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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1047

Regolamento (UE) 2026/1047 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che istituisce un bacino di talenti dell'UE

Normativa europea32026R1047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una piattaforma unica a livello UE per mettere in contatto candidati di paesi terzi con competenze adeguate e datori di lavoro stabiliti negli Stati membri aderenti, con particolare attenzione alle professioni caratterizzate da carenza di personale. Il sistema è volontario per gli Stati membri, gratuito per i candidati e costruito attorno a regole di trasparenza, reclutamento equo, protezione dei dati e controllo dei requisiti di accesso dei datori di lavoro. Sono previsti un elenco UE delle professioni carenti, la possibilità per gli Stati membri di adattarlo alle esigenze nazionali o regionali, e strumenti informativi e procedurali per facilitare assunzione, riconoscimento delle qualifiche e, ove scelto, procedure di immigrazione accelerate. Il regolamento non crea un diritto all’ingresso, al visto o al permesso di soggiorno, né sostituisce le competenze nazionali in materia di immigrazione.

Istituzione di un bacino di talenti dell'UE per favorire l'abbinamento tra persone di paesi terzi in cerca di lavoro e offerte di lavoro in Stati membri partecipanti, con regole su partecipazione, piattaforma informatica, dati personali, governance e tutela dei diritti.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che soggiornano al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro partecipanti nonché agli altri soggetti partecipanti stabiliti negli Stati membri partecipanti. La partecipazione degli Stati membri è volontaria: ciascuno Stato membro può aderire in qualsiasi momento e può anche ritirarsi, con effetti differiti di nove mesi dalla notifica. Il regolamento disciplina soltanto l'uso della piattaforma informatica del bacino di talenti e non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE; non si applica alla Danimarca, mentre l'Irlanda partecipa.

Regolamento (UE) 2026/1047 che istituisce un bacino di talenti dell'UE

Il regolamento crea una piattaforma a livello dell'Unione per facilitare l'incontro tra persone di paesi terzi in cerca di lavoro, residenti al di fuori dell'UE, e i datori di lavoro partecipanti negli Stati membri aderenti. La misura nasce dall'esigenza di fronteggiare carenze di manodopera e competenze, in particolare nei settori collegati alle transizioni verde e digitale, promuovendo al contempo reclutamento equo, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali.

Finalità e logica dello strumento

Il bacino di talenti ha tre obiettivi centrali: agevolare l'assunzione di candidati con competenze adeguate nelle professioni carenti, promuovere norme di reclutamento equo e rafforzare l'attrattività dell'Unione verso talenti esterni. Il regolamento sottolinea che il sistema non sostituisce le politiche nazionali del lavoro e dell'immigrazione, né incide sulla competenza degli Stati membri a determinare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE.

Ambito soggettivo e partecipazione degli Stati membri

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che soggiornano fuori dall'Unione e ai datori di lavoro partecipanti e altri soggetti partecipanti stabiliti negli Stati membri partecipanti. La partecipazione degli Stati membri è volontaria: ciascuno può aderire in qualsiasi momento con notifica al segretariato almeno nove mesi prima della data di partecipazione e può anche ritirarsi, con effetti dopo nove mesi dalla notifica e con rimozione delle offerte pubblicate.

Architettura del sistema: segretariato, gruppo direttivo e punti di contatto nazionali

La governance ruota attorno a tre componenti: segretariato, gruppo direttivo e punti di contatto nazionali. La Commissione svolge le funzioni di segretariato, gestisce la piattaforma, coordina le attività, convoca il gruppo direttivo e la rete dei punti di contatto, pubblica le informazioni rilevanti e raccoglie i dati per il monitoraggio. Il gruppo direttivo include rappresentanti degli Stati membri partecipanti, della Commissione e delle parti sociali europee; fornisce supporto sull'elenco delle professioni carenti, sul coordinamento delle attività e sullo scambio di buone pratiche. Ogni Stato membro partecipante designa un punto di contatto nazionale, composto da esperti di occupazione e immigrazione, che opera come snodo operativo per pubblicazione delle offerte, controlli, registri ed assistenza informativa.

Piattaforma informatica e interoperabilità tecnica

La piattaforma informatica è l'infrastruttura centrale del sistema. Comprende il singolo canale coordinato per la trasmissione delle offerte, l'infrastruttura di ricezione e conservazione di profili e offerte, lo strumento di abbinamento automatizzato e un canale sicuro di comunicazione e caricamento documenti. La Commissione deve adottare atti di esecuzione per fissare le norme tecniche di scambio dati e i formati, con riferimento alla classificazione ESCO; gli Stati membri e il segretariato devono garantire l'interoperabilità con i sistemi nazionali e, ove opportuno, con altri strumenti dell'Unione.

Protezione dei dati personali e diritti degli interessati

Il regolamento dedica una disciplina specifica ai dati personali. Il segretariato e i punti di contatto nazionali possono trattare i dati solo nella misura necessaria ai rispettivi compiti, in qualità di titolari del trattamento ai sensi dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679. I profili contengono, in via ordinaria, nome, cognome, contatti, data di nascita, cittadinanza, qualifiche, esperienza, competenze e lingue; possono includere anche disponibilità e Stati membri di preferenza. Gli Stati membri di preferenza non possono tuttavia essere usati per l'abbinamento. I profili non consultati per un anno sono rimossi, previa notifica automatica un mese prima, mentre dati anonimizzati possono essere conservati per statistiche e ricerca. I candidati hanno diritto di modificare, cancellare o limitare l'accesso ai propri dati.

Registrazione dei candidati e limiti connessi all'ingresso nel territorio UE

La registrazione avviene tramite la funzionalità Europass. Per iscriversi, il candidato deve dichiarare di non essere soggetto a una decisione o a un divieto di ingresso o soggiorno. Se la dichiarazione è falsa, il profilo è rimosso su segnalazione delle autorità nazionali competenti. Il regolamento è chiaro nel precisare che l'iscrizione al bacino e la selezione per un'offerta non costituiscono garanzia di ingresso, né di rilascio di visto, permesso di lavoro o permesso di soggiorno, e non equivalgono all'avvenuto superamento dei controlli di sicurezza nazionali.

Partecipazione di datori di lavoro e altri soggetti

I datori di lavoro e gli altri soggetti che intendono partecipare chiedono al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti di rendere disponibili le loro offerte. Le offerte devono riferirsi a professioni comprese nell'elenco UE delle carenze o essere collegate a partenariati/accordi/quadro nazionali per sviluppo e convalida delle competenze, e devono essere aperte all'assunzione di candidati di paesi terzi nel rispetto della preferenza per i cittadini dell'Unione, ove applicabile. Sono esclusi apprendistati e tirocini. Le offerte devono indicare almeno dati del datore di lavoro, mansioni, durata e luogo di lavoro; possono contenere anche elementi retributivi e ulteriori informazioni sull'impresa.

Requisiti di reclutamento equo, controlli e sanzioni operative

Il regolamento impone il rispetto del diritto e della prassi dell'Unione e nazionali in materia di protezione da condizioni di assunzione inique, discriminazione, trattamento sfavorevole e tratta di esseri umani, oltre che dei contratti collettivi applicabili e, se del caso, dei principi dell'OIL. I punti di contatto nazionali devono verificare i registri dei soggetti esclusi o sospesi prima di pubblicare offerte. In caso di violazioni, l'autorità nazionale competente ne informa il punto di contatto, che sospende l'accesso e rimuove le offerte; la sospensione è revocata quando la violazione è sanata. Gli Stati membri possono inoltre prevedere l'esclusione definitiva per determinati reati, tra cui tratta di esseri umani e impiego di cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti. I soggetti esclusi o sospesi non possono usare la piattaforma, neppure tramite intermediari diversi.

Elenco UE delle professioni caratterizzate da carenza di personale

Un elemento centrale è l'elenco UE delle professioni caratterizzate da carenza di personale, basato sulla classificazione ISCO-08 a quattro cifre e contenuto nell'allegato. La Commissione può modificarlo con atti delegati, tenendo conto delle professioni carenti comuni a un numero significativo di Stati membri e di quelle che contribuiscono a competitività, transizione verde e digitale. L'allegato include, tra le altre, professioni in ambito sanitario, ICT, ingegneria, edilizia, trasporti, ristorazione e servizi di pulizia.

Adeguamenti nazionali e territoriali

Gli Stati membri partecipanti possono aggiungere o sopprimere professioni nell'elenco per adattarlo alle proprie esigenze nazionali o regionali. Tali adeguamenti incidono solo sugli abbinamenti relativi allo Stato membro che li notifica. Le notifiche seguono tempistiche precise: almeno tre mesi prima dell'adesione, poi a cadenza semestrale, e, in caso di modifica dell'allegato, entro tre mesi. Il segretariato pubblica tali adeguamenti sulla piattaforma.

Abbinamento automatizzato e filtri specifici

Il sistema permette ai datori di lavoro e agli altri soggetti partecipanti di ricercare profili e abbinarli alle offerte, e ai candidati di ricercare offerte e visualizzare proposte generate automaticamente. L'abbinamento si fonda sulla pertinenza di competenze, qualifiche, esperienza lavorativa e disponibilità. Sono previsti filtri specifici per individuare i profili di candidati che abbiano beneficiato di partenariati volti ad attirare talenti, accordi bilaterali o quadri nazionali di sviluppo e convalida delle competenze.

Informazione, assistenza e trasparenza verso candidati e datori di lavoro

Il regolamento attribuisce un forte rilievo agli obblighi informativi. Devono essere rese accessibili informazioni su reclutamento equo, condizioni di lavoro e di vita, procedure di immigrazione, diritti e obblighi, mezzi di ricorso, gratuità del sistema e assenza di garanzie automatiche di ingresso o rilascio dei permessi. Per i candidati selezionati e per i datori di lavoro devono essere fornite informazioni specifiche su visti, permessi, ricongiungimento familiare, integrazione, tutela antidiscriminatoria, contatti delle autorità competenti e servizi di supporto. Le informazioni devono essere aggiornate e accessibili anche alle persone con disabilità; è consentito ricorrere a formati automatizzati e standardizzati.

Denunce, meccanismi di tutela e procedure accelerate

Le persone registrate hanno accesso ai meccanismi di denuncia nazionali e possono segnalare violazioni dei doveri dei datori di lavoro al punto di contatto nazionale o alle autorità competenti. Il punto di contatto nazionale trasmette le segnalazioni alle autorità. Inoltre, gli Stati membri possono introdurre procedure di immigrazione accelerate per velocizzare l'assunzione dei candidati selezionati, sempre nel rispetto del diritto nazionale.

Monitoraggio, relazione periodica e poteri della Commissione

Il segretariato monitora periodicamente prestazioni ed efficacia del sistema, raccogliendo dati su profili, soggetti partecipanti, offerte, consultazioni, assunzioni e segnalazioni relative a partenariati e accordi. La Commissione deve presentare una relazione sull'applicazione del regolamento entro il 31 dicembre 2031 e poi ogni cinque anni. Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione una delega quinquennale, dal 1o giugno 2026, per modificare l'allegato, e prevede l'adozione di atti di esecuzione secondo la procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011.

Entrata in vigore e applicazione territoriale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi. Non partecipa all'atto la Danimarca; l'Irlanda ha notificato la propria volontà di partecipare e di applicare il regolamento.

