrizione delle merci" e "Tipo di merci".
Decorrenza e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º luglio 2026. In deroga, le modifiche dell’allegato, punto 2, lettere a) e b), si applicano dal 1º novembre 2026, con facoltà per gli operatori di fornire volontariamente i relativi dati già dal 1º luglio 2026.
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