Regolamento (UE) 2026/921
Regolamento delegato (UE) 2026/921 della Commissione, del 29 aprile 2026, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato recepisce nel diritto dell’Unione taluni obblighi internazionali adottati nell’ambito della CGPM, introducendo deroghe mirate all’obbligo di sbarco previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le deroghe riguardano due specie del Mar Nero: lo spinarolo e il rombo chiodato, per le quali sono fissate taglie minime di riferimento per la conservazione e divieti di cattura e commercializzazione sotto soglia. La disciplina è temporalmente limitata al periodo 1° gennaio 2027-31 dicembre 2028.
Deroghe all’obbligo di sbarco per alcune specie nel Mar Nero ai fini del recepimento di obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito della CGPM.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca svolte nelle acque dell’Unione e alle attività praticate da pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque unionali, nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi. Le deroghe riguardano specificamente lo spinarolo nel Mar Nero e il rombo chiodato nel Mar Nero. Il regolamento opera in coerenza con le raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Deroghe all’obbligo di sbarco per alcune specie nel Mar Nero
Il regolamento delegato dà attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, a obblighi internazionali assunti nell’ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), coordinandoli con la disciplina della politica comune della pesca. La finalità è garantire coerenza tra le raccomandazioni CGPM richiamate nei considerando e il regime unionale dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Contesto normativo e ratio
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede, in linea generale, l’obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. Tuttavia, la Commissione evidenzia che la CGPM ha adottato raccomandazioni specifiche per lo spinarolo e il rombo chiodato nel Mar Nero, che vietano la detenzione e la commercializzazione di esemplari sotto determinate taglie. Per evitare un disallineamento tra obblighi internazionali e diritto dell’Unione, il regolamento prevede deroghe mirate all’obbligo di sbarco per le attività interessate.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
Il regolamento si applica:
- alle attività di pesca nelle acque unionali;
- alle attività svolte da pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque unionali, purché in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
Sul piano territoriale materiale, le norme specifiche riguardano il Mar Nero, inteso come le acque della sottozona geografica 29 della CGPM, secondo la definizione richiamata dal regolamento (UE) 2023/2124.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento si applicano le definizioni di:
- "sottozone geografiche della CGPM", rinviando all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- "Mar Nero", corrispondente alla sottozona geografica 29 della CGPM.
Disciplina dello spinarolo
Per lo spinarolo (Squalus aquanthias) nel Mar Nero, il regolamento stabilisce una deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e prevede un divieto esteso che comprende:
- la pesca come specie bersaglio;
- la detenzione a bordo;
- il trasbordo e il trasferimento;
- lo sbarco;
- il trasporto;
- l’immagazzinamento;
- l’esposizione e la messa in vendita.
Il divieto riguarda gli esemplari di taglia inferiore a 90 cm, individuata come taglia minima di riferimento per la conservazione.
Disciplina del rombo chiodato
Per il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero, il regolamento introduce una disciplina analoga, sempre in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Anche in questo caso sono vietati:
- la pesca come specie bersaglio;
- la detenzione a bordo;
- il trasbordo e il trasferimento;
- lo sbarco;
- il trasporto;
- l’immagazzinamento;
- l’esposizione e la messa in vendita.
Il divieto si applica agli esemplari di taglia inferiore a 45 cm, misurata dalla punta del muso sino all’estremità della pinna caudale, cioè in lunghezza totale.
Durata, entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale è differita e limitata nel tempo: si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.
Effetti giuridici
Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori della pesca interessati, ciò comporta l’obbligo di rispettare le soglie dimensionali e i divieti specifici previsti per le due specie nel Mar Nero durante il periodo di applicazione.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
Stabilisce deroghe all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per recepire gli obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito della CGPM. Si applica alle attività di pesca nelle acque unionali e alle attività dei pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
Definizioni territoriali
Definisce le "sottozone geografiche della CGPM" secondo l’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 e precisa che il "Mar Nero" corrisponde alle acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM.
Spinarolo nel Mar Nero
Per lo spinarolo (Squalus aquanthias) nel Mar Nero, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare come specie bersaglio, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di taglia inferiore a 90 cm, quale taglia minima di riferimento per la conservazione.
Rombo chiodato nel Mar Nero
Per il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare come specie bersaglio, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di taglia inferiore a 45 cm, misurata dalla punta del muso sino all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale).
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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