Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/11/2018 n. 7823 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Atto contenente più cessioni di quote - Autonomo assoggettamento a imposta di registro di ciascuna disposizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che ciascuna cessione di quota è autonomamente soggetta all’imposta di registro. Le cessioni non costituiscono un unico negozio complesso, ma negozi collegati, ciascuno dotato di una propria autonomia causale e giuridica. Di conseguenza, non si applica la tassazione unica prevista dall’art. 21, comma 2, ma la tassazione separata di ciascuna disposizione prevista dal comma 1.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento ai fini dell’imposta di registro di un unico atto contenente contestuali cessioni di quote di una società di persone a più cessionari. Si contestava, in particolare, se l’atto dovesse essere assoggettato a un’unica imposta come negozio complesso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, oppure se ciascuna cessione costituisse una disposizione autonoma, tassabile separatamente ai sensi dell’art. 21, comma 1.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 1, d.P.R. n. 131/1986

    Le disposizioni contenute in un medesimo atto, quando sono autonome sotto il profilo causale, sono soggette ciascuna alla propria imposizione ai fini dell’imposta di registro.

  • Art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    La tassazione mediante un’unica imposta riguarda il negozio complesso, caratterizzato da una causa unitaria e inscindibile, situazione distinta dal mero collegamento tra più negozi autonomi.

Massime di principio

  • La presenza di più disposizioni nello stesso documento non comporta automaticamente l’applicazione di un’unica imposta di registro.
  • Per stabilire se si applica una tassazione unica o separata occorre verificare la causa concreta e l’autonomia giuridica ed economica delle singole operazioni.
  • Quando ciascuna cessione è autonomamente giustificata e produce effetti propri, le operazioni sono normalmente trattate come negozi collegati e tassate separatamente.
  • La tassazione unica è applicabile solo quando le diverse pattuizioni costituiscono componenti inscindibili di un unico negozio complesso, non quando sono semplicemente inserite nel medesimo atto.
  • Nel caso di cessioni di quote a più cessionari, è quindi prudente considerare ogni cessione come una distinta disposizione imponibile, salvo che emerga una causa unitaria e inscindibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.