Sentenza del 19/09/2019 n. 957 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Notifica a mezzo PEC - Fonte normativa dell'utilizzo del formato P7M -Riconoscimento delle firme digitali - Obblighi del contribuente - Mancata sottoscrizione dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la validità della notifica via PEC di una cartella di pagamento relativa a IRES 2011, dell'importo di euro 110.640,19. Sosteneva che l'atto fosse stato trasmesso in formato PDF anziché P7M, senza firma digitale o attestazione di conformità, deducendo quindi la nullità o inesistenza della notifica e la mancata sottoscrizione dell'atto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la notifica via PEC e ammissibile l'utilizzo del formato PDF/PAdES, considerato equivalente al formato P7M/CAdES quando garantisca provenienza e immodificabilità del documento. La proposizione del ricorso ha inoltre sanato eventuali vizi di notifica per raggiungimento dello scopo. La contribuente non ha dimostrato che il file PDF fosse privo di firma PAdES o concretamente modificabile. La mancata sottoscrizione è stata qualificata, al più, come mera irregolarità non invalidante. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 26 del DPR 602/1973
Riconosce la legittimità della notifica della cartella di pagamento tramite PEC nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di tale strumento.
Art. 12 del provvedimento DGSIA del 25 dicembre 2015
Ammette l'utilizzo dei formati di firma digitale PAdES-BES/PDF-A e CAdES-BES/P7M; il riferimento al formato P7M non è stato interpretato come esclusivo o tassativo.
Art. 11 del DM Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44
Costituisce la base normativa del provvedimento DGSIA sulle modalità tecniche di formazione e trasmissione degli atti informatici.
Art. 23-bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
È stato richiamato dalla contribuente in relazione al valore giuridico dei duplicati e delle copie informatiche e alla necessità, secondo la sua tesi, dell'attestazione di conformità.
Art. 71 del D.Lgs. 82/2005
Riguarda le regole tecniche dei documenti informatici; la contribuente lo ha invocato per sostenere la necessità di utilizzare formati idonei a garantire la conformità all'originale.
Art. 156, comma 3, codice di procedura civile
La notifica eventualmente viziata può essere sanata quando abbia comunque raggiunto il proprio scopo, circostanza ravvisata nella tempestiva proposizione del ricorso.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 27 febbraio-27 aprile 2018, n. 10266
Secondo il diritto UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".
Le firme CAdES e PAdES sono equivalenti e valide; la diversa estensione del file non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto.
Cassazione, ordinanza 5 marzo 2019, n. 6417
Ha ribadito, anche per gli atti dell'agente della riscossione, l'equivalenza delle firme digitali CAdES/P7M e PAdES/PDF.
Cassazione, ordinanza 28 novembre 2017, n. 28399
È stata richiamata a conferma della legittimità della notifica tramite PEC nei casi in cui il destinatario sia obbligato per legge a possedere un indirizzo PEC.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario tramite PEC è normalmente valida quando il destinatario è legalmente obbligato a disporre di una PEC.
- Il formato P7M non è necessariamente l'unico formato valido: il PDF sottoscritto con firma PAdES può essere equivalente al file P7M firmato CAdES.
- La sola estensione ".pdf", senza ulteriori dimostrazioni, non prova che il documento sia privo di firma digitale o concretamente modificabile.
- Chi contesta l'autenticità, la provenienza o l'integrità del documento deve fornire elementi concreti e non limitarsi a prospettare un rischio tecnico astratto.
- La proposizione di un ricorso che dimostri la conoscenza effettiva dell'atto può sanare eventuali vizi formali della notifica per raggiungimento dello scopo.
- La mancata sottoscrizione digitale dell'atto non determina automaticamente la nullità se la sottoscrizione non è prevista a pena di nullità anche per l'omologo atto cartaceo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 set 2019Sentenza del 19/09/2019 n. 185 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 19 set 2019Sentenza del 19/09/2019 n. 186 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 19 set 2019Sentenza del 19/09/2019 n. 187 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 19 set 2019Sentenza del 19/09/2019 n. 951 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 19 set 2019Sentenza del 19/09/2019 n. 952 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 19 set 2019Sentenza del 19/09/2019 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →