Cassazione Penale, Sentenza n. 7826/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6) c.p. nella forma consistente nella riparazione del danno (perché aveva restituito l'orologio e la persona offesa si era dichiarata "soddisfatta e risarcita") e nella forma consistente nell'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze del reato. La sentenza di merito aveva riformato il trattamento sanzionatorio deciso dal Tribunale di Piacenza relativamente a furto aggravato e ricettazione attenuata ex art. 648, comma 2 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello secondo cui la sola restituzione dell'orologio e la dichiarazione di soddisfazione della parte offesa non costituiscono risarcimento integrale dei danni patrimoniali (es. spossessamento) e dei danni morali richiesti dall'art. 62, n. 6) c.p.; inoltre ha affermato che la seconda forma dell'attenuante (l'aver efficacemente eliso o attenuato le conseguenze del reato) non è applicabile ai reati contro il patrimonio. Per l'inammissibilità del ricorso il cassazionista è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103).
Norme richiamate
art. 62, n. 6) cod. pen.
L'attenuante è riconosciuta solo se il risarcimento del danno è integrale; la mera restituzione della refurtiva e una dichiarazione di soddisfazione della parte offesa non sono di per sé sufficienti per configurare la forma riparatoria dell'attenuante
art. 648, comma 2, cod. pen.
Richiamata come norma relativa alla ricettazione attenuata già applicata in primo grado
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e alla somma (Cassa delle ammende) a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile
L. 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata per la modifica dell'art. 616 c.p.p. che disciplina la condanna pecuniaria per il ricorso inammissibile
Massime di principio
- La mera restituzione della refurtiva non equivale ad un risarcimento integrale ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6) c.p.; occorre che il danno sia riparato integralmente prima del giudizio
- La dichiarazione della persona offesa di essere "soddisfatta e risarcita" può essere valutata dal giudice ma non vincola: il giudice può disattenderla se ritiene che non corrisponda al risarcimento effettivo e integrale del danno
- La forma dell'attenuante consistente nell'aver efficacemente eliso o attenuato le conseguenze del reato non si applica ai reati contro il patrimonio secondo la giurisprudenza citata
- La mancanza di specifica risposta del giudice di merito su questioni ritenute manifestamente infondate non determina automaticamente l'annullamento della sentenza in Cassazione se tale omissione non potrebbe produrre un esito favorevole al ricorrente in caso di annullamento
- Il ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7584/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7585/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7586/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7587/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7588/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7590/2023 del 22/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →