Tribunale, Sentenza T-756/22
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 21 February 2024. — Eric Roethig López v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark AMAZONIAN GIN COMPANY – Absolute ground for invalidity – Descriptive character – Article 7(1)(c) and Article 59(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-756/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio verbale "AMAZONIAN GIN COMPANY". Secondo il Tribunale, il segno è percepito da una parte non trascurabile del pubblico anglofono come indicazione della provenienza o di una qualità legata all’area amazzonica dei prodotti o dei loro ingredienti. Ne deriva la sua descrittività e la nullità del marchio.
Nullità del marchio UE "AMAZONIAN GIN COMPANY" per carattere descrittivo del segno in relazione a gin e bevande alcoliche a base di gin
La questione giuridica
Se il segno verbale "AMAZONIAN GIN COMPANY" sia privo di carattere distintivo perché costituito esclusivamente da indicazioni descrittive, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare per il riferimento alla provenienza geografica amazzonica delle merci o dei loro ingredienti, e quindi nullo ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Un marchio verbale composto da termini di uso comune può essere dichiarato nullo per descrittività quando, per una parte non trascurabile del pubblico pertinente, esso è idoneo a evocare immediatamente e senza ulteriori riflessioni una caratteristica oggettiva dei prodotti, ivi compresa la loro origine geografica o una qualità ad essa collegata. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che "AMAZONIAN GIN COMPANY" comunichi in modo diretto che gin e bevande a base di gin, o i loro botanicals, sono collegati all’area amazzonica, sicché il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e la domanda di annullamento va respinta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Nullità del marchio UE "AMAZONIAN GIN COMPANY" per carattere descrittivo
Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, è stato investito di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto la domanda di nullità del marchio verbale UE "AMAZONIAN GIN COMPANY". La controversia riguarda prodotti di classe 33, in particolare gin e bevande alcoliche a base di gin, e verte sull’applicazione del divieto di registrazione dei segni descrittivi.
Fatti e procedimento amministrativo
Il marchio contestato era stato registrato a seguito di domanda presentata dall’attuale ricorrente. In seguito, William Grant & Sons Irish Brands Ltd ha chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c). La Divisione Annullamento aveva respinto la domanda, ma la commissione di ricorso ha riformato tale decisione, ritenendo il segno descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c).
Motivo di ricorso proposto dal ricorrente
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, lamentando la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. In sintesi, ha sostenuto che:
- il segno sarebbe evocativo e non descrittivo;
- la parola "amazonian" avrebbe anche un significato diverso, riferito a una donna alta, forte o energica;
- l’Amazzonia sarebbe un’area troppo ampia e indeterminata per consentire un collegamento diretto con l’origine geografica del gin;
- la regione amazzonica non sarebbe nota per la produzione di gin;
- i botanicals utilizzati nel gin non proverrebbero dall’Amazzonia;
- la strategia di marketing non potrebbe trasformare un segno non descrittivo in descrittivo;
- occorrerebbe considerare un contesto fattuale particolare nei rapporti tra le parti prima dell’istanza di nullità.
Normativa e criteri giurisprudenziali applicati
Il Tribunale richiama il contenuto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione dei marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica o altre caratteristiche dei prodotti. Richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, che consente l’applicazione del divieto anche quando il motivo di impedimento sussiste solo in una parte dell’Unione.
La Corte ribadisce i criteri consolidati secondo cui:
- la descrittività va valutata in relazione ai prodotti e alla percezione del pubblico pertinente;
- deve esistere un nesso sufficientemente diretto e specifico tra segno e prodotti;
- il segno deve essere idoneo a essere immediatamente percepito come descrizione di una caratteristica oggettiva, intrinseca e permanente del prodotto;
- per i nomi geografici, occorre verificare se il luogo sia noto al pubblico pertinente e se sia ragionevole ritenere che il pubblico lo associ alla categoria di prodotti in questione.
Pubblico pertinente
La commissione di ricorso aveva identificato il pubblico pertinente nel grande pubblico autorizzato al consumo di bevande alcoliche, con particolare riferimento al pubblico anglofono dell’Unione, e più specificamente ai consumatori di Irlanda e Malta, dove l’inglese è lingua ufficiale. Il Tribunale rileva che tale impostazione non è contestata dal ricorrente e non è messa in dubbio dagli atti.
Valutazione del carattere descrittivo del segno
Il Tribunale approva l’analisi della commissione di ricorso secondo cui le tre parole del segno sono vocaboli comuni dell’inglese e, nel loro insieme, formano un’espressione grammaticalmente corretta e dotata di significato. In tale costruzione, "amazonian" è percepito come aggettivo riferito a "gin" e a "company", e quindi come indicazione di una qualità o caratteristica del prodotto o dell’impresa.
La Corte considera rilevante che:
- la regione amazzonica è un’area geografica ben delimitata e molto ampia, nota per la biodiversità e il potenziale agricolo;
- il gin può essere aromatizzato con numerosi botanicals, alcuni dei quali possono provenire dall’area amazzonica;
- alcuni botanicals, come il sacha inchi, sono effettivamente richiamati come di provenienza amazzonica e usati nel prodotto del ricorrente;
- il consumatore può quindi collegare immediatamente il segno all’area amazzonica e alle caratteristiche del prodotto, in particolare al sapore e alle botaniche impiegate.
Il Tribunale aggiunge che il termine "amazonian" può evocare anche le condizioni climatiche della foresta amazzonica, trasmettendo un’immagine positiva degli ingredienti e quindi delle caratteristiche essenziali del gin, quali gusto e qualità. Perciò il segno può descrivere non solo l’origine geografica, ma anche la qualità dei prodotti.
Irrilevanza di taluni argomenti difensivi
Il Tribunale respinge gli argomenti del ricorrente relativi alla composizione effettiva del gin e al fatto che i botanicals impiegati non proverrebbero dall’Amazzonia: ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è irrilevante la composizione esatta del prodotto, poiché conta la percezione del pubblico e la possibilità oggettiva che il segno evochi una caratteristica pertinente.
Parimenti irrilevante è che il termine "amazonian" possa avere altri significati, poiché un marchio deve essere respinto se almeno uno dei significati possibili designa una caratteristica del prodotto. Anche il richiamo a precedenti decisioni dell’EUIPO non è dirimente, dato che le decisioni di registrazione devono essere valutate caso per caso, sulla base del regolamento e della giurisprudenza, non della prassi amministrativa anteriore.
Quanto al contesto fattuale tra le parti, il Tribunale osserva che le deduzioni del ricorrente non contengono una critica chiara e pertinente alla legittimità della decisione impugnata e sono dunque irrilevanti.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, senza esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata su alcuni allegati. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna il ricorrente alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.
Principio affermato
Un segno verbale in lingua inglese contenente un riferimento geografico può essere nullo per descrittività quando il pubblico pertinente lo percepisce immediatamente come indicazione dell’origine geografica o di una qualità dei prodotti, anche se il luogo non è tradizionalmente noto per tali prodotti e anche se il segno possiede altri possibili significati. La verifica si fonda sulla percezione del consumatore medio e sull’esistenza di un nesso diretto e specifico tra il segno e i prodotti, non sulla composizione effettiva del bene né sulla prassi precedente dell’EUIPO.
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