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Legge

L.R. Veneto 8/2012

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Normativa regionaleL.R. Veneto 8/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 8/2012 proroga la validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato nel 2007 fino al 31 gennaio 2013, come proroga tecnica per garantire continuità alla disciplina venatoria in attesa dei nuovi strumenti di pianificazione. Prevede che alcune modifiche del piano possano essere richieste dagli ATC alla Giunta, con parere della commissione consiliare.

Proroga del piano faunistico-venatorio regionale del Veneto

Proroga del piano faunistico-venatorio regionale del Veneto

La legge regionale del Veneto interviene in modo puntuale sulla durata del piano faunistico-venatorio regionale approvato nel 2007, estendendone la validità per assicurare continuità alla disciplina venatoria mentre sono in corso i nuovi strumenti di pianificazione. Si tratta di una misura temporanea e limitata nel tempo.

Oggetto e finalità

La norma dispone una proroga tecnica del piano faunistico-venatorio regionale vigente, motivata dalla necessità di mantenere senza interruzioni il quadro regolatorio relativo alla caccia e alla tutela faunistica in attesa del completamento del nuovo piano e dei correlati adempimenti istruttori, compresa la valutazione ambientale strategica.

Durata della validità del piano

La validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 31 gennaio 2013. La proroga copre quindi la stagione venatoria 2012/2013 e si configura come estensione temporanea del piano precedente.

Modifiche del piano su iniziativa degli ambiti territoriali di caccia

Le modifiche previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 1/2007 possono essere richieste dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) alla Giunta regionale. La Giunta si pronuncia sentita la competente commissione consiliare entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Per gli aspetti non espressamente disciplinati, si applica l’articolo 20 della legge n. 241/1990 sul silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi.

Esclusione di una specifica disciplina regolamentare

Alla rideterminazione della validità non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione contenuto nell’Allegato A della legge regionale n. 1/2007. La legge quindi esclude espressamente tale disposizione dal meccanismo di proroga.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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