Cassazione Penale, Sentenza n. 01324/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava l'omissione delle notifiche relative alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio e all'ordinanza di declaratoria di inammissibilita' emessa dalla Corte di cassazione, sostenendo che la mancata notifica comportava il rischio di un provvedimento restrittivo nei suoi confronti (per una richiesta di revoca dell'affidamento in prova).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha ritenuto legittima la declaratoria de plano di inammissibilita' ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., nel procedimento avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; ha spiegato che le doglianze relative alla misura della pena concordata sono inammissibili quando non configurino una sanzione illegalmente determinata o eccedente i limiti di legge. Quanto alle notifiche, la Corte ha osservato che la procedura de plano non richiede formalita' e quindi la censura sulla mancata notifica dell'udienza e' manifestamente infondata; la mancata notifica dell'ordinanza sarebbe comunque funzionale solo alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis, ricorso che il ricorrente ha effettivamente presentato, sicche' ogni eventuale nullita' e' stata sanata ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b) c.p.p. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola le sentenze frutto di concordato in appello; la Cassazione puo' sindacare solo vizi relativi alla formazione della volonta' della parte nel concordare, al consenso del pubblico ministero e ad eventuali difformita' del giudice; sono inammissibili doglianze rinunciate o relative a determinazione della pena quando questa non risulti illegalmente determinata o fuori dai limiti edittali.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare senza formalita' l'inammissibilita' dei ricorsi avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis; la procedura de plano non richiede specifiche notifiche; la previsione e' stata ritenuta costituzionalmente legittima in giurisprudenza per la ragionevole scelta del legislatore di semplificare le forme di definizione.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Prevede il ricorso straordinario contro decisioni di inammissibilita' rese de plano; rappresenta il rimedio 'a posteriori' che garantisce il recupero delle garanzie difensive in presenza di declaratorie de plano.
art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede la sanatoria di nullita' processuali quando dal comportamento delle parti risulti che l'atto sia stato conosciuto o abbia comunque raggiunto lo scopo; la Corte ha ritenuto che la proposizione del ricorso straordinario abbia sanato la mancata notifica dell'ordinanza.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in motivazione come riferimento alle condizioni di proscioglimento che non possono costituire materia utile quando sono state rinunciate o non rilevanti ai fini dell'impugnazione del concordato.
Costituzione, artt. 24 e 111
Menziolate nella giurisprudenza citata: la Corte ha ritenuto che la procedura de plano non violi tali principi purché rimangano garantiti, complessivamente, il diritto di difesa e il contraddittorio, anche attraverso rimedi successivi come il ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nei casi di concordato in appello disciplinati dall'art. 599-bis, la possibilita' di impugnazione in Cassazione e' assai limitata: sono ammissibili solo i motivi attinenti alla formazione della volonta' delle parti, al consenso del pubblico ministero e a difformita' della pronuncia del giudice.
- Le doglianze sulla determinazione della pena concordata sono in genere inammissibili, salvo che la pena sia stata illegittimamente fissata o ecceda i limiti edittali.
- La declaratoria de plano di inammissibilita' (art. 610, comma 5-bis) puo' essere pronunciata senza le formalita' ordinarie; pertanto la mancata notifica di atti relativi alla decisione de plano non costituisce automaticamente motivo fondato di annullamento.
- La presentazione del rimedio previsto (ricorso straordinario ex art. 625-bis) ovvia a eventuali vizi di notifica relativi alla declaratoria de plano: se il rimedio e' esperito efficacemente, una nullita' puo' essere considerata sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p.
- Se si teme un provvedimento restrittivo (es. revoca dell'affidamento in prova) a seguito di decisioni impugnate, e' opportuno attivarsi tempestivamente (richiedere notifiche, chiedere provvedimenti cautelari o interlocutori) e proporre immediatamente i rimedi previsti per non perdere le possibilita' di tutela.
- Per prospettare con successo la revocabilita' di una decisione concordata occorre dimostrare vizi essenziali nella formazione del consenso o illegittimita' della sanzione; problematiche meramente formali o omissioni procedurali nella declaratoria de plano sono difficilmente decisive se esistono rimedi a posteriori.
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