Regolamento (UE) 2026/1030
Regolamento (UE) 2026/1030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro armonizzato UE per la contabilizzazione disaggregata delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto, con l’obiettivo di rendere comparabili e affidabili i dati comunicati sul mercato. La disciplina privilegia la norma EN ISO 14083:2023 come metodologia comune, prevede regole sull’uso di dati primari e secondari, istituisce banche dati UE dei valori standard e dei fattori di emissione, e introduce obblighi di trasparenza, certificazione e verifica. Il sistema è costruito in modo proporzionato, con particolare attenzione alle PMI, e si coordina con altri atti UE sul trasporto marittimo, aereo e sulla rendicontazione climatica.
Regole armonizzate per il calcolo, la comunicazione, la certificazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto di merci e passeggeri.
Ambito di applicazione
Si applica ai servizi di trasporto di merci o passeggeri che iniziano o terminano nel territorio dell’Unione, quando le informazioni disaggregate sulle emissioni di gas a effetto serra siano calcolate e comunicate su base contrattuale, volontaria a fini commerciali, oppure quando ciò sia imposto dal diritto dell’Unione o nazionale applicabile. Riguarda operatori dei trasporti, organizzatori di servizi di trasporto, operatori di hub, intermediari di dati, sviluppatori di strumenti di calcolo, sviluppatori di banche dati di terzi e organismi di valutazione della conformità. Restano fuori dall’ambito applicativo i calcoli e le comunicazioni in forma aggregata; il regolamento è inoltre concepito per evitare oneri sproporzionati, in particolare per le PMI, per le quali la verifica è esclusa salvo richiesta volontaria.
Regolamento (UE) 2026/1030 sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
Il regolamento introduce un quadro europeo armonizzato per misurare e comunicare le emissioni di gas a effetto serra generate dai servizi di trasporto di merci e passeggeri. La finalità è rendere i dati comparabili, affidabili e utilizzabili da imprese, consumatori e pubbliche amministrazioni per orientare scelte più sostenibili e ridurre il rischio di informative fuorvianti o di greenwashing.
Il legislatore europeo collega espressamente la nuova disciplina agli obiettivi del Green Deal, alla normativa europea sul clima e ad altri atti UE in materia di trasporto, sostenibilità e rendicontazione. La scelta di una disciplina armonizzata è giustificata, nei considerando, dall’esigenza di evitare frammentazione nazionale e oneri sproporzionati, soprattutto per le PMI.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il regolamento si applica ai servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell’Unione quando le emissioni siano calcolate e comunicate in forma disaggregata: su base contrattuale, su base volontaria a fini commerciali oppure perché richiesto da norme UE o nazionali applicabili.
Sono coinvolti:
- operatori dei trasporti;
- organizzatori di servizi di trasporto;
- operatori di hub;
- intermediari di dati;
- sviluppatori di strumenti di calcolo;
- sviluppatori di banche dati di terzi;
- organismi di valutazione della conformità.
Restano fuori dall’ambito del regolamento i calcoli e le comunicazioni effettuati in forma aggregata. Il testo è costruito per limitare gli oneri sulle imprese minori: le PMI sono in linea generale escluse dall’obbligo di verifica, salvo richiesta volontaria.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 chiarisce le nozioni operative centrali. In particolare, il regolamento distingue tra:
- dati primari, cioè dati ottenuti da misurazioni dirette o calcoli basati su misurazioni dirette;
- dati secondari, comprendenti valori standard, dati modellizzati, stime e dati derivati da fonti terze;
- dati di uscita, ossia i dati disaggregati sulle emissioni di un servizio di trasporto ottenuti tramite la metodologia comune e i dati di ingresso previsti dal regolamento.
Sono inoltre definiti il servizio di trasporto, la catena di trasporto, l’operazione di trasporto, l’operazione di hub, il vettore energetico, l’intensità delle emissioni, il fattore di emissione, lo strumento di calcolo e lo strumento di calcolo esterno.
