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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45917/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (illecita detenzione di cocaina) deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla mancata derubricazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5). La difesa ha sostenuto che la Corte d'Appello ha dato eccessivo rilievo al dato ponderale e al confezionamento (materiale rinvenuto nel kit di pronto soccorso), mentre non avrebbe considerato che il bilancino e la carta argentata erano strumenti di lavoro dell'imputato, che la sostanza era nella disponibilità del concorrente Boria che l'aveva gettata per terra e che Profili era solo il conducente con un ruolo marginale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte Suprema ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello, che ha considerato non solo la quantità della sostanza (pari a circa 55,51 gr. di cocaina, corrispondente a circa 279 dosi medie) ma anche le modalità: ritorno da Roma dove sarebbe stata acquistata la droga, confezionamento con materiale presente nel veicolo, rinvenimento di bilancino e coltello, elementi ritenuti indicativi di attività organizzata e non di uso personale o condotta estemporanea. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone la valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti e ha ritenuto che tali elementi ostavano al riconoscimento della lieve entità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico stupefacenti)

    Disciplina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; il giudice deve valutare la natura dell'illecito e, ai sensi del comma 5, può riconoscere la diminuzione della pena per "lieve entità" solo dopo aver valutato tutti gli elementi pertinenti (quantità, modalità, mezzi, circostanze).

  • art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990

    Prevede la fattispecie di "lieve entità"; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi del caso e non è automatica in presenza di quantitativi ridotti se gli altri elementi indicano attività di spaccio.

  • Sez. 4 n. 40720 del 26/04/2017 (Nafia e altri)

    Conferma che la riconoscibilità della lieve entità può essere esclusa anche per cessioni di quantità modiche quando esse siano manifestazione di una capacità più ampia e continuativa di diffusione della droga.

  • Sez. 6 n. 29132 del 09/05/2017 (Merli)

    Afferma che il giudice deve valutare sia gli elementi attinenti all'azione (mezzi, modalità, circostanze) sia quelli relativi all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità della sostanza).

  • Sez. 6 n. 38606 dell'08/02/2018 (Sefar)

    Ribadisce l'obbligo di valutazione complessiva e motivata di tutti gli elementi previsti dalla norma per escludere la lieve entità.

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Muro)

    "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività"

    Le Sezioni Unite impongono al giudice di dare conto, nella motivazione, del complesso bilanciamento tra gli elementi ostativi e quelli attenuanti, spiegando perché certi elementi prevalgono e impediscono di qualificare il fatto come di lieve entità.

Massime di principio

  • La qualificazione della condotta come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva di quantità, qualità della sostanza, modalità, mezzi e circostanze: nessun elemento è determinante da solo.
  • Quantitativi non trascurabili e la presenza di strumenti di pesatura, taglio o confezionamento (bilancino, coltello, materiali di pack) sono indici forti di destinazione alla vendita e possono escludere la lieve entità anche se l'imputato sostiene una condotta estemporanea.
  • Il ruolo formale (es. essere il conducente) non esclude automaticamente la responsabilità: il giudice può desumere la disponibilità e l'intento di partecipazione dalla complessiva dinamica e dalle circostanze (viaggio di ritorno da luogo d'acquisto, confezionamento, ecc.).
  • La prova che strumenti trovati siano invece riferibili all'attività lavorativa dell'imputato deve essere adeguatamente documentata e convincente per controbilanciare indici di spaccio; altrimenti tali argomentazioni difficilmente scalfiscono la valutazione negativa del giudice.
  • Per ottenere il riconoscimento della lieve entità è strategico documentare elementi concreti che dimostrino l'assenza di capacità di diffusione non episodica: scarsa quantità inequivocabilmente per uso personale, assenza di strumenti di vendita, assenza di collegamenti o itinerari riconducibili al commercio di droga.
  • Il giudice di merito deve motivare espressamente il bilanciamento degli elementi e spiegare perché alcuni fattori prevalgono; in sede di impugnazione la Suprema Corte verifica la completezza e la logicità di tale motivazione.

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