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Sentenza

Sentenza n. 3580/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento della nota di diniego istanza condono edilizio

Giustizia amministrativa202304815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del subingresso e della contestuale integrazione alla pratica di condono edilizio relativa a un'istanza presentata ai sensi della l. 724/1994

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietari aggiudicatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota comunale del 26 giugno 2023 con cui era stata respinta l'istanza di subingresso e contestuale integrazione alla pratica edilizia relativa alla domanda di condono ex l. 724/1994. L'istanza era stata presentata dopo l'aggiudicazione del bene oggetto di condono, disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto di trasferimento del 31 marzo 2021. Oltre all'annullamento del diniego, i ricorrenti avevano chiesto la condanna dell'amministrazione al rilascio del relativo titolo edilizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché, come attestato dalla dichiarazione depositata dai ricorrenti, l'amministrazione, tramite la figura commissariale, ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato nel corso del giudizio. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, con esclusione del contributo unificato, posto a carico del Comune e da rimborsare ai ricorrenti; il rimborso è stato disposto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • l. 724/1994

    La domanda di condono edilizio cui si riferiva la pratica oggetto di subingresso era stata presentata ai sensi della legge n. 724/1994; il provvedimento non sviluppa ulteriori profili interpretativi della disciplina.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente, rendendo non più attuale la controversia sull'atto impugnato e sulla domanda connessa.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate secondo equità, ferma restando la possibilità di porre a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente quando l'attività amministrativa sopravvenuta abbia soddisfatto la sua pretesa.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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