Disposizioni principali

Istituzione e finalità del bacino di talenti

L'articolo 1 istituisce il bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro residenti fuori dall'Unione, promuovere il reclutamento equo e rafforzare la capacità dell'UE di attrarre talenti. Il regolamento disciplina anche autorità responsabili, piattaforma informatica, condizioni di partecipazione e tutela dei diritti.

Partecipazione volontaria degli Stati membri e ritiro

Ai sensi dell'articolo 3, ogni Stato membro può decidere di partecipare, notificando l'intenzione al segretariato almeno nove mesi prima della data di partecipazione e indicando i soggetti autorizzati a pubblicare offerte. Il ritiro è possibile con notifica al segretariato solo in giugno o dicembre, produce effetti dopo nove mesi e comporta la rimozione delle nuove offerte dalla data della notifica e di quelle già pubblicate alla data di efficacia del ritiro. In caso di ritiro entro i primi due anni, si applica la cancellazione netta o il recupero dei finanziamenti UE già erogati.

Struttura istituzionale e governance

Il sistema si articola in segretariato, gruppo direttivo e punti di contatto nazionali (articoli 7-10). La Commissione svolge le funzioni di segretariato e cura gestione complessiva, piattaforma, raccolta dati, convocazione del gruppo direttivo e della rete dei punti di contatto. Il gruppo direttivo riunisce due rappresentanti per Stato membro partecipante, due della Commissione e sei delle parti sociali europee; supporta l'elaborazione dell'elenco UE delle professioni carenti, lo scambio di buone pratiche e il monitoraggio. Ogni Stato membro partecipante designa un punto di contatto nazionale, composto da esperti di occupazione e immigrazione, che gestisce a livello nazionale l'immissione delle offerte, i registri di controllo e le informazioni ai candidati e ai datori di lavoro.

Piattaforma informatica e interoperabilità

L'articolo 5 istituisce la piattaforma informatica, composta dal singolo canale coordinato, dall'infrastruttura di ricezione e conservazione di profili e offerte, dallo strumento di abbinamento automatizzato e da un canale sicuro di comunicazione. La Commissione adotta atti di esecuzione per i formati e lo scambio dati, includendo l'ESCO; gli Stati membri e il segretariato devono garantire l'interoperabilità con i sistemi nazionali e, ove opportuno, con altri strumenti UE. Lo strumento di abbinamento deve rispettare non discriminazione, legalità ed equità.

Trattamento dei dati personali

L'articolo 6 disciplina il trattamento dei dati da parte di segretariato e punti di contatto nazionali, limitandolo a quanto necessario per i rispettivi compiti. I profili dei candidati includono dati anagrafici, contatti, cittadinanza, qualifiche, esperienza, competenze e lingue; possono includere disponibilità e Stati membri di preferenza, ma questi ultimi non possono essere utilizzati per l'abbinamento. I profili non consultati per un anno sono rimossi, con preavviso di un mese; dopo la rimozione possono restare solo dati anonimizzati per fini statistici e di ricerca. La Commissione può adottare ulteriori norme con atti di esecuzione.

Registrazione dei candidati e divieto di registrazione in presenza di divieti di ingresso

L'articolo 11 prevede che i candidati si registrino tramite Europass e dichiarino di non essere soggetti a decisioni o divieti di ingresso/soggiorno. Le dichiarazioni false comportano la rimozione del profilo, su segnalazione delle autorità nazionali competenti, ma è possibile creare un nuovo profilo quando il divieto cessa. I profili sono visibili ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti.

Offerte di lavoro, settori ammessi e esclusioni

L'articolo 13 limita le offerte ammissibili alle professioni dell'elenco UE delle carenze e ai collegamenti con partenariati/accordi/quadri per lo sviluppo e convalida delle competenze. Sono escluse offerte per apprendistati e tirocini. Le offerte devono indicare almeno datore di lavoro, mansioni, durata del contratto e luogo abituale di lavoro; possono contenere elementi retributivi e informazioni sull'impresa. Il bacino è gratuito per i candidati e vieta costi non dichiarati a loro carico.

Controlli, sospensioni ed esclusioni dei datori di lavoro

I punti di contatto nazionali verificano i registri dei soggetti esclusi o sospesi prima di pubblicare offerte. In caso di violazioni del diritto o della prassi pertinenti, l'autorità nazionale competente ne informa il punto di contatto, che sospende l'accesso e rimuove le offerte; la sospensione è revocata quando la violazione è sanata. Gli Stati membri possono prevedere l'esclusione definitiva per determinati reati, tra cui quelli di tratta di esseri umani e impiego di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. I datori di lavoro esclusi in via definitiva o sospesi non possono usare la piattaforma neppure tramite altri soggetti.

Elenco UE delle professioni caratterizzate da carenza di personale

L'articolo 14 istituisce un elenco basato sulla classificazione ISCO-08 a quattro cifre, riportato nell'allegato. La Commissione può modificarlo con atti delegati tenendo conto delle professioni carenti comuni a un numero significativo di Stati membri e di quelle rilevanti per competitività, transizione verde e digitale. Il segretariato pubblica l'elenco sulla piattaforma.

Adeguamenti nazionali o regionali dell'elenco

L'articolo 15 consente agli Stati membri partecipanti di aggiungere o sopprimere professioni rispetto all'elenco UE per esigenze nazionali o regionali; tali adeguamenti incidono solo sugli abbinamenti relativi allo Stato membro interessato. Le notifiche devono essere trasmesse secondo termini prestabiliti: almeno tre mesi prima della partecipazione, poi ogni sei mesi, e, in caso di modifica dell'allegato, entro tre mesi. Il segretariato pubblica gli adeguamenti sulla piattaforma.

Ricerca e abbinamento automatizzato

L'articolo 16 consente a datori di lavoro e altri soggetti di ricercare profili e a candidati di ricercare offerte, anche tramite filtri specifici per chi ha beneficiato di partenariati volti ad attirare talenti, accordi bilaterali o quadri nazionali. Lo strumento produce elenchi di proposte basati sulla pertinenza di competenze, qualifiche, esperienza e disponibilità.

Informazione, diritti e trasparenza

L'articolo 17 impone agli Stati membri e al segretariato di rendere accessibili informazioni su procedure di assunzione, immigrazione, riconoscimento delle qualifiche, diritti e obblighi, divieto di ingresso in presenza di decisioni o divieti, gratuità del sistema e assenza di garanzie sul rilascio di visti e permessi. Per i candidati selezionati e per i datori di lavoro devono essere fornite informazioni specifiche su visti e permessi, ricongiungimento familiare, protezione sociale, assistenza sanitaria, istruzione, alloggio, integrazione, contatti delle autorità e servizi di sostegno alla disabilità. Le informazioni devono essere aggiornate e possono essere fornite in formato automatizzato e standardizzato.

Denunce e procedure di immigrazione accelerate

L'articolo 18 riconosce ai candidati l'accesso effettivo ai meccanismi di denuncia nazionali; le violazioni da parte dei datori di lavoro possono essere segnalate al punto di contatto nazionale, che le trasmette alle autorità competenti. L'articolo 19 consente agli Stati membri di introdurre procedure di immigrazione accelerate, conformemente al diritto nazionale, per rendere più rapida l'assunzione dei candidati selezionati.

Monitoraggio, relazioni e atti delegati/esecutivi

L'articolo 20 prevede un monitoraggio periodico delle prestazioni e dell'efficacia del bacino, con raccolta di dati su profili, datori di lavoro, offerte, consultazioni, assunzioni e segnalazioni di partenariati. L'articolo 21 conferisce alla Commissione la delega, per cinque anni dal 1o giugno 2026, a modificare l'allegato; l'articolo 22 prevede la procedura di comitato. L'articolo 23 impone una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 2031 e poi ogni cinque anni. L'articolo 24 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

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