L.R. Veneto 6/2012
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Veneto all’esercizio provvisorio del bilancio 2012 dal 1° gennaio 2012 fino all’entrata in vigore della legge di bilancio e comunque entro il limite massimo di legge, con varie esclusioni di spesa e possibilità di pagamenti in conto residui. Disciplina inoltre variazioni compensative di cassa per rispettare il patto di stabilità interno. È una norma riferita al solo esercizio finanziario 2012, oggi sostanzialmente esaurita.
Esercizio provvisorio del bilancio 2012 e misure sul patto di stabilità interno
Esercizio provvisorio del bilancio 2012
La legge riguarda la Regione Veneