L.R. Veneto 11/2012
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Veneto n. 33/1985: sostituisce l’autorizzazione per l’utilizzazione agronomica di effluenti e acque reflue con un controllo sulla comunicazione presentata dagli interessati, attribuisce alle province la competenza sanzionatoria e introduce nuove sanzioni amministrative pecuniarie per irregolarità documentali, tecniche e di stoccaggio. Disciplina anche la destinazione dei proventi delle sanzioni.
Modifiche alla disciplina veneta su tutela dell’ambiente, utilizzazione agronomica degli effluenti e sanzioni in materia di acque
Modifiche alla disciplina veneta sulla tutela dell’ambiente e sull’utilizzazione agronomica degli effluenti
La legge regionale del Veneto n. 11 del 2012 interviene sulla legge regionale n. 33/1985, aggiornando le competenze di controllo e il regime sanzionatorio in materia di tutela delle acque e di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di alcune acque reflue aziendali. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto.
Ambito di applicazione e finalità
L’intervento normativo riguarda in particolare:
- il controllo amministrativo sulla corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende indicate dall’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 152/2006;
- le piccole aziende agroalimentari individuate dal decreto ministeriale richiamato dall’articolo 112, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- il sistema delle sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque.
La finalità è quella di adeguare la normativa regionale alla disciplina statale, chiarendo i soggetti competenti e introducendo un apparato sanzionatorio specifico.
Controlli e competenze della Provincia
La Provincia mantiene un ruolo centrale sia nel controllo preventivo sia nel controllo successivo.
Sul piano preventivo, la Provincia verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi dell’articolo 112, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.
Sul piano successivo, la Provincia controlla la corretta utilizzazione agronomica in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione presentata.
Sanzioni amministrative in materia di acque e riparto di competenze
Per le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale previste dall’articolo 133 del d.lgs. n. 152/2006, l’irrogazione è affidata:
- alla Provincia, in via generale;
- al Comune, quando lo scarico è autorizzato dal Comune stesso o dal gestore del servizio di fognatura.
La norma regionale prevede anche obblighi di comunicazione periodica alla Regione da parte di Comuni e Province, con indicazione dei provvedimenti emanati e dell’ammontare delle sanzioni irrogate.
Nuove sanzioni per l’utilizzazione agronomica degli effluenti
È introdotto un nuovo articolo sanzionatorio specifico per le violazioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, salvo che il fatto costituisca reato.
Sono previste tre fasce di sanzione:
- da euro 130 a euro 1.300 per il mancato rispetto degli obblighi documentali necessari ad abilitare l’utilizzazione agronomica;
- da euro 400 a euro 4.000 per il mancato rispetto delle norme tecniche sulla corretta utilizzazione agronomica, diverse da quelle relative allo stoccaggio;
- da euro 700 a euro 7.000 per il mancato rispetto delle disposizioni tecniche su caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio, o per l’omessa adozione degli accorgimenti necessari a prevenire dispersione o tracimazione dei materiali stoccati.
Destinazione dei proventi
I proventi delle sanzioni sono disciplinati in modo differenziato:
- per le sanzioni di cui all’articolo 65 bis, i proventi sono versati semestralmente alla Regione, trattenendo una quota del 10% da utilizzare nel settore del ciclo dell’acqua;
- per le sanzioni del nuovo articolo 65 quater, la Provincia versa semestralmente alla Regione i proventi riscossi dopo aver trattenuto il 50% da utilizzare nel settore della tutela delle acque.
La Giunta regionale utilizza i proventi secondo le finalità dell’articolo 136 del d.lgs. n. 152/2006 e secondo le modalità previste dalla legge regionale di attuazione richiamata dalla norma.
Regime applicativo
La legge non contiene una disciplina temporale limitata né una scadenza finale di efficacia: modifica stabilmente la legge regionale n. 33/1985. Di conseguenza, le disposizioni risultano applicabili finché restano vigenti e non intervengano successive modifiche o abrogazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 feb 2012L.R. Veneto 8/2012
- Legge · 24 feb 2012L.R. Veneto 9/2012
- Legge · 24 feb 2012L.R. Veneto 10/2012
- Legge · 24 feb 2012L.R. Veneto 12/2012
- Legge · 31 gen 2012L.R. Veneto 6/2012
- Legge · 31 gen 2012L.R. Veneto 7/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →