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Sentenza

Sentenza n. 4590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 01057/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza all'ordinanza civile di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c. e nominato il Prefetto quale commissario ad acta

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza di ottemperanza deducendo, in primo luogo, la violazione del contraddittorio per la mancata o invalida evocazione del Consorzio debitore esecutato, ritenuto parte necessaria del giudizio, nonché l'erronea utilizzazione di un curatore speciale nominato anni prima dal Tribunale di Cassino e non per lo specifico processo amministrativo. Ha inoltre dedotto: l'inesistenza o comunque la mancata verifica della persistenza del rapporto obbligatorio tra il Comune, quale terzo pignorato, e il Consorzio debitore; il difetto di accertamento circa la definitività del titolo tra il creditore procedente e il debitore esecutato; la decadenza annuale prevista dall'art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 669/1996 per l'esazione degli importi recati dalle ordinanze di assegnazione di somme emesse in danno delle pubbliche amministrazioni. Il Comune, non costituito in primo grado, ha anche prodotto in appello documenti e dedotto censure nuove rispetto al giudizio di primo grado. Il creditore appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibili sia le censure sia la documentazione prodotta dal Comune, poiché il divieto di motivi e documenti nuovi in appello opera nei confronti dell'appellante che sia stato ricorrente in primo grado, non nei confronti dell'appellante già resistente. Ha esaminato prioritariamente il motivo relativo al contraddittorio, ritenendolo assorbente e fondato. L'art. 114, comma 1, c.p.a. impone che il ricorso per ottemperanza sia notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dal provvedimento da eseguire. Nel caso di ordinanza civile di assegnazione di somme emessa all'esito di pignoramento presso terzi, il rapporto conserva struttura trilaterale tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato; pertanto il debitore originario è parte necessaria del giudizio di ottemperanza. La notifica al Consorzio è stata ritenuta nulla perché effettuata nei confronti di un curatore speciale nominato dal Tribunale di Cassino in un diverso procedimento e non per lo specifico giudizio amministrativo. La nomina del curatore speciale ex artt. 78-80 c.p.c. è infatti strumentale al singolo processo, deve essere richiesta al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale la causa deve essere proposta ed è irrilevante se disposta anni prima da altro ufficio giudiziario per una diversa controversia. L'omessa notifica alle altre parti del giudizio da ottemperare non determina l'inammissibilità del ricorso, ma impone l'integrazione del contraddittorio; il relativo difetto è rilevabile d'ufficio anche in appello. Conseguentemente, assorbite le ulteriori censure, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza impugnata e rimesso la causa al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, per la riassunzione entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la natura esclusivamente processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza devono essere convenute la pubblica amministrazione e tutte le altre parti del giudizio definito dal provvedimento da eseguire; nel caso di ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c., ciò include il debitore esecutato.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    La violazione del contraddittorio comporta l'annullamento della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 105, comma 3, c.p.a.

    La causa rimessa al primo giudice deve essere riassunta nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

  • art. 39 c.p.a.

    Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quelle sulla nomina del curatore speciale.

  • artt. 78-80 c.p.c.

    La nomina del curatore speciale assicura la rappresentanza processuale del soggetto privo di rappresentante ed è funzionale al singolo processo; l'istanza deve essere rivolta al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale la causa deve essere proposta.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Il divieto di nuovi documenti in appello è riferito all'appellante che era ricorrente in primo grado, non all'appellante che era parte resistente.

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione di somme all'esito del pignoramento presso terzi si inserisce in un rapporto processuale trilaterale tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato.

  • art. 543 c.p.c.

    Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore.

    Conferma la necessaria partecipazione del debitore originario alla procedura di pignoramento presso terzi e, conseguentemente, al giudizio di ottemperanza relativo all'ordinanza conclusiva.

  • art. 102 c.p.c.

    Sono richiamati i principi civilistici sul litisconsorzio necessario, applicabili alla fattispecie dell'ottemperanza di un'ordinanza civile di assegnazione di somme.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'ordinanza civile di assegnazione di somme emessa ex art. 553 c.p.c. all'esito di un pignoramento presso terzi, il ricorso deve essere notificato, oltre che alla pubblica amministrazione terzo pignorato, anche al debitore esecutato, perché il rapporto processuale e sostanziale oggetto del titolo conserva natura trilaterale e il debitore è parte necessaria.
  • L'omessa notifica del ricorso per ottemperanza a una delle altre parti del giudizio definito dal provvedimento da eseguire non determina, di regola, l'inammissibilità del ricorso, ma comporta la necessità di integrare il contraddittorio; il difetto di contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche in appello e, se non sanato, impone la rimessione della causa al primo giudice.
  • La nomina del curatore speciale prevista dagli artt. 78-80 c.p.c. è strumentale al singolo processo: deve essere richiesta al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale la causa deve essere proposta e non può essere validamente sostituita da una nomina disposta anni prima da un diverso ufficio giudiziario per un altro procedimento.
  • Il divieto di motivi e documenti nuovi in appello non opera nei confronti della parte che, in primo grado, era resistente e che successivamente propone appello; tale parte può dedurre censure contro la sentenza e produrre documenti non introdotti nel primo grado.
  • La violazione del contraddittorio costituisce motivo assorbente che consente al giudice d'appello di annullare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoEffetto conformativo e riedizione del potere

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