Regolamento (UE) 2026/1046
Regolamento (UE) 2026/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per quanto riguarda il calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il sistema di calcolo dei crediti di emissioni previsto dal regolamento (UE) 2019/1242 per i veicoli pesanti nuovi. Per i periodi di riferimento dal 2025 al 2029, i costruttori maturano crediti quando le emissioni specifiche medie di CO2 risultano inferiori agli obiettivi di emissione, anziché alla traiettoria di riduzione. La finalità è offrire maggiore flessibilità per la conformità futura, senza ridurre il livello di ambizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Gli autobus urbani sono esclusi dall'intervento.
Modifica il regolamento (UE) 2019/1242 sul calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti, limitatamente ai periodi di riferimento 2025-2029.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di veicoli pesanti nuovi soggetti al regolamento (UE) 2019/1242 e riguarda il calcolo dei crediti di emissioni nel quadro degli obiettivi di CO2. La modifica opera per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029; resta ferma l'applicazione del regime generale del regolamento originario per gli altri periodi. Il regolamento non si applica agli autobus urbani, espressamente esclusi dai considerando.
Regolamento (UE) 2026/1046: modifica del calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2019/1242, che disciplina i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. La modifica è giustificata dall'esigenza di consentire ai costruttori una maggiore flessibilità di conformità, senza alterare il livello di ambizione degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni e nel contesto del ritardo della rete pubblica di ricarica lungo le autostrade.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento (UE) 2019/1242 costituisce un tassello del quadro dell'Unione per la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. La modifica non incide sugli obiettivi di riduzione già fissati, ritenuti da mantenere invariati, ma solo sul modo in cui i costruttori possono maturare crediti di emissioni in una fase intermedia.
Ambito di applicazione materiale e temporale
La disciplina riguarda i costruttori di veicoli pesanti nuovi soggetti al regolamento (UE) 2019/1242 e opera specificamente per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029. Per tali periodi, i crediti di emissioni non si calcolano più sulla base della traiettoria di riduzione delle emissioni, bensì confrontando le emissioni specifiche medie di CO2 con gli obiettivi di emissione. Per i periodi diversi da quelli 2025-2029 resta applicabile il meccanismo ordinario previsto dal regolamento originario.
Nuova regola sui crediti di emissioni
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1242. Il nuovo testo stabilisce che i crediti di emissioni si generano quando la differenza tra il parametro di riferimento applicabile e le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore è positiva. Per il triennio/quadriennio di riferimento 2025-2029 il raffronto è dunque ancorato agli obiettivi di emissione; per gli altri periodi resta invece il riferimento alla traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2.
Modifica dell'allegato I
L'allegato del regolamento sostituisce la tabella del punto 5.2 dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1242 e introduce ulteriori precisazioni sulle definizioni di ET2025(NO)Y e ET2025(M)Y. La tabella aggiornata organizza il calcolo per tre intervalli temporali: 2019≤Y<2025, 2025≤Y<2030 e 2030≤Y<2040, distinguendo le diverse componenti di credito e debito di CO2 per le categorie considerate dal sistema.
Esclusioni e limiti dell'intervento
Nei considerando è espressamente indicato che il regolamento non si applica agli autobus urbani. La ragione dell'esclusione è che la diffusione di autobus urbani a emissioni zero è già in fase avanzata e non dipende in modo significativo dall'infrastruttura pubblica di ricarica lungo le autostrade, problema che invece giustifica l'intervento per gli altri veicoli pesanti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità della modifica
Il regolamento mantiene invariati gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del regolamento (UE) 2019/1242, ma modifica il meccanismo di attribuzione dei crediti di emissioni per agevolare la conformità, in particolare in vista degli obiettivi applicabili dal 2030 e del ritardo nell'infrastruttura pubblica di ricarica lungo le autostrade.
Nuovo criterio di calcolo dei crediti di emissioni per il 2025-2029
All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1242 è sostituito il criterio di calcolo: per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029 i crediti di emissioni derivano dalla differenza positiva tra la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 del periodo di riferimento 2025 e le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore; per gli altri periodi resta il confronto con la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 applicabile.
Modifica dell'allegato I
L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1242 è modificato secondo l'allegato del regolamento, con sostituzione della tabella al punto 5.2 e aggiunta di una definizione relativa a ET2025(NO)Y e ET2025(M)Y. La modifica aggiorna le formule di calcolo per le diverse categorie e intervalli temporali (2019≤Y<2025, 2025≤Y<2030, 2030≤Y<2040).
Esclusione degli autobus urbani
Nei considerando si precisa che il regolamento non si applica agli autobus urbani, poiché la loro diffusione a emissioni zero è già avanzata e non è influenzata in modo negativo dall'eventuale mancanza di infrastrutture pubbliche di ricarica lungo le autostrade.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 apr 2026Regolamento (UE) 2026/921
- Regolamento · 29 apr 2026Regolamento (UE) 2026/995
- Regolamento · 29 apr 2026Regolamento (UE) 2026/996
- Regolamento · 29 apr 2026Regolamento (UE) 2026/1030
- Regolamento · 29 apr 2026Regolamento (UE) 2026/1047
- Regolamento · 30 apr 2026Regolamento (UE) 2026/1022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →