Regolamento (UE) 2026/996
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di determinati contingenti tariffari a seguito dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il sistema UE dei contingenti tariffari per recepire l’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Mercosur. Esso apre nuovi contingenti o modifica quelli esistenti per diversi prodotti agricoli e alimentari, fissando quantitativi, dazi contingentali, periodi di validità, prove di origine e, in taluni casi, obblighi di registrazione LORI. Sono previste disposizioni transitorie per il primo anno di applicazione e per la gestione dei quantitativi proporzionali nel 2026. L’atto si applica dal 1° maggio 2026 e introduce anche un nuovo regime specifico per l’etanolo e per lo zucchero destinato alla raffinazione.
Modifica le regole UE di gestione dei contingenti tariffari per dare attuazione provvisoria all’accordo interinale UE-Mercosur su specifici prodotti agricoli e agroalimentari, aprendo e adattando numerosi contingenti d’importazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di merci originarie degli Stati del Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) rientranti nei contingenti tariffari indicati nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, come modificati dal presente atto. Riguarda in particolare cereali, riso, zucchero, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, uova e ovoalbumine, carni di pollame, etanolo, miele, granturco dolce, amidi e derivati, ortofrutticoli. Prevede anche condizioni specifiche su prova dell’origine, documentazione ufficiale Mercosur, uso del sistema elettronico ELAN e obblighi LORI per alcuni contingenti, con applicazione dal 1° maggio 2026 e obbligo LORI rinviato al 1° gennaio 2027 per taluni numeri d’ordine.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione
Il regolamento dà attuazione, sul piano doganale e gestionale, all’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Mercosur, firmato sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio e applicato provvisoriamente dal 1° maggio 2026. L’intervento si inserisce nel quadro delle norme UE sui contingenti tariffari per prodotti agricoli e talune merci trasformate, modificando i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 510/2014 come basi di competenza, nonché le regole già vigenti sulla gestione dei contingenti tariffari con titoli e secondo il criterio del “primo arrivato, primo servito”. Considerato che l’ITA si applica provvisoriamente dal 1° maggio 2026 e che le modifiche tariffarie devono riflettersi negli allegati dei regolamenti esecutivi esistenti, il presente atto introduce sia nuovi contingenti sia adattamenti di contingenti già aperti.
Ambito materiale: contingenti e prodotti interessati
Il regolamento estende o crea contingenti tariffari per una pluralità di settori agroalimentari: cereali, riso, zucchero, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, uova, ovoalbumine, carni di pollame, etanolo, miele, granturco dolce, amido di granturco e fecola di manioca, derivati di amidi e fecole, agli. Per molte voci i contingenti sono aperti con dazio pari a 0 EUR; in altri casi è prevista una preferenza percentuale sull’aliquota di base o un dazio specifico (ad esempio per alcuni contingenti bovini ed etanolo).
Documento ufficiale Mercosur e prova dell’origine
Per i contingenti interessati è previsto che i prodotti siano corredati da un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur, secondo il modello definito nell’avviso della Commissione [2026/874]. Il documento può essere rilasciato in formato elettronico tramite il modello dati ELAN1L-TCDOC; in tal caso, durante il periodo transitorio, trovano applicazione gli articoli da 72 bis a 72 quinquies dei regolamenti di esecuzione modificati. Per i contingenti elencati negli allegati, la prova dell’origine è un requisito essenziale per l’immissione in libera pratica.
Modifiche al regolamento (UE) 2020/761
Il regolamento inserisce nell’articolo 15 ter una disciplina specifica per i contingenti 09.4910, 09.4920, 09.4925, 09.4930, 09.4935, 09.4940, 09.4945, 09.4950, 09.4955, 09.4960, 09.4965, 09.4970 e 09.4975, imponendo il documento ufficiale Mercosur. Nello stesso regolamento sono aggiunti nuovi riferimenti per granturco e sorgo, zucchero, carni bovine, latte e formaggi, carni suine, uova, carni di pollame, etanolo.
Zucchero destinato alla raffinazione
Per il contingente 09.4915 viene introdotto un regime di uso finale: l’immissione in libera pratica è soggetta al regime di uso finale per la raffinazione di cui all’articolo 210 del codice doganale dell’Unione; l’obbligo di raffinazione non è trasferibile a terzi; la raffinazione deve avvenire entro 180 giorni dalla libera pratica. Inoltre, nell’allegato IV è aggiornata la disciplina dei contingenti zucchero e il titolo della Parte A dell’allegato XIV.3 è adeguato ai nuovi numeri d’ordine.
Carni bovine, suine e pollame; latte, uova e ovoalbumine
Per i contingenti bovini 09.4920 e 09.4925 sono fissati quantitativi crescenti dal 2026 al 2031 e oltre, con dazio del 7,5 % e suddivisione annuale in quattro sottoperiodi del 25 % ciascuno. Per i contingenti suini 09.4940 e 09.4945 il dazio è pari, rispettivamente, a 83 EUR per 1 000 kg e 0 EUR; per il primo è previsto l’equivalente peso carcassa e per alcune voci specifiche la conversione secondo l’allegato XVI, parte D. Per i contingenti 09.4930 e 09.4935 relativi a latte in polvere e formaggi si fissano quantitativi progressivi fino al 2036 e un dazio a preferenza sull’aliquota di base, crescente fino al 100 % negli anni successivi. Per uova (09.4950) e ovoalbumine (09.4955) il contingente è aperto a dazio 0 EUR, con obbligo di prova d’origine e, nel caso di 09.4955, suddivisione in sottoperiodi trimestrali.
Etanolo
Nel titolo III è aggiunto il capo 10 bis, che disciplina i contingenti tariffari per l’alcole etilico. I numeri d’ordine 09.4970 e 09.4975 riguardano rispettivamente etanolo e etanolo per l’industria chimica, con quantitativi crescenti fino al 2031 e oltre. Il dazio contingentale è fissato a 6,4 EUR/hl per la sottovoce 2207 10 e per i codici 2208 90 91 e 2208 90 99, mentre per l’alcole denaturato della sottovoce 2207 20 è pari a 3,4 EUR/hl; per il contingente 09.4975 il dazio è 0 EUR. È richiesta, in alternativa, la prova dello svolgimento di un’attività commerciale di 25 tonnellate oppure 310 hl; la cauzione è pari a 240 EUR per 1 000 kg o 20 EUR per 1 hl.
Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988
Nel regime “primo arrivato, primo servito” sono aggiunti nuovi contingenti per il Mercosur: 09.0878 (riso), 09.0879 (zucchero destinato alla raffinazione), 09.0880 (altri zuccheri), 09.0881 (miele), 09.0882 (granturco dolce), 09.0883 (amido di granturco e fecola di manioca), 09.0884 (derivati di amidi e fecole) e 09.0885 (agli). Per ciascun contingente sono indicati base giuridica specifica, origine, periodo contingentale, prova dell’origine, dazio applicabile e, quando rilevante, cauzione e condizioni specifiche. In particolare:
- 09.0878: riso, dazio 0 EUR, quantitativi dal 2026 al 2031 e anni successivi;
- 09.0879: zucchero destinato alla raffinazione, origine Paraguay, dazio 0 EUR, obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 13 bis;
- 09.0880: altri zuccheri, preferenza tariffaria del 50 % sull’aliquota di base;
- 09.0881: miele, dazio 0 EUR, quantitativi progressivi fino a 45 milioni kg;
- 09.0882: granturco dolce, dazio 0 EUR;
- 09.0883: amido di granturco e fecola di manioca, dazio al 50 % sull’aliquota di base;
- 09.0884: derivati di amidi e fecole, dazio 0 EUR;
- 09.0885: agli, preferenza sull’aliquota di base dal 30 % al 100 % nel tempo.
Disposizioni transitorie e calcolo proporzionale dei quantitativi
Per il periodo contingentale 2026, i quantitativi dei nuovi contingenti introdotti dal regolamento sono calcolati proporzionalmente dal 1° maggio 2026 alla fine del periodo contingentale. Sono espressamente disciplinati i contingenti 09.4910, 09.4915, 09.4920, 09.4925, 09.4930, 09.4935, 09.4940, 09.4945, 09.4950, 09.4955, 09.4960, 09.4965, 09.4970, 09.4975, nonché 09.0878, 09.0879, 09.0880, 09.0881, 09.0882, 09.0883, 09.0884 e 09.0885. È inoltre previsto che il quantitativo OMC 09.4318 del periodo 2025/2026 sia detratto dal quantitativo complessivo proporzionale del contingente 09.4915.
Obbligo LORI e decorrenze differite
L’obbligo di registrazione nella banca dati LORI per le importazioni nell’ambito dei contingenti 09.4920, 09.4925, 09.4960 e 09.4965 si applica solo dal 1° gennaio 2027, così da consentire una transizione ordinata. Per gli altri contingenti, la disciplina degli allegati indica se la registrazione è richiesta o meno.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° maggio 2026. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, mentre l’obbligo LORI per taluni contingenti è posticipato al 1° gennaio 2027.
Disposizioni principali
Apertura dei contingenti tariffari Mercosur
L’articolo 1 dispone l’apertura, in conformità dell’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur, dei contingenti tariffari di importazione indicati negli allegati del regolamento. Le modifiche incidono sui regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
Nuovi obblighi documentali e prova dell’origine
Per i contingenti interessati si richiede un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur, secondo il modello dell’avviso della Commissione [2026/874]. Il documento può essere rilasciato elettronicamente secondo il modello di dati ELAN1L-TCDOC; durante il periodo transitorio si applicano gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Per alcune voci è richiesta la prova dell’origine in sede di immissione in libera pratica.
Modifiche al regolamento (UE) 2020/761
Sono inseriti nuovi contingenti e aggiornate le tabelle per cereali, zucchero, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, uova, carni di pollame ed etanolo. È aggiunto l’articolo 15 ter sul documento rilasciato dagli Stati del Mercosur; sono introdotti il capo 10 bis sull’alcole etilico e l’allegato XII bis. Per lo zucchero destinato a essere raffinato (contingente 09.4915) si introduce anche un regime di uso finale con obbligo di raffinazione entro 180 giorni e divieto di trasferire l’obbligo di raffinazione.
Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988
Sono aggiunti nuovi contingenti “primo arrivato, primo servito” per riso (09.0878), zucchero destinato alla raffinazione (09.0879), altri zuccheri (09.0880), miele (09.0881), granturco dolce (09.0882), amido di granturco e fecola di manioca (09.0883), derivati di amidi e fecole (09.0884) e agli (09.0885), con rispettivi dazi, prove di origine e, ove previsto, condizioni specifiche.
Disposizioni transitorie per il 2026
Per il 2026 i quantitativi dei nuovi contingenti sono calcolati in modo proporzionale dal 1° maggio 2026 fino al termine del periodo contingentale. Per il contingente 09.4915 si detrae inoltre il quantitativo OMC 09.4318 del periodo 2025/2026 dal quantitativo proporzionale totale. I quantitativi proporzionali sono previsti anche per i contingenti 09.0878, 09.0879, 09.0880, 09.0881, 09.0882, 09.0883, 09.0884 e 09.0885.
Obbligo di registrazione nella banca dati LORI
L’obbligo di registrazione LORI si applica dal 1° gennaio 2027 per le importazioni nell’ambito dei contingenti con numeri d’ordine 09.4920, 09.4925, 09.4960 e 09.4965.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° maggio 2026, salvo l’obbligo LORI differito al 1° gennaio 2027.
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