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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 12042 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che i prelevamenti e i versamenti sui conti correnti del contribuente dovessero essere considerati ricavi presunti ai sensi della normativa sugli accertamenti bancari, salvo prova contraria specifica da parte del contribuente. Contestava inoltre la deduzione forfetaria del 20% dei costi relativi ai maggiori ricavi, ritenendo necessaria la prova concreta e documentale dei costi. L'Agenzia sosteneva anche che i ricavi agricoli esenti e i relativi costi fossero già stati considerati in sede di verifica. Il contribuente, con ricorso incidentale, contestava invece la mancata giustificazione di una somma di euro 370.406,59.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che i movimenti bancari possono essere presunti ricavi e che non è ammessa una deduzione forfetaria dei costi in assenza di adeguata prova documentale. Ha invece rigettato gli ulteriori motivi dell'Agenzia relativi alla presunta duplicazione dei ricavi agricoli, perché l'Ufficio non aveva documentato adeguatamente tale circostanza e il giudice non poteva supplire d'ufficio all'inerzia probatoria della parte. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava sostanzialmente a una rivalutazione delle prove e non indicava una specifica violazione di legge. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti relativi ai primi due motivi e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi la loro diversa natura.

    L'accertamento bancario determina una presunzione relativa a favore dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve fornire una prova specifica, analitica e documentata della provenienza o destinazione delle somme.

  • Art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Norma omologa, in materia IVA, alla disciplina dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

    I movimenti bancari possono essere utilizzati per determinare maggiori ricavi e volume d'affari ai fini IVA, salvo prova contraria del contribuente.

  • Art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986

    I costi possono essere dedotti solo se inerenti e adeguatamente provati; non è sufficiente una quantificazione forfetaria priva di documentazione.

  • Art. 2697 del codice civile

    L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere un diritto o un'eccezione. Nel caso della presunta duplicazione dei ricavi agricoli, l'onere di documentarla spettava all'Agenzia delle Entrate.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il giudice tributario non può normalmente sostituirsi alla parte rimasta inerte nell'assolvimento dell'onere probatorio, soprattutto quando il documento necessario era già nella disponibilità della parte.

  • Art. 335 del codice di procedura civile

    I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti e decisi congiuntamente.

Massime di principio

  • In presenza di un accertamento bancario, versamenti e prelevamenti possono essere considerati ricavi presunti; il contribuente deve giustificare analiticamente ogni operazione, indicando beneficiari, causali, tempi e documentazione di supporto.
  • Una spiegazione generica o una semplice allegazione non è sufficiente a superare la presunzione bancaria. Anche eventuali presunzioni semplici devono essere precise, gravi e concordanti e riferite ai singoli movimenti.
  • I costi collegati a maggiori ricavi devono essere provati con documenti concreti e non possono essere riconosciuti automaticamente mediante percentuali forfetarie prive di base probatoria.
  • Chi sostiene che una voce sia stata già considerata o che vi sia una duplicazione dell'imponibile deve dimostrarlo documentalmente; il giudice non è tenuto a recuperare d'ufficio la prova mancante.
  • Nel giudizio tributario il contribuente deve conservare e produrre una ricostruzione completa dei movimenti finanziari e dei costi, mentre l'Amministrazione deve contestare in modo specifico la completezza e l'attendibilità delle giustificazioni fornite.
  • Un ricorso per cassazione non può limitarsi a chiedere una nuova valutazione delle prove: occorre indicare una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale ammissibile.

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