CCNL Terziario, Servizi, Commercio (Confsal - Cifa Fedarcom)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 giu 2025 al 31 mag 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica alle Piccole e Medie Imprese e al relativo personale dipendente operanti nel comparto Terziario, con riferimento ai settori Commercio, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi. Il testo qui sintetizzato riguarda in particolare il perimetro "Terziario, Servizi, Commercio" del sistema Confsal / Cifa Fedarcom, comprensivo delle relative norme economiche e normative settoriali.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle aziende del comparto terziario, con riferimento ai settori Commercio, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi. Le norme sono valide per operai, impiegati e quadri.
Validità
- Decorrenza: 01/06/2025
- Scadenza: 31/05/2028
Documenti e aggiornamenti considerati
Il quadro contrattuale recepisce:
- il CCNL del 20/10/2025;
- l'accordo integrativo del 23/09/2025 con decorrenza 01/10/2025;
- l'accordo integrativo del 18/11/2025.
Struttura del sistema contrattuale
Il contratto è articolato in:
- Parte generale, con disciplina comune su assunzione, svolgimento e cessazione del rapporto, orario, retribuzione, salute e sicurezza, welfare e relazioni sindacali;
- Parte settoriale, con norme specifiche su classificazione, minimi salariali, scatti, maggiorazioni, bilateralità e aspetti propri dei singoli comparti.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- CIFA
Parte sindacale
- CONFSAL
- ConfsalFederlavoratori
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La sintesi di riferimento riporta i seguenti importi della retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/03/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2026 | 01/02/2027 | Indennità di funzione quadro |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.750,00 | 2.810,00 | 2.865,00 | 2.935,00 | 180,00 |
| 7 (ex 1) | 2.455,00 | 2.510,00 | 2.560,00 | 2.625,00 | - |
| 6 (ex 2) | 2.190,00 | 2.240,00 | 2.285,00 | 2.340,00 | - |
| 5 (ex 3) | 1.945,00 | 1.990,00 | 2.025,00 | 2.070,00 | - |
| 4 (ex 4) | 1.750,00 | 1.790,00 | 1.820,00 | 1.860,00 | - |
| 3 (ex 5) | 1.630,00 | 1.660,00 | 1.570,00 | 1.605,00 | - |
| 2 (ex 6) | 1.515,00 | 1.545,00 | 1.570,00 | 1.605,00 | - |
| 1 (ex 7) | 1.375,00 | 1.405,00 | 1.425,00 | 1.450,00 | - |
Nota: dal testo completo emergono, per le sezioni Commercio e Servizi, tabelle settoriali con importi che in alcuni punti differiscono dalla sintesi. Per questa scheda sono stati riportati principalmente i valori presenti nella sintesi fornita, come richiesto.
Scatti di anzianità
Il lavoratore ha diritto a 5 aumenti triennali per l'anzianità maturata nei singoli livelli di inquadramento. L'importo di ogni scatto è fissato in misura pari al 2% della retribuzione mensile.
| Livello | 01/03/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2026 | 01/02/2027 |
|---|---|---|---|---|
| Q | 55,00 | 56,20 | 57,30 | 58,70 |
| 7 (ex 1) | 49,10 | 50,20 | 51,20 | 52,50 |
| 6 (ex 2) | 43,80 | 44,80 | 45,70 | 46,80 |
| 5 (ex 3) | 38,90 | 39,80 | 40,50 | 41,40 |
| 4 (ex 4) | 35,00 | 35,80 | 36,40 | 37,20 |
| 3 (ex 5) | 32,60 | 33,20 | 33,80 | 34,60 |
| 2 (ex 6) | 30,30 | 30,90 | 31,40 | 32,10 |
| 1 (ex 7) | 27,50 | 28,10 | 28,50 | 29,00 |
Mensilità aggiuntive
- Mensilità annue: 14
- Tredicesima: a dicembre
- Quattordicesima: con la retribuzione di giugno
Divisori convenzionali
- Divisore orario: 168
- Divisore giornaliero: 26
Altri elementi economici
E.D.R. per mancata adesione all'Ente Bilaterale EPAR
In caso di mancata adesione all'Ente Bilaterale EPAR e di omesso versamento del contributo, l'azienda deve corrispondere un Elemento Distinto della Retribuzione pari all'1% della paga base conglobata per 14 mensilità, non assorbibile e con riflessi su tutti gli istituti retributivi.
E.D.R. per mancata adesione al Fondo sanitario SANARCOM
In caso di mancata adesione al Fondo SANARCOM e omesso versamento, l'azienda deve corrispondere un E.D.R. di 30 euro mensili per 14 mensilità, non assorbibile e con riflessi su tutti gli istituti retributivi.
E.G.R. - Elemento di Garanzia Retributiva
Nelle imprese in cui non è istituito un premio di risultato, è riconosciuta una erogazione una tantum con finalità perequative pari all'1% del T.E.B., corrisposta nel mese di giugno dell'anno successivo, ma solo nelle aziende che abbiano registrato incremento di produttività o miglioramento del rapporto fatturato/dipendenti oppure valore aggiunto/dipendente.
Indennità di cassa
- 6% del minimo tabellare
Indennità di reperibilità
- 7,75 euro per ogni giornata feriale di reperibilità
- 10,33 euro per ogni giornata festiva o di riposo legale di reperibilità
Il tempo di effettivo intervento è retribuito come lavoro straordinario con le relative maggiorazioni.
Indennità di qualificazione
È pari al:
- 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e quello superiore, se il titolo di studio è pertinente alle mansioni;
- 5% della stessa differenza, se il titolo di studio superiore non è pertinente.
Indennità di trasferta
Ai lavoratori in trasferta spetta un'indennità di importo non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Riduzioni:
- -1/3 se il lavoratore non pernotta fuori sede;
- -10% per missioni oltre il mese o per viaggi abituali.
Per il settore terziario/commercio la sintesi segnala inoltre:
- 70% della retribuzione giornaliera per addetti al trasporto e messa in opera di mobili;
- per addetti al trasporto merci extraurbano:
| Assenza | Indennità |
|---|---|
| da 9 a 11 ore | 50% |
| da 12 a 16 ore | 81% |
| da 17 a 24 ore | 120% |
Per trasferta in alta montagna o sottosuolo è prevista una maggiorazione del 10% sui minimi dell'indennità di trasferta.
Welfare
È incentivata la conversione, totale o parziale, dei premi di risultato in credito welfare, con il relativo regime fiscale agevolato previsto dalla normativa.
Orario di lavoro
Orario ordinario
- 40 ore settimanali
Lavoro discontinuo
- 45 ore settimanali
Flessibilità e banca ore
Le aziende possono adottare regimi di orario multiperiodale su un periodo non superiore a 12 mesi, nel rispetto della media dell'orario normale contrattuale.
È prevista la Banca delle Ore, con conto individuale nel quale confluiscono:
- ore maturate a titolo di PAR;
- riposi compensativi derivanti da lavoro straordinario.
Lavoro notturno
- Fascia notturna: dalle 22:00 alle 06:00
- Maggiorazione: 15%
Lavoro domenicale
Per ciascuna ora prestata di domenica è riconosciuta la maggiorazione prevista da accordi aziendali.
Lavoro straordinario
Maggiorazioni previste:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario fino a 48 ore settimanali | 15% |
| Straordinario oltre 48 ore settimanali | 20% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Straordinario festivo e di domenica | 30% |
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 26 giorni annui
Festività
Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono.
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 32 ore annue
- ROL: 40 ore annue
Dal 5° anno di anzianità nella stessa azienda sono previsti ulteriori permessi ROL:
- 16 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende con più di 15 dipendenti.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni retribuiti in caso di decesso o grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado, affine entro il primo grado o componente della famiglia anagrafica.
Assistenza a persone con disabilità
Si applica la normativa legale, con previsione nel CCNL di:
- prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per genitori di minore con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato;
- alternativa di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita;
- 3 giorni mensili retribuiti per assistenza a familiare con disabilità grave;
- priorità di accesso al lavoro agile;
- possibilità di scelta della sede più vicina, ove possibile.
Permessi per assistenza ai genitori anziani
- 2 giorni retribuiti all'anno, non frazionabili, per assistenza a genitori di età pari o superiore a 75 anni in caso di ricovero/dimissioni o visite specialistiche, con documentazione idonea.
Donne vittime di violenza
La lavoratrice inserita in percorsi certificati di protezione contro la violenza di genere ha diritto ad assentarsi fino a 3 mesi.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto:
- 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio, anche per sommatoria di più eventi morbosi.
