Sentenza del 01/12/2022 n. 35437 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008. Le censure principali della ricorrente riguardavano: la nullità della notifica a mezzo posta dell'avviso (sostenendo che il piego era stato ritirato da un incaricato e mancava la raccomandata informativa), l'insufficiente motivazione dell'atto impositivo in relazione al disconoscimento dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504/1992 art. 7, e la prova che l'utilizzo dell'immobile fosse gratuito in forza di una convenzione (con integrazione successiva) che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe la sussistenza dell'esenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la nullità della notifica a mezzo servizio postale è stata sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso introduttivo (art. 156 c.p.c.), rilevando che la notificazione si perfeziona con il ritiro del piego da parte del destinatario o di un suo incaricato e che la mancata raccomandata informativa, se presente, poteva al più integrare una nullità sanabile. Ha ritenuto altresì che l'avviso di accertamento esponeva motivazione sufficiente per mettere la contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e che l'onere di provare e dedurre l'esenzione gravava sulla ricorrente. Il motivo relativo alla convenzione è stato dichiarato inammissibile in quanto riproposizione di argomenti probatori e non idoneo a violare norme di diritto; la Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e applicato la sanzione ex art. 96 c.p.c., comma 3.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione; la proposizione del ricorso può sanare l'invalidità della notifica.
Legge n. 890 del 1982
art. 8 (e richiamo all'art. 7)
La notificazione a mezzo servizio postale si perfeziona con il ritiro del piego presso l'ufficio postale anche se il ritiro è operato da un incaricato del destinatario; non è richiesta per l'incaricato la stessa legittimazione prevista per la consegna porta a porta (art.7). L'omissione della raccomandata informativa può costituire una nullità del procedimento notificatorio ma non impedisce di reggere la notificazione se il piego è stato effettivamente ritirato.
Legge n. 212 del 2000
Richiama principi sul diritto di difesa e sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e fiscali; la Corte ha valutato che l'avviso dava gli elementi essenziali della pretesa e poneva il contribuente nelle condizioni di contestarla.
Legge n. 241 del 1990
Principi generali dell'azione amministrativa e dell'obbligo di motivazione; richiamati per definire il livello di motivazione richiesto all'atto impositivo.
D.Lgs. n. 504 del 1992
art. 7, comma 1, lett. i)
L'esenzione ICI per enti e attività richiede che l'utilizzo sia non commerciale; per evitare che l'esenzione costituisca aiuto di Stato è necessario che l'attività sia svolta a titolo gratuito o con corrispettivi simbolici. La Corte ha ritenuto che dall'istruttoria emergesse un rapporto oneroso (fitto) e non la gratuità necessaria per l'esenzione.
Codice di procedura civile
Richiamato rispetto ai limiti del sindacato di legittimità e alla possibilità di dedurre documenti e fatti; la Corte ha osservato che su questioni tipicamente probatorie non compete alla Cassazione rivedere le valutazioni di merito.
Codice di procedura civile
Prevede la condanna per soccombenza con possibilità di ulteriore sanzione per l'abuso del processo; applicata d'ufficio dalla Corte per ricorso ritenuto manifestamente infondato e/o inammissibile, senza necessità di dolo o colpa grave.
D.P.R. n. 115 del 2002
Riferito alla possibilità di chiedere il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza dei presupposti processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza di tali presupposti.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo servizio postale si perfeziona con il ritiro del piego da parte del destinatario o di suo incaricato: il ritiro presso l'ufficio postale rende irrilevante la mancata esecuzione di tutte le formalità postali, salvo il caso in cui il piego sia stato semplicemente restituito al mittente (notifica non compiuta).
- La nullità o invalidità della notificazione è una condizione d'efficacia dell'atto e non ne determina automaticamente l'annullamento se risulta che lo scopo dell'atto è stato raggiunto (ad es. attraverso la tempestiva proposizione del ricorso): quindi la tempestiva impugnazione può sanare l'irregolarità notificatoria (art.156 c.p.c.).
- L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo motivazionale quando indica i fatti e gli elementi essenziali della pretesa tributaria in modo da consentire al contribuente di conoscere il 'cosa' e il 'quanto' per poter contestare efficacemente; non è richiesto che l'ente spieghi in dettaglio tutte le ragioni giuridiche per negare ogni possibile esenzione.
- L'onere di dedurre e provare l'esistenza di un diritto all'esenzione (ad es. gratuità della concessione per ambiti non commerciali) grava sul contribuente; la mera produzione di una convenzione non è automaticamente decisiva se i fatti mostrano un rapporto di carattere oneroso.
- In Cassazione non è possibile trasformare argomenti probatori in censure di diritto: le questioni di fatto e la valutazione della prova sono di competenza del merito e possono rendere inammissibile o infondato il ricorso per mancanza del parametro normativo decisivo (art.360 c.p.c., n.5).
- I ricorsi manifestamente infondati o procedimenti abusivi possono comportare condanne per spese e l'applicazione di sanzioni ex art. 96 c.p.c., comma 3, anche senza dolo o colpa grave.
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