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Sentenza

Sentenza n. 4107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 05015/2025,

Giustizia amministrativa202509780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto il ricorso della concorrente e annullato il provvedimento di Roma Capitale di conferma del diniego di occupazione di suolo pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (controinteressata pretermessa)

Prevale il privato

La controversia

La società opponente ha proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. sostenendo di essere titolare di una posizione autonoma, qualificata e incompatibile con quella della società ricorrente nel giudizio originario. Entrambe le società avevano presentato istanze analoghe di occupazione del suolo pubblico per attività collocate nello stesso tratto stradale, con interferenza reciproca quanto alla disponibilità dello spazio e alle esigenze di circolazione e sicurezza. L’opponente ha dedotto di non essere stata evocata nel giudizio conclusosi con la sentenza opposta, nonostante fosse stata coinvolta nei precedenti giudizi cautelari e il provvedimento impugnato menzionasse espressamente la sua occupazione e le misurazioni dello spazio residuo. Ha quindi dedotto la nullità della sentenza per omessa notifica del ricorso introduttivo a un controinteressato, in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., nonché l’erroneità della decisione sul merito, sostenendo che la mancata ripetizione del segnale di divieto di fermata potesse incidere sulla punibilità della sosta, ma non comportasse automaticamente la concedibilità dell’occupazione di suolo pubblico. La società opposta ha contestato la tempestività, la legittimazione e il pregiudizio, sostenendo che l’istanza dell’opponente fosse successiva e che quest’ultima, all’epoca, fosse occupante abusiva. Il Consiglio di Stato ha tuttavia rilevato che l’opposizione era stata notificata entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della sentenza e che l’opponente rivestiva la qualità di controinteressata pretermessa.

La decisione

L’opposizione di terzo è stata accolta. Il Collegio ha ritenuto tempestiva l’opposizione, poiché il termine di sessanta giorni decorreva dalla conoscenza della sentenza acquisita attraverso una successiva pronuncia emessa nel giudizio riguardante l’opponente. Nel merito, ha riconosciuto che la società opponente era titolare di un interesse legittimo pretensivo analogo e confliggente con quello della società ricorrente nel giudizio originario: l’accoglimento dell’istanza di una società poteva ridurre le chances di accoglimento dell’istanza dell’altra, considerata la comune ubicazione e la necessaria valutazione complessiva della circolazione e della sicurezza. La qualità di controinteressata emergeva sia dai precedenti giudizi, nei quali era stata coinvolta, sia dal provvedimento amministrativo impugnato, che aveva espressamente considerato lo spazio residuo in presenza e in assenza della sua occupazione. La mancata notificazione del ricorso introduttivo alla controinteressata ha determinato l’inammissibilità del ricorso originario ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la propria sentenza precedente e, in sede rescissoria, ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile il giudizio originario. Non è stato disposto il rinvio al TAR, poiché il termine decadenziale per impugnare il provvedimento amministrativo era ormai decorso e non ricorrevano i presupposti per l’errore scusabile. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e per i contenziosi incrociati tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 108 c.p.a.

    I due presupposti per essere legittimati a proporre l'opposizione ordinaria disciplinata dall'art. 108, comma 1, c.p.a. sono: (i) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; (ii) il pregiudizio determinato dalla sentenza opposta ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare.

    L’opposizione ordinaria di terzo è proponibile dal soggetto rimasto estraneo al giudizio quando la sentenza pregiudichi una sua posizione giuridica autonoma e incompatibile con quella riconosciuta al ricorrente originario.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Nel processo amministrativo il ricorso col quale si propone una azione di annullamento deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati entro i sessanta giorni e poi depositato, in trenta giorni, con la prova dell'avvenuta notifica.

    La mancata notificazione del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato determina l’inammissibilità del ricorso; il contraddittorio può essere integrato successivamente solo nei confronti degli ulteriori soggetti interessati, non quando nessun controinteressato sia stato previamente evocato.

  • art. 49 c.p.a.

    Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato sostanziale sopravvenuto quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione all’ordine, già impartito in un precedente giudizio, di integrare il contraddittorio nei confronti della società poi opponente.

  • art. 104, comma 2, regolamento di esecuzione del codice della strada

    Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione.

    La questione sostanziale è stata prospettata dalla ricorrente, ma la sentenza definisce la controversia sull’omessa instaurazione del contraddittorio e dichiara inammissibile il ricorso originario senza decidere nuovamente il merito della concedibilità dell’occupazione di suolo pubblico.

Massime di principio

  • È legittimato a proporre opposizione ordinaria di terzo il soggetto che non abbia partecipato al giudizio e che sia titolare di una posizione giuridica autonoma e incompatibile con quella riconosciuta dalla sentenza, purché la decisione gli arrechi un pregiudizio diretto.
  • La qualità di controinteressato può risultare non solo dall’indicazione formale nell’atto impugnato, ma anche dalla struttura concreta del rapporto amministrativo e dall’interferenza tra interessi pretensivi concorrenti, quando la soddisfazione dell’uno riduca le possibilità di soddisfazione dell’altro.
  • Un soggetto già coinvolto come controinteressato nei giudizi cautelari e di ottemperanza che abbiano condotto all’adozione del nuovo provvedimento amministrativo deve essere chiamato anche nel successivo giudizio di impugnazione del provvedimento, soprattutto quando quest’ultimo ne menzioni espressamente la posizione e valuti gli effetti della sua attività.
  • Nel giudizio amministrativo di annullamento, il ricorso deve essere notificato entro il termine decadenziale ad almeno uno dei controinteressati prima del deposito; l’omissione determina l’inammissibilità del ricorso e non può essere sanata mediante integrazione del contraddittorio quando il termine per impugnare sia ormai scaduto.
  • L’opposizione di terzo tempestivamente proposta dal controinteressato pretermesso consente l’annullamento della sentenza pregiudizievole e la decisione della causa in sede rescissoria; il rinvio al giudice di primo grado non è possibile quando l’originario ricorso sia ormai divenuto inammissibile per tardiva instaurazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàNullità del provvedimento

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