Nel part-time verticale o misto il diritto alla conservazione del posto è parametrato alla metà delle giornate lavorative concordate nell'anno, nell'arco dell'ultimo triennio.
Trattamento economico:
- 100% per i primi 3 giorni (carenza);
- 75% dal 4° al 20° giorno;
- 100% dal 21° giorno in poi.
Assenze brevi per malattia:
- 100% per il primo episodio;
- 50% per il secondo e terzo episodio;
- nessuna integrazione aziendale per gli episodi successivi al terzo.
Infortunio e malattia professionale
Conservazione del posto:
- in caso di malattia professionale, per un periodo non inferiore a quello di percezione dell'indennità per inabilità temporanea;
- in caso di infortunio, fino a guarigione clinica certificata.
Trattamento economico:
- integrazione a carico dell'azienda fino a concorrenza del normale trattamento economico complessivo netto.
Maternità e paternità
Astensione obbligatoria madre
- 5 mesi
Congedo obbligatorio padre
- 10 giorni lavorativi
- 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo
Congedo parentale
Per ciascun figlio, nei primi 12 anni di vita:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se utilizza almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 11 mesi.
Il limite complessivo di coppia è:
- 10 mesi, oppure
- 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.
Integrazione economica
Il contratto prevede integrazione al 100% per il periodo di astensione obbligatoria.
Il congedo di maternità è utile a tutti gli effetti, compresi anzianità, tredicesima, ferie e progressione di carriera.
Periodo di prova
Disciplina in vigore dal 01/10/2025.
Regole generali
- 1° livello: 45 giorni di lavoro effettivo
- 2° e 3° livello: 60 giorni di lavoro effettivo
- 4° e 5° livello: 60 giorni di lavoro effettivo
- 6° livello: 90 giorni
- livelli successivi: 180 giorni
Quadri
- neoassunti con qualifica di Quadro: massimo 6 mesi
- passaggio a Quadro per mobilità verticale: massimo 3 mesi
Part-time
Disciplina aggiornata dal 01/10/2025 e dall'accordo integrativo del 18/11/2025.
Clausole elastiche
Le clausole elastiche devono risultare da atto scritto e non possono superare il 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
Per le aziende dei comparti Commercio e Servizi, le ore richieste in applicazione delle clausole elastiche che aumentano la durata della prestazione sono retribuite con una maggiorazione complessiva del:
- 36,5% (35% + 1,5%)
Lavoro supplementare
Il datore può richiedere lavoro supplementare entro il limite del 25% delle ore settimanali concordate.
Per i comparti Commercio e Servizi la maggiorazione prevista è del:
- 35% della retribuzione oraria globale di fatto
Lavoro straordinario nel part-time
È ammesso per le ore eccedenti l'orario settimanale del tempo pieno, con le stesse maggiorazioni previste per il full-time.
Apprendistato
Apprendistato professionalizzante
Durata:
- livelli 6°, 5°, 4°, 3°, 2°: 36 mesi
- livello 7°: 24 mesi
Retribuzione / inquadramento:
- primo anno: 2 livelli inferiori a quello finale;
- dal secondo anno fino al termine: 1 livello inferiore;
- per apprendistato finalizzato al 2° livello: inquadramento al 1° livello per tutta la durata.
Limiti numerici:
- massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
- nelle aziende con meno di 10 dipendenti: 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato/specializzato;
- se i qualificati sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.
Nelle imprese con almeno 50 dipendenti, il ricorso all'apprendistato professionalizzante richiede la trasformazione a tempo indeterminato di almeno il 30% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti.
Contratto a termine e stagionali
Durata e causali
- primo contratto: massimo 12 mesi, senza causale;
- oltre 12 mesi e fino a 24 mesi: solo con causale;
- superamento di 12 mesi senza causale: trasformazione a tempo indeterminato.
Proroghe e rinnovi
- massimo complessivo: 24 mesi;
- possibile ulteriore contratto in deroga, fino a 12 mesi, presso l'Ispettorato.
Prosecuzione oltre la scadenza
Maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di prosecuzione:
- 20% fino al 10° giorno;
- 40% per i giorni successivi.
Il rapporto si trasforma a tempo indeterminato:
- oltre il 30° giorno se il contratto era inferiore a 6 mesi;
- oltre il 50° giorno negli altri casi.