Metodologia comune di calcolo
La base tecnica del sistema è la norma EN ISO 14083:2023, assunta come metodologia comune di calcolo delle emissioni, nella sua versione aggiornata. Il regolamento segue l’approccio "dal pozzo alla ruota", includendo quindi le emissioni legate all’approvvigionamento energetico e all’uso dei veicoli e degli hub.
La Commissione deve:
- valutare entro il 3 dicembre 2033 la necessità di adattare componenti della norma EN ISO;
- poter avviare verifiche di conformità, anche su richiesta di uno Stato membro;
- adottare atti delegati per escludere modifiche della norma incompatibili con il regolamento o con il regolamento (UE) 2021/1119;
- adottare atti di esecuzione per chiedere al CEN la revisione della norma e chiarire parametri tecnici e metodologici.
Dati di ingresso: priorità dei dati primari e uso dei dati secondari
Il regolamento privilegia l’uso dei dati primari. I soggetti interessati devono ricorrervi in via prioritaria, poiché offrono il risultato più affidabile e preciso.
Gli Stati membri possono introdurre, per le operazioni effettuate sul proprio territorio e iniziate e terminate nello stesso Stato, un obbligo di uso dei dati primari per i soggetti che superano una determinata soglia nazionale di dipendenti. Tale obbligo non può però riguardare:
- operazioni transfrontaliere;
- trasporti in transito;
- PMI.
Sono ammessi dati secondari solo se provenienti da fonti qualificate dal regolamento:
- banca dati di base dell’Unione sui valori standard delle intensità;
- banche dati di terzi valutate positivamente;
- banca dati centrale dell’Unione dei fattori di emissione;
- dati modellizzati conformi alla metodologia comune e, se del caso, alle regole sui dati secondari e sugli strumenti di calcolo.
Per l’elettricità, è possibile scegliere un approccio basato sul mercato, purché siano rispettate le condizioni dell’allegato J della EN ISO.
Banca dati di base dell’Unione e banche dati di terzi
Entro il 2 dicembre 2029 la Commissione deve istituire una banca dati di base dell’Unione dei valori standard per le intensità delle emissioni, con assistenza tecnica dell’Agenzia europea dell’ambiente. La banca dati deve:
- contenere valori per i tipi di veicoli generalmente usati nell’Unione o in alcuni Stati membri;
- includere tabelle distinte per ciascun modo di trasporto;
- integrare, per il trasporto marittimo, i dati THETIS-MRV e, se necessario, altre fonti come FuelEU;
- essere aggiornata periodicamente e valutata almeno una volta all’anno.
I nuovi valori devono essere pubblicati senza indugio e applicarsi ai nuovi dati di uscita da calcolare e comunicare entro 18 mesi dalla pubblicazione, senza revisione retroattiva delle informazioni già diffuse. L’accesso pubblico è gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Le banche dati di terzi possono essere utilizzate solo se superano un controllo tecnico della qualità svolto dalla Commissione con l’assistenza dell’Agenzia europea dell’ambiente. Tale regime diventa obbligatorio dal 3 dicembre 2031; una valutazione positiva vale due anni. Entro il 2 giugno 2030 la Commissione deve fissare con atti di esecuzione norme dettagliate su controlli, termini e condizioni di valutazione.
Banca dati centrale dell’Unione dei fattori di emissione
Entro il 2 giugno 2028 la Commissione deve istituire una banca dati centrale dell’Unione dei valori standard per i fattori di emissione dei vettori energetici dei trasporti. Anche questa banca dati deve riflettere le specificità nazionali e settoriali, includere ove possibile valori concordati a livello internazionale e garantire aggiornamento, coerenza e sicurezza.
Come per la banca dati delle intensità, l’accesso pubblico è gratuito e multilingue. I nuovi valori aggiornati devono essere usati per i nuovi dati di uscita entro 18 mesi dalla pubblicazione.
Strumento di calcolo dell’UE e strumenti esterni
Entro il 2 giugno 2030 la Commissione deve rendere disponibile uno strumento di calcolo dell’UE gratuito, semplificato e accessibile, pensato soprattutto per micro, piccole e medie imprese. Lo strumento deve consentire calcoli basati su dati primari e, se pertinenti, l’uso di valori standard e fattori di emissione disponibili nelle banche dati riconosciute.
Se il dato di uscita è calcolato con lo strumento di calcolo dell’UE, non è necessaria la verifica per accertare la correttezza del calcolo. Lo strumento deve essere corredato da un manuale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Gli strumenti di calcolo esterni forniti da terzi devono invece essere certificati da un organismo di valutazione della conformità. Il certificato ha validità di due anni e la Commissione deve pubblicare l’elenco degli strumenti certificati. La certificazione è disciplinata da atti di esecuzione della Commissione.
Dati di uscita, metriche comuni e trasparenza
I dati di uscita devono essere ottenuti con la metodologia comune e con dati di ingresso conformi agli articoli 3-7. Ogni output deve includere almeno la massa totale di CO2e per il servizio di trasporto e, a seconda del tipo di servizio, una metrica comune tra quelle elencate dal regolamento:
- CO2e per tonnellata-chilometro per il trasporto merci;
- CO2e per tonnellata per il flusso di merci in hub;
- CO2e per passeggero-chilometro per il trasporto passeggeri;
- CO2e per passeggero per il flusso di passeggeri in hub.
La Commissione può ampliare l’elenco delle metriche tramite atti delegati.
Le informazioni devono essere comunicate in modo chiaro e inequivocabile, ove possibile prima della prestazione del servizio o della conclusione del contratto. L’informativa deve recare la dicitura obbligatoria «Emissioni di gas a effetto serra calcolate conformemente al regolamento (UE) 2026/1030».
È inoltre possibile, in via facoltativa, indicare:
- se i dati sono stati sottoposti a verifica;
- se sono stati utilizzati esclusivamente dati primari;
- se è stato usato lo strumento di calcolo dell’UE.
Quando i dati sono comunicati da un intermediario di dati, deve essere indicata la fonte dell’informazione. I soggetti interessati devono poter fornire prove a sostegno del dato di uscita; tali prove devono essere accessibili, se richieste, alle autorità competenti o ad altre terze parti quando previsto da obblighi contrattuali o legali. Il trattamento dei dati personali resta soggetto al regolamento (UE) 2016/679.
Verifica dei dati e prova di conformità
La verifica dei dati di uscita è affidata a organismi di valutazione della conformità accreditati. La verifica riguarda affidabilità, credibilità, conformità e precisione dei dati comunicati e copre in particolare:
- metodologia di calcolo;
- fonti dei dati di ingresso;
- correttezza del calcolo;
- metriche comuni applicate.
Se la verifica rileva errori o non conformità, il verificatore informa gli interessati, che devono correggere i dati per consentire il completamento del controllo. Al termine della verifica può essere rilasciata una prova di conformità che attesta il rispetto del regolamento e indica se sono stati usati dati primari.
Le PMI sono escluse dall’obbligo di verifica, salvo loro richiesta. Il regolamento mira così a evitare costi amministrativi sproporzionati.
Accreditamento e riconoscimento dei verificatori
Gli organismi di valutazione della conformità devono essere accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, essere indipendenti dai soggetti controllati, competenti, dotati di mezzi adeguati e tenuti al segreto professionale. Se subappaltano attività o si avvalgono di affiliate, restano pienamente responsabili.
Ogni Stato membro deve designare un’autorità che tenga l’elenco aggiornato degli organismi accreditati e lo renda pubblico. L’organismo nazionale di accreditamento notifica annualmente alla Commissione l’elenco aggiornato.
Per ridurre gli oneri, il regolamento riconosce l’abilitazione dei verificatori già accreditati in base al regolamento (UE) 2015/757, al regolamento (UE) 2023/1805 e alla direttiva 2003/87/CE, rispettivamente per il settore marittimo e aereo, purché essi informino l’autorità competente della volontà di operare anche ai fini del nuovo regolamento.
Rapporti con altri atti dell’Unione
Il regolamento si coordina con numerosi atti UE già esistenti. In particolare, riconosce la complementarità con:
- il regolamento (UE) 2015/757 sul monitoraggio e verifica delle emissioni del trasporto marittimo;
- la direttiva 2003/87/CE per il trasporto aereo;
- il regolamento (UE) 2023/1805 per il settore marittimo;
- il regolamento (UE) 2023/2405 e gli altri atti citati nei considerando in materia di trasporti e clima.
Quando i dati di uscita sono già stati verificati secondo altri atti UE che garantiscono un livello equivalente di conformità, essi si considerano verificati anche ai fini del presente regolamento.
Atti delegati, atti di esecuzione e governance
La Commissione dispone di ampi poteri regolatori secondari. Può adottare atti delegati in materia di:
- aggiornamento/esclusione di modifiche della norma EN ISO;
- aggiunta di metriche comuni;
- ulteriori criteri di accreditamento.
Può adottare atti di esecuzione per:
- chiedere al CEN la revisione della norma EN ISO;
- chiarire la metodologia comune;
- definire il controllo tecnico della qualità delle banche dati di terzi;
- istituire lo strumento di calcolo UE;
- disciplinare certificazione e verifica.
La delega decorre dal 1o giugno 2026, è a tempo indeterminato e può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
Valutazione finale e applicazione temporale
La Commissione deve valutare il regolamento entro il 3 dicembre 2034 e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione dovrà esaminare, tra l’altro, i costi amministrativi, l’uso dei dati primari, l’opportunità di rendere obbligatoria la quantificazione e comunicazione delle emissioni, la fattibilità di includere anche l’inquinamento atmosferico e la possibilità di estendere il metodo alle emissioni di ciclo di vita dei veicoli.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 dicembre 2030. Tuttavia, alcune disposizioni operative e di preparazione, tra cui quelle su revisione della norma, banche dati, strumento di calcolo e deleghe, si applicano già dalla data di entrata in vigore.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e soggetti coinvolti
L’articolo 1 definisce il perimetro del regolamento: contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell’Unione, quando i dati disaggregati siano calcolati e comunicati contrattualmente, volontariamente a fini commerciali o per obbligo di legge. I soggetti interessati sono gli operatori dei trasporti, gli organizzatori di servizi di trasporto, gli operatori di hub, gli intermediari di dati, gli sviluppatori di strumenti di calcolo, gli sviluppatori di banche dati di terzi e gli organismi di valutazione della conformità.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce nozioni centrali quali: emissioni di gas a effetto serra, contabilizzazione, servizio di trasporto, operazione di trasporto e di hub, catena di trasporto ed elemento della catena, dati primari e secondari, organizzatore di servizi di trasporto, operatore dei trasporti, operatore di hub, soggetti del settore dei trasporti e degli hub, intermediario di dati, PMI, valore standard, dati modellizzati, dati di uscita, intensità delle emissioni, fattore di emissione, emissioni dal pozzo alla ruota, strumento di calcolo e strumento di calcolo esterno, nonché organismo di valutazione della conformità.
Metodologia comune di calcolo
L’articolo 3 stabilisce che le emissioni siano calcolate secondo la metodologia comune basata sulla norma EN ISO 14083:2023, nella sua versione aggiornata. La Commissione deve valutare entro il 3 dicembre 2033 la necessità di adeguare componenti della norma, può avviare verifiche di conformità e, mediante atti delegati, escludere modifiche della norma incompatibili con gli obiettivi del regolamento o con il regolamento (UE) 2021/1119. Può inoltre adottare atti di esecuzione per chiedere al CEN la revisione della norma e per chiarire parametri tecnici e modalità applicative uniformi.
Priorità dei dati primari e uso dei dati secondari
L’articolo 4 prevede che i soggetti interessati ricorrano in primo luogo ai dati primari. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di dati primari per operazioni sul proprio territorio quando il servizio inizia e termina nel medesimo Stato e il soggetto supera una soglia nazionale di dipendenti; tale obbligo non può riguardare operazioni transfrontaliere, transito o PMI. Sono ammessi dati secondari solo se ricavati dalla banca dati di base dell’Unione, da banche dati di terzi valutate positivamente, dalla banca dati centrale dell’Unione per i fattori di emissione, oppure da dati modellizzati conformi alla metodologia comune. Per l’elettricità è possibile usare un approccio basato sul mercato se ricorrono le condizioni dell’allegato J della EN ISO.
Banca dati di base dell’Unione sui valori standard delle intensità
L’articolo 5 impone alla Commissione, con l’assistenza tecnica dell’Agenzia europea dell’ambiente, di istituire entro il 2 dicembre 2029 una banca dati di base dell’Unione contenente valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra, con tabelle distinte per ciascun modo di trasporto e particolare attenzione al trasporto marittimo. I dati marittimi provengono da THETIS-MRV e, se del caso, da FuelEU. La banca dati deve essere aggiornata periodicamente, con valutazione almeno annuale della necessità di aggiornamento; i nuovi valori devono essere resi pubblici senza indugio e usati entro 18 mesi per i nuovi calcoli e comunicazioni, senza revisione retroattiva. L’accesso pubblico è gratuito e in tutte le lingue ufficiali UE.
Banche dati di terzi e controllo tecnico della qualità
L’articolo 6 consente l’uso di banche dati e serie di dati di terzi solo se la Commissione, con assistenza dell’Agenzia europea dell’ambiente, ne ha effettuato positivamente il controllo tecnico della qualità. L’obbligo di controllo tecnico si applica dal 3 dicembre 2031; la valutazione positiva vale due anni. Entro il 2 giugno 2030 la Commissione deve adottare atti di esecuzione con norme dettagliate sul controllo tecnico, sulle condizioni di valutazione positiva e sui termini di svolgimento dei controlli.
Banca dati centrale dell’Unione sui fattori di emissione
L’articolo 7 prevede l’istituzione, entro il 2 giugno 2028, di una banca dati centrale dell’Unione dei valori standard per i fattori di emissione dei vettori energetici dei trasporti. Anche qui si applica l’approccio basato sul luogo, con possibile considerazione delle specificità nazionali e dei fattori determinati dalla direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione deve garantire aggiornamento, manutenzione, sicurezza e pubblicazione tempestiva dei valori aggiornati; l’uso dei nuovi dati diventa obbligatorio per i nuovi output entro 18 mesi dalla pubblicazione.
Strumento di calcolo dell’UE
L’articolo 8 impone alla Commissione di rendere disponibile entro il 2 giugno 2030, tramite atti di esecuzione, uno strumento di calcolo dell’UE gratuito, semplificato e di facile utilizzo, pensato in particolare per micro, piccole e medie imprese. Lo strumento deve facilitare i calcoli basati su dati primari e consentire l’uso di valori standard e fattori di emissione pertinenti. Se lo strumento è usato per definire i dati di uscita, non è necessaria la verifica per accertare la correttezza del calcolo. È richiesto un manuale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Dati di uscita, metriche comuni e comunicazione
L’articolo 9 stabilisce che i dati di uscita sono ottenuti usando la metodologia comune e i dati di ingresso conformi agli articoli 3-7, anche tramite strumenti di calcolo. Devono includere almeno la massa totale di CO2e per ciascun servizio e, a seconda del caso, una metrica comune tra quelle indicate per merci, flussi di merci in hub, passeggeri e flussi passeggeri in hub. La Commissione può aggiungere ulteriori metriche mediante atti delegati.
Obblighi di trasparenza e prove a supporto
L’articolo 10 richiede che i dati di uscita siano comunicati in modo chiaro e inequivocabile, ove possibile prima della prestazione del servizio o della conclusione del contratto. La comunicazione deve riportare la dicitura «Emissioni di gas a effetto serra calcolate conformemente al regolamento (UE) 2026/1030». Possono essere indicati visivamente lo stato di verifica, l’uso esclusivo di dati primari e l’eventuale uso dello strumento UE. I soggetti e gli intermediari devono poter fornire prove a sostegno dei dati di uscita; tali prove devono indicare, se del caso, la prova di conformità, il verificatore e l’eventuale strumento esterno usato. Sono previsti obblighi di tutela della riservatezza commerciale e rinvio al GDPR per i dati personali.
Certificazione degli strumenti di calcolo esterni
L’articolo 11 impone la certificazione degli strumenti di calcolo esterni da parte di un organismo di valutazione della conformità. Il certificato ha validità biennale. Gli organismi devono tenere e pubblicare elenchi aggiornati degli strumenti certificati, nonché delle certificazioni limitate, sospese o revocate. La Commissione deve pubblicare un elenco UE degli strumenti certificati. Entro il 2 giugno 2030 adotterà atti di esecuzione sulle regole di certificazione e sul contenuto del certificato.
Verifica dei dati di uscita
Gli articoli 12 e 13 disciplinano la verifica della conformità dei dati di uscita alle prescrizioni del regolamento. La verifica è obbligatoria per soggetti e intermediari che calcolano le emissioni, salvo le PMI, che vi sono soggette solo su richiesta. La verifica riguarda metodologia, fonti dei dati di ingresso, correttezza del calcolo e metriche applicate; in caso di errori o non conformità, il verificatore informa senza ritardo gli interessati, che devono correggere i dati. Al termine, può essere rilasciata una prova di conformità, con indicazione dell’eventuale uso di dati primari. La Commissione deve adottare atti di esecuzione sulla verifica, sulla frequenza adeguata e sulla prova di conformità.
Accreditamento degli organismi di valutazione della conformità
Gli articoli 14 e 15 prevedono che gli organismi di certificazione/verifica siano accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, siano indipendenti, competenti, dotati delle infrastrutture necessarie e tenuti al segreto professionale. Ciascuno Stato membro designa un’autorità che mantiene l’elenco aggiornato degli organismi accreditati e lo rende pubblico; l’organismo nazionale di accreditamento notifica annualmente alla Commissione l’elenco aggiornato. La Commissione può adottare atti delegati per ulteriori metodi e criteri di accreditamento.
Coordinamento con altri regimi UE
L’articolo 16 riconosce che i verificatori già accreditati ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 e del regolamento (UE) 2023/1805, per il settore marittimo, e della direttiva 2003/87/CE, per il settore aereo, possono svolgere attività di verifica anche ai fini del presente regolamento, previa comunicazione all’autorità nazionale designata. Il regolamento prevede inoltre che i dati di uscita già verificati ai sensi di altri atti UE pertinenti si considerino verificati anche ai fini del presente regolamento.
Poteri delegati ed esecutivi
L’articolo 17 attribuisce alla Commissione una delega a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o giugno 2026, per adottare atti delegati relativi alla norma EN ISO, alle metriche comuni e all’accreditamento. L’articolo 18 prevede l’assistenza di un comitato e l’applicazione della procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione.
Valutazione ex post
L’articolo 19 impone alla Commissione una valutazione del regolamento entro il 3 dicembre 2034, con relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione deve esaminare, tra l’altro, i costi amministrativi per gli operatori, l’uso dei dati primari, l’eventuale opportunità di rendere obbligatoria la quantificazione e comunicazione delle emissioni, la fattibilità della contabilizzazione dell’inquinamento atmosferico e l’estensione della metodologia alle emissioni di ciclo di vita dei veicoli.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 20 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione generale dal 2 dicembre 2030. Alcune disposizioni si applicano però già dalla data di entrata in vigore, tra cui quelle sulla revisione della norma EN ISO, sull’istituzione delle banche dati, sulla certificazione degli strumenti di calcolo esterni e sulla delega per ulteriori criteri di accreditamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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