Cassazione Penale, Sentenza n. 08147/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva condannato Rocco FEBBO alla multa di Euro 800 per il reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto senza giustificato motivo di un coltello con lama di 8 cm). La difesa deduceva l'insussistenza del fatto, chiedeva la derubricazione e/o il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., sostenendo che il coltello era stato di recente acquistato (ancora nella confezione), dimenticato nel veicolo e destinato a lavori agricoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei requisiti previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., rilevando che l'impugnazione non indicava violazioni di legge ma criticava solo la motivazione di merito. Ha inoltre richiamato il principio per cui la giustificazione del porto deve essere espressa immediatamente e verificabile sul posto, ritenendo tardiva la spiegazione fornita in dibattimento e pertanto inidonea a escludere il "giustificato motivo". La Corte ha condiviso la qualificazione dell'oggetto come idoneo ad offendere e l'applicazione dell'ipotesi attenuata ex art. 4, comma 3, L. n. 110/1975. Ha altresì escluso la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
La Corte ha interpretato l'art. 4 come distinguente tra oggetti espressamente elencati (equiparati ad armi improprie, il cui porto è vietato salvo giustificato motivo) e altri oggetti che richiedono inoltre che appaiano chiaramente utilizzabili per offendere; nel caso specifico il coltello è stato ritenuto idoneo ad offendere e la giustificazione tardiva è insufficiente.
codice penale, art. 131-bis
La Corte ha ritenuto che, pur riconoscendo l'attenuante della lieve entità ex art. 4, comma 3, L. n. 110/1975, non ricorrono i presupposti per la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis; la lieve entità non equivale automaticamente alla non punibilità.
codice di procedura penale, art. 606
L'impugnazione è stata considerata inammissibile perché non soddisfaceva i requisiti previsti dall'art. 606 (mancanza di specifica indicazione delle violazioni di legge e della doglianza giuridica).
codice di procedura penale, art. 616
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616.
codice di procedura penale, artt. 593 comma 3 e 568 comma 5
Gli artt. 593(3) e 568(5) sono stati richiamati per giustificare la trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare specifiche violazioni di legge e non limitarsi a contestare la valutazione di merito; altrimenti è inammissibile (art. 606 c.p.p.).
- La giustificazione del porto di un oggetto atto a offendere deve essere esposta immediatamente e risultare verificabile dagli operanti: giustificazioni formulate tardivamente in dibattimento sono generalmente inidonee ad escludere il reato.
- I coltelli possono essere qualificati come oggetti atti a offendere/armi improprie; in tal caso il porto è illecito se manca un giustificato motivo rilevabile al momento del controllo.
- Il riconoscimento di una circostanza attenuante (lieve entità) non comporta automaticamente la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis): sono criteri distinti e autonoma la valutazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; è quindi importante curare i requisiti formali e sostanziali dell'impugnazione.
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