Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31910/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha revocato l'indulto concesso a Soggia il 19/04/2016. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al divieto di ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), sostenendo che la causa ostativa alla concessione dell'indulto (una condanna per reato commesso il 20/07/2009, con sentenza del 07/05/2015) era già esistente e nota al momento della concessione, e quindi la revoca inciderebbe sul giudicato formatosi con l'ordinanza concessiva non impugnata. Secondo motivo: censura di incompetenza/inesistenza del provvedimento concessivo, poiché la concessione sarebbe dovuta spettare al Tribunale di Palmi (autore della sentenza esecutiva), rendendo il provvedimento del Tribunale di Roma inesistente e quindi impugnabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il secondo motivo tardivo e aspecifico e ha ritenuto infondato il primo perché la condanna che costituiva la causa ostativa, pur essendo antecedente alla concessione, è divenuta definitiva solo il 05/03/2021; pertanto, al momento del provvedimento concessivo del 19/04/2016 il Tribunale di Roma non poteva essere a conoscenza della definitiva esistenza della causa ostativa. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare l'indulto sulla base di una causa ostativa preesistente purché tale causa non fosse nota al giudice concedente e non sia stata valutata, anche implicitamente, da quest'ultimo. Per l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non ricorrevano le condizioni per l'esclusione della condanna previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Evocato come principio generale del divieto di ne bis in idem: la Corte ha precisato che tale divieto non impedisce al giudice dell'esecuzione di proporre e valutare fatti preesistenti non conosciuti né valutati dal giudice che aveva concesso il beneficio.

  • art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006 (indulto)

    Individua le cause ostative all'indulto: nella specie la presenza di un delitto non colposo commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge e punito con pena detentiva non inferiore a due anni ha fondato la revoca del beneficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende: applicata alla luce dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Citata quale parametro per valutare l'eventuale esclusione della condanna alla somma dovuta alla Cassa delle ammende; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che le condizioni per escludere la condanna non ricorrevano.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano; Sez. 1, n. 32857 del 12/06/2014, Fenotti)

    Richiamate per affermare il principio secondo cui la revoca dell'indulto è legittima se fondata su una causa ostativa preesistente che non risulti dal fascicolo del giudice concedente e che non sia stata valutata da quest'ultimo.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem non impedisce al giudice dell'esecuzione di valutare e valorizzare fatti o cause ostative preesistenti alla concessione di benefici (es. indulto) purché tali fatti non fossero noti né valutati dal giudice che ha concesso il beneficio.
  • Una causa ostativa all'indulto che sia anteriore alla concessione può giustificare la revoca se la sua efficacia o definitività si è concretizzata (ad es. con la definitività di una condanna) dopo la concessione e non era perciò nota al giudice concedente.
  • I motivi di ricorso in cassazione contro provvedimenti di revoca dell'indulto devono essere specifici e tempestivi; censure tardive o aspecifiche (soprattutto con riguardo alla competenza o all'esistenza del provvedimento concessivo) possono essere dichiarate inammissibili.
  • Se si contesta la competenza o l'esistenza di un provvedimento concessivo (p. es. perché emesso da autorità ritenuta incompetente), tali censure vanno formulate tempestivamente e con specificità, altrimenti perdono efficacia in sede di impugnazione straordinaria.
  • La proposizione di ricorso infondato espone il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la possibilità di escludere tale condanna è limitata e subordinata a condizioni eccezionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.