Cassazione Penale, Ordinanza n. 10671/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per accesso abusivo a sistema informatico. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale per la mancata assoluzione, sostenendo il difetto dell'elemento soggettivo; la censura, tuttavia, è stata ritenuta una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto, formulata in modo assertivo, senza specificare un travisamento della prova, e sostanzialmente reiterativa delle doglianze di appello già disattese. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e sulla sua durata, sostenendo che non potesse applicarsi e che la durata fosse errata; la Corte ha rilevato che la pena accessoria era prevista per il reato commesso con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti a pubblica funzione o pubblico servizio e che, in ogni caso, la censura sulla durata era priva di interesse perché la durata era stata fissata in venti giorni e la doglianza si fondava sull'assunto della necessaria durata minima annuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a ottenere una diversa valutazione di merito sull'elemento soggettivo, senza dedurre un effettivo travisamento della prova, e il secondo motivo manifestamente infondato quanto all'applicazione della pena accessoria e comunque privo di interesse sulla durata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
comma 2, nn. 1, e comma 3
La condanna confermata in appello riguarda il delitto di accesso abusivo a sistema informatico; la Corte valorizza che l'accesso è avvenuto al di fuori dei casi consentiti, a fronte di una richiesta altrui fondata su ragioni personali.
art. 31 c.p.
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è ritenuta applicabile ai reati commessi con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
art. 28, comma 4, c.p.
La difesa sosteneva che la durata minima dell'interdizione fosse di un anno; la Corte ha ritenuto la censura priva di interesse rispetto alla durata concretamente determinata in venti giorni.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre sotto forma di violazione di legge una mera richiesta di rivalutazione del fatto o della prova, se la censura non individua specificamente un travisamento probatorio.
- La reiterazione in cassazione di doglianze già prospettate in appello e disattese con motivazione congrua, logica e conforme al diritto non integra di per sé un valido motivo di ricorso.
- In tema di accesso abusivo a sistema informatico, è penalmente rilevante l'ingresso effettuato al di fuori dei casi consentiti, anche quando l'accesso sia avvenuto su richiesta di terzi e per ragioni personali, se difetta l'autorizzazione prevista dalla disciplina del sistema.
- La censura contro una pena accessoria è inammissibile o priva di interesse quando non incide concretamente sulla posizione del ricorrente, specie se la durata contestata è inferiore al minimo che si assume applicabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nell'impugnazione.
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