Intervalli tra contratti
- 10 giorni se il precedente contratto durava fino a 6 mesi;
- 20 giorni se durava oltre 6 mesi.
Limiti quantitativi
- massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione;
- nelle aziende fino a 15 dipendenti: massimo 5 contratti a termine, purché non si superi il numero degli indeterminati in essere.
Diritto di precedenza
Spetta al lavoratore con più di 3 mesi di servizio a termine presso lo stesso datore, per assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 mesi successivi.
Per i lavoratori stagionali il diritto di precedenza opera per le medesime attività stagionali, con manifestazione scritta entro 3 mesi dalla cessazione.
Somministrazione
Limiti quantitativi
La somministrazione a termine è consentita entro il limite del:
- 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno.
La somma di lavoratori somministrati a termine e lavoratori a termine non può superare il limite legale complessivo.
Sono previste esclusioni dai limiti quantitativi per particolari categorie e causali, tra cui lavoratori in mobilità, disoccupati da almeno 6 mesi con ammortizzatori, soggetti svantaggiati, lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato, attività stagionali, start-up innovative, sostituzioni e lavoratori over 50.
Preavviso e risoluzione del rapporto
Disciplina aggiornata dal 01/10/2025.
Dimissioni
- 30 giorni se il rapporto è durato fino a 5 anni;
- 60 giorni se il rapporto è durato oltre 5 anni.
Per lavoratori tecnici/amministrativi specializzati o inquadrati almeno al 5° livello, il contratto individuale può prevedere preavvisi più lunghi fino a 4 mesi.
Licenziamento
Salvo risoluzione immediata, il datore deve rispettare i seguenti termini di preavviso:
| Anzianità di servizio | 1° livello | 2°-3° livello | 4°-6° livello | Livelli successivi |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni | 60 giorni |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni | 90 giorni |
| Oltre 10 anni | 20 giorni | 45 giorni | 60 giorni | 120 giorni |
TFR
Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 297/1982.
Sono escluse dalla retribuzione utile ai fini TFR, tra l'altro:
- rimborsi spese;
- una tantum occasionali e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per lavoro straordinario e festivo;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie;
- indennità di trasferta e diarie non continuative;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.
Bilateralità, sanità integrativa e previdenza complementare
Fondo sanitario SANARCOM
Dal testo completo emerge una contribuzione di:
- 12 euro per 12 mensilità
- 10 euro a carico datore
- 2 euro a carico lavoratore
In caso di mancata adesione si applica l'E.D.R. di 30 euro mensili per 14 mensilità.
Ente Bilaterale EPAR
Contribuzione prevista dal testo completo:
- 0,60% della paga base conglobata mensile per 12 mensilità
- 0,50% a carico azienda
- 0,10% a carico lavoratore
In caso di mancata adesione si applica l'E.D.R. pari all'1% della paga base conglobata per 14 mensilità.
Previdenza complementare
Il testo completo prevede contribuzione al fondo pensione individuato dalle parti con rapporto tra contributo del lavoratore e contributo datoriale pari al 50% di quello versato dal lavoratore.
Schema previsto:
| Quota lavoratore | Quota datore | Totale |
|---|---|---|
| 2% | 1% | 3% |
| 3% | 1,5% | 4,5% |
| 4% | 2% | 6% |
Relazioni sindacali e diritti sindacali
Tra gli istituti principali:
- costituzione di RSA nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
- assemblee sindacali fino a 12 ore annue retribuite;
- permessi sindacali retribuiti con monte ore variabile in base alla dimensione aziendale;
- trattenuta del contributo sindacale su delega del lavoratore.
Salute, sicurezza e lavoro agile
Il contratto dedica ampia disciplina a:
- prevenzione partecipata;
- formazione obbligatoria su salute e sicurezza;
- RLS e RLST;
- lavoro agile e telelavoro;
- tutela della privacy e limiti ai controlli a distanza;
- pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
Per il lavoro agile, tra gli elementi rilevanti:
- accesso su base volontaria con accordo scritto;
- parità di trattamento economico e normativo;
- diritto alla disconnessione;
- priorità per genitori, caregiver e lavoratori con disabilità;
- possibile indennità di reperibilità non inferiore a 3,00 euro per ora se pattuita.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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