Cassazione Civile, Ordinanza n. 05289/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, corredata di accettazione della parte resistente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata regolazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di gestione patrimoniale. La cliente aveva agito in giudizio sostenendo che l'intermediaria avesse disposto un disinvestimento con ritardo rispetto all'ordine impartito, chiedendo il risarcimento del pregiudizio subito. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento di euro 31.387,00. La Corte d'appello di Milano aveva respinto l'impugnazione della società. In cassazione la società proponeva ricorso affidato a sei motivi, ma prima dell'adunanza camerale depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
Non deve statuirsi sulle spese processuali
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e non si provvede sulle spese processuali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non è dovuta una pronuncia sulle spese processuali se la Corte applica l'art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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