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CCNL

CCNL Terziario, Servizi, Commercio (Confsal - Cifa Fedarcom)

CCNLH03A

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 giu 2025 al 31 mag 2028

Parti stipulanti

SindacatiCONFSALConfsalFederlavoratori
Datori di lavoroCIFA

Sfera di applicazione

Si applica alle Piccole e Medie Imprese e al relativo personale dipendente operanti nel comparto Terziario, con riferimento ai settori Commercio, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi. Il testo qui sintetizzato riguarda in particolare il perimetro "Terziario, Servizi, Commercio" del sistema Confsal / Cifa Fedarcom, comprensivo delle relative norme economiche e normative settoriali.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle aziende del comparto terziario, con riferimento ai settori Commercio, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi. Le norme sono valide per operai, impiegati e quadri.

Validità

  • Decorrenza: 01/06/2025
  • Scadenza: 31/05/2028

Documenti e aggiornamenti considerati

Il quadro contrattuale recepisce:

  • il CCNL del 20/10/2025;
  • l'accordo integrativo del 23/09/2025 con decorrenza 01/10/2025;
  • l'accordo integrativo del 18/11/2025.

Struttura del sistema contrattuale

Il contratto è articolato in:

  • Parte generale, con disciplina comune su assunzione, svolgimento e cessazione del rapporto, orario, retribuzione, salute e sicurezza, welfare e relazioni sindacali;
  • Parte settoriale, con norme specifiche su classificazione, minimi salariali, scatti, maggiorazioni, bilateralità e aspetti propri dei singoli comparti.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • CIFA

Parte sindacale

  • CONFSAL
  • ConfsalFederlavoratori

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

La sintesi di riferimento riporta i seguenti importi della retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

Livello01/03/202501/11/202501/11/202601/02/2027Indennità di funzione quadro
Q2.750,002.810,002.865,002.935,00180,00
7 (ex 1)2.455,002.510,002.560,002.625,00-
6 (ex 2)2.190,002.240,002.285,002.340,00-
5 (ex 3)1.945,001.990,002.025,002.070,00-
4 (ex 4)1.750,001.790,001.820,001.860,00-
3 (ex 5)1.630,001.660,001.570,001.605,00-
2 (ex 6)1.515,001.545,001.570,001.605,00-
1 (ex 7)1.375,001.405,001.425,001.450,00-

Nota: dal testo completo emergono, per le sezioni Commercio e Servizi, tabelle settoriali con importi che in alcuni punti differiscono dalla sintesi. Per questa scheda sono stati riportati principalmente i valori presenti nella sintesi fornita, come richiesto.

Scatti di anzianità

Il lavoratore ha diritto a 5 aumenti triennali per l'anzianità maturata nei singoli livelli di inquadramento. L'importo di ogni scatto è fissato in misura pari al 2% della retribuzione mensile.

Livello01/03/202501/11/202501/11/202601/02/2027
Q55,0056,2057,3058,70
7 (ex 1)49,1050,2051,2052,50
6 (ex 2)43,8044,8045,7046,80
5 (ex 3)38,9039,8040,5041,40
4 (ex 4)35,0035,8036,4037,20
3 (ex 5)32,6033,2033,8034,60
2 (ex 6)30,3030,9031,4032,10
1 (ex 7)27,5028,1028,5029,00

Mensilità aggiuntive

  • Mensilità annue: 14
  • Tredicesima: a dicembre
  • Quattordicesima: con la retribuzione di giugno

Divisori convenzionali

  • Divisore orario: 168
  • Divisore giornaliero: 26

Altri elementi economici

E.D.R. per mancata adesione all'Ente Bilaterale EPAR

In caso di mancata adesione all'Ente Bilaterale EPAR e di omesso versamento del contributo, l'azienda deve corrispondere un Elemento Distinto della Retribuzione pari all'1% della paga base conglobata per 14 mensilità, non assorbibile e con riflessi su tutti gli istituti retributivi.

E.D.R. per mancata adesione al Fondo sanitario SANARCOM

In caso di mancata adesione al Fondo SANARCOM e omesso versamento, l'azienda deve corrispondere un E.D.R. di 30 euro mensili per 14 mensilità, non assorbibile e con riflessi su tutti gli istituti retributivi.

E.G.R. - Elemento di Garanzia Retributiva

Nelle imprese in cui non è istituito un premio di risultato, è riconosciuta una erogazione una tantum con finalità perequative pari all'1% del T.E.B., corrisposta nel mese di giugno dell'anno successivo, ma solo nelle aziende che abbiano registrato incremento di produttività o miglioramento del rapporto fatturato/dipendenti oppure valore aggiunto/dipendente.

Indennità di cassa

  • 6% del minimo tabellare

Indennità di reperibilità

  • 7,75 euro per ogni giornata feriale di reperibilità
  • 10,33 euro per ogni giornata festiva o di riposo legale di reperibilità

Il tempo di effettivo intervento è retribuito come lavoro straordinario con le relative maggiorazioni.

Indennità di qualificazione

È pari al:

  • 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e quello superiore, se il titolo di studio è pertinente alle mansioni;
  • 5% della stessa differenza, se il titolo di studio superiore non è pertinente.

Indennità di trasferta

Ai lavoratori in trasferta spetta un'indennità di importo non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Riduzioni:

  • -1/3 se il lavoratore non pernotta fuori sede;
  • -10% per missioni oltre il mese o per viaggi abituali.

Per il settore terziario/commercio la sintesi segnala inoltre:

  • 70% della retribuzione giornaliera per addetti al trasporto e messa in opera di mobili;
  • per addetti al trasporto merci extraurbano:
AssenzaIndennità
da 9 a 11 ore50%
da 12 a 16 ore81%
da 17 a 24 ore120%

Per trasferta in alta montagna o sottosuolo è prevista una maggiorazione del 10% sui minimi dell'indennità di trasferta.

Welfare

È incentivata la conversione, totale o parziale, dei premi di risultato in credito welfare, con il relativo regime fiscale agevolato previsto dalla normativa.

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • 40 ore settimanali

Lavoro discontinuo

  • 45 ore settimanali

Flessibilità e banca ore

Le aziende possono adottare regimi di orario multiperiodale su un periodo non superiore a 12 mesi, nel rispetto della media dell'orario normale contrattuale.

È prevista la Banca delle Ore, con conto individuale nel quale confluiscono:

  • ore maturate a titolo di PAR;
  • riposi compensativi derivanti da lavoro straordinario.

Lavoro notturno

  • Fascia notturna: dalle 22:00 alle 06:00
  • Maggiorazione: 15%

Lavoro domenicale

Per ciascuna ora prestata di domenica è riconosciuta la maggiorazione prevista da accordi aziendali.

Lavoro straordinario

Maggiorazioni previste:

TipologiaMaggiorazione
Straordinario fino a 48 ore settimanali15%
Straordinario oltre 48 ore settimanali20%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo e di domenica30%

Ferie, festività e permessi

Ferie

  • 26 giorni annui

Festività

Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono.

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 32 ore annue
  • ROL: 40 ore annue

Dal 5° anno di anzianità nella stessa azienda sono previsti ulteriori permessi ROL:

  • 16 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti;
  • 32 ore annue nelle aziende con più di 15 dipendenti.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni retribuiti in caso di decesso o grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado, affine entro il primo grado o componente della famiglia anagrafica.

Assistenza a persone con disabilità

Si applica la normativa legale, con previsione nel CCNL di:

  • prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per genitori di minore con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato;
  • alternativa di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita;
  • 3 giorni mensili retribuiti per assistenza a familiare con disabilità grave;
  • priorità di accesso al lavoro agile;
  • possibilità di scelta della sede più vicina, ove possibile.

Permessi per assistenza ai genitori anziani

  • 2 giorni retribuiti all'anno, non frazionabili, per assistenza a genitori di età pari o superiore a 75 anni in caso di ricovero/dimissioni o visite specialistiche, con documentazione idonea.

Donne vittime di violenza

La lavoratrice inserita in percorsi certificati di protezione contro la violenza di genere ha diritto ad assentarsi fino a 3 mesi.

Malattia e infortunio

Malattia

Periodo di comporto:

  • 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio, anche per sommatoria di più eventi morbosi.

Nel part-time verticale o misto il diritto alla conservazione del posto è parametrato alla metà delle giornate lavorative concordate nell'anno, nell'arco dell'ultimo triennio.

Trattamento economico:

  • 100% per i primi 3 giorni (carenza);
  • 75% dal 4° al 20° giorno;
  • 100% dal 21° giorno in poi.

