Cassazione Penale, Ordinanza n. 12854/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto non scrutinabile il primo motivo nella forma proposta, manifestamente infondato il secondo e tardivo il terzo, con conseguente arresto del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, di truffa. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo in sostanza un errore nella valutazione delle prove e nella riconducibilità all'imputato della condotta illecita. Il secondo motivo censurava la motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta non adeguatamente giustificata. Il terzo motivo lamentava l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., richiesta che la difesa sosteneva essere stata trascurata dal giudice di appello. La Corte ha però rilevato che il primo motivo era formulato in modo non consentito perché diretto a contestare la valutazione probatoria sotto veste di violazione di legge; che il secondo era manifestamente infondato, poiché la pena era stata motivata con riferimento ai precedenti penali e alla reiterazione dell'illecito nonostante benefici già concessi; e che il terzo era comunque tardivo, perché la richiesta di pena sostitutiva era proponibile con motivi aggiunti e non solo con conclusioni scritte depositate per l'udienza di appello.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La censura relativa alla valutazione delle prove non può essere proposta come violazione di legge per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio; tali doglianze vanno semmai incanalate nei limiti del vizio motivazionale.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non può essere utilizzato per aggirare i limiti del motivo di cui alla lettera e), quando la doglianza mira in realtà a contestare la motivazione e la valutazione delle prove in assenza di una espressa sanzione processuale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È la sede corretta per le censure di motivazione; il ricorso non ha però specificamente articolato un vizio motivazionale nei termini richiesti.
art. 125 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 546 c.p.p. nel chiarire che le doglianze sulla valutazione probatoria non possono essere veicolate come violazione di legge.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma richiamata nel ragionamento sulle censure attinenti alla motivazione della sentenza.
art. 133 c.p.
Criterio di commisurazione della pena utilizzato dai giudici di merito valorizzando i precedenti penali e la recidiva concreta nell'illecito dopo benefici processuali.
art. 20-bis c.p.
La richiesta di pena sostitutiva andava proposta tempestivamente; la sua formulazione solo con conclusioni scritte in appello è stata ritenuta tardiva, sicché la corte territoriale non aveva l'obbligo di pronunciarsi.
Massime di principio
- Non è consentito dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare, in realtà, l'omessa o erronea valutazione delle prove: tali doglianze attengono al vizio motivazionale e devono rispettarne i rigorosi limiti di deducibilità.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione del merito sul compendio probatorio quando la sentenza impugnata ha fornito una motivazione compiuta, coerente e non manifestamente illogica.
- La motivazione sulla pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, anche sinteticamente ma in modo coerente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e della concreta ragione della misura irrogata.
- La richiesta di pena sostitutiva deve essere proposta nel momento processuale utile; se è formulata tardivamente con sole conclusioni scritte e non con i mezzi consentiti, il giudice di appello non è tenuto a pronunciarsi.
- Quando i motivi di ricorso sono inammissibili o manifestamente infondati, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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