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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12570/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con atto personale, il provvedimento del Tribunale di Taranto del 22 luglio 2025 che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione. La Corte non entra nel merito della domanda sulla continuazione, ma rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, la quale ha escluso la facoltà dell'imputato o condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a pena di inammissibilità. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione del requisito di sottoscrizione da parte di difensore cassazionista introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato o condannato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla riforma del 2017.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto la regola per cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o condannato e deve essere sottoscritto da difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile, essendo richiesta la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
  • L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione del ricorso può essere dichiarata de plano quando il vizio risulti immediatamente dal testo dell'atto e del provvedimento impugnato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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