Assenze brevi per malattia:

  • 100% per il primo episodio;
  • 50% per il secondo e terzo episodio;
  • nessuna integrazione aziendale per gli episodi successivi al terzo.

Infortunio e malattia professionale

Conservazione del posto:

  • in caso di malattia professionale, per un periodo non inferiore a quello di percezione dell'indennità per inabilità temporanea;
  • in caso di infortunio, fino a guarigione clinica certificata.

Trattamento economico:

  • integrazione a carico dell'azienda fino a concorrenza del normale trattamento economico complessivo netto.

Maternità e paternità

Astensione obbligatoria madre

  • 5 mesi

Congedo obbligatorio padre

  • 10 giorni lavorativi
  • 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo

Congedo parentale

Per ciascun figlio, nei primi 12 anni di vita:

  • madre: fino a 6 mesi;
  • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se utilizza almeno 3 mesi;
  • genitore solo: fino a 11 mesi.

Il limite complessivo di coppia è:

  • 10 mesi, oppure
  • 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.

Integrazione economica

Il contratto prevede integrazione al 100% per il periodo di astensione obbligatoria.

Il congedo di maternità è utile a tutti gli effetti, compresi anzianità, tredicesima, ferie e progressione di carriera.

Periodo di prova

Disciplina in vigore dal 01/10/2025.

Regole generali

  • 1° livello: 45 giorni di lavoro effettivo
  • 2° e 3° livello: 60 giorni di lavoro effettivo
  • 4° e 5° livello: 60 giorni di lavoro effettivo
  • 6° livello: 90 giorni
  • livelli successivi: 180 giorni

Quadri

  • neoassunti con qualifica di Quadro: massimo 6 mesi
  • passaggio a Quadro per mobilità verticale: massimo 3 mesi

Part-time

Disciplina aggiornata dal 01/10/2025 e dall'accordo integrativo del 18/11/2025.

Clausole elastiche

Le clausole elastiche devono risultare da atto scritto e non possono superare il 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.

Per le aziende dei comparti Commercio e Servizi, le ore richieste in applicazione delle clausole elastiche che aumentano la durata della prestazione sono retribuite con una maggiorazione complessiva del:

  • 36,5% (35% + 1,5%)

Lavoro supplementare

Il datore può richiedere lavoro supplementare entro il limite del 25% delle ore settimanali concordate.

Per i comparti Commercio e Servizi la maggiorazione prevista è del:

  • 35% della retribuzione oraria globale di fatto

Lavoro straordinario nel part-time

È ammesso per le ore eccedenti l'orario settimanale del tempo pieno, con le stesse maggiorazioni previste per il full-time.

Apprendistato

Apprendistato professionalizzante

Durata:

  • livelli 6°, 5°, 4°, 3°, 2°: 36 mesi
  • livello 7°: 24 mesi

Retribuzione / inquadramento:

  • primo anno: 2 livelli inferiori a quello finale;
  • dal secondo anno fino al termine: 1 livello inferiore;
  • per apprendistato finalizzato al 2° livello: inquadramento al 1° livello per tutta la durata.

Limiti numerici:

  • massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
  • nelle aziende con meno di 10 dipendenti: 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato/specializzato;
  • se i qualificati sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.

Nelle imprese con almeno 50 dipendenti, il ricorso all'apprendistato professionalizzante richiede la trasformazione a tempo indeterminato di almeno il 30% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti.

Contratto a termine e stagionali

Durata e causali

  • primo contratto: massimo 12 mesi, senza causale;
  • oltre 12 mesi e fino a 24 mesi: solo con causale;
  • superamento di 12 mesi senza causale: trasformazione a tempo indeterminato.

Proroghe e rinnovi

  • massimo complessivo: 24 mesi;
  • possibile ulteriore contratto in deroga, fino a 12 mesi, presso l'Ispettorato.

Prosecuzione oltre la scadenza

Maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di prosecuzione:

  • 20% fino al 10° giorno;
  • 40% per i giorni successivi.

Il rapporto si trasforma a tempo indeterminato:

  • oltre il 30° giorno se il contratto era inferiore a 6 mesi;
  • oltre il 50° giorno negli altri casi.

Intervalli tra contratti

  • 10 giorni se il precedente contratto durava fino a 6 mesi;
  • 20 giorni se durava oltre 6 mesi.

Limiti quantitativi

  • massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione;
  • nelle aziende fino a 15 dipendenti: massimo 5 contratti a termine, purché non si superi il numero degli indeterminati in essere.

Diritto di precedenza

Spetta al lavoratore con più di 3 mesi di servizio a termine presso lo stesso datore, per assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 mesi successivi.

Per i lavoratori stagionali il diritto di precedenza opera per le medesime attività stagionali, con manifestazione scritta entro 3 mesi dalla cessazione.

Somministrazione

Limiti quantitativi

La somministrazione a termine è consentita entro il limite del:

  • 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno.

La somma di lavoratori somministrati a termine e lavoratori a termine non può superare il limite legale complessivo.

Sono previste esclusioni dai limiti quantitativi per particolari categorie e causali, tra cui lavoratori in mobilità, disoccupati da almeno 6 mesi con ammortizzatori, soggetti svantaggiati, lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato, attività stagionali, start-up innovative, sostituzioni e lavoratori over 50.

Preavviso e risoluzione del rapporto

Disciplina aggiornata dal 01/10/2025.

Dimissioni

  • 30 giorni se il rapporto è durato fino a 5 anni;
  • 60 giorni se il rapporto è durato oltre 5 anni.

Per lavoratori tecnici/amministrativi specializzati o inquadrati almeno al 5° livello, il contratto individuale può prevedere preavvisi più lunghi fino a 4 mesi.

Licenziamento

Salvo risoluzione immediata, il datore deve rispettare i seguenti termini di preavviso:

Anzianità di servizio1° livello2°-3° livello4°-6° livelloLivelli successivi
Fino a 5 anni15 giorni20 giorni30 giorni60 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni20 giorni30 giorni45 giorni90 giorni
Oltre 10 anni20 giorni45 giorni60 giorni120 giorni

TFR

Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 297/1982.

Sono escluse dalla retribuzione utile ai fini TFR, tra l'altro:

  • rimborsi spese;
  • una tantum occasionali e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
  • compensi per lavoro straordinario e festivo;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • indennità sostitutiva ferie;
  • indennità di trasferta e diarie non continuative;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.

Bilateralità, sanità integrativa e previdenza complementare

Fondo sanitario SANARCOM

Dal testo completo emerge una contribuzione di:

  • 12 euro per 12 mensilità
    • 10 euro a carico datore
    • 2 euro a carico lavoratore

In caso di mancata adesione si applica l'E.D.R. di 30 euro mensili per 14 mensilità.

Ente Bilaterale EPAR

Contribuzione prevista dal testo completo:

  • 0,60% della paga base conglobata mensile per 12 mensilità
    • 0,50% a carico azienda
    • 0,10% a carico lavoratore

In caso di mancata adesione si applica l'E.D.R. pari all'1% della paga base conglobata per 14 mensilità.

Previdenza complementare

Il testo completo prevede contribuzione al fondo pensione individuato dalle parti con rapporto tra contributo del lavoratore e contributo datoriale pari al 50% di quello versato dal lavoratore.

Schema previsto:

Quota lavoratoreQuota datoreTotale
2%1%3%
3%1,5%4,5%
4%2%6%

Relazioni sindacali e diritti sindacali

Tra gli istituti principali:

  • costituzione di RSA nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
  • assemblee sindacali fino a 12 ore annue retribuite;
  • permessi sindacali retribuiti con monte ore variabile in base alla dimensione aziendale;
  • trattenuta del contributo sindacale su delega del lavoratore.

Salute, sicurezza e lavoro agile

Il contratto dedica ampia disciplina a:

  • prevenzione partecipata;
  • formazione obbligatoria su salute e sicurezza;
  • RLS e RLST;
  • lavoro agile e telelavoro;
  • tutela della privacy e limiti ai controlli a distanza;
  • pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.

Per il lavoro agile, tra gli elementi rilevanti:

  • accesso su base volontaria con accordo scritto;
  • parità di trattamento economico e normativo;
  • diritto alla disconnessione;
  • priorità per genitori, caregiver e lavoratori con disabilità;
  • possibile indennità di reperibilità non inferiore a 3,00 euro per ora se pattuita.

Accordi e rinnovi

CCNL del 20/10/2025Accordo integrativo del 23/09/2025Accordo integrativo del 18/11/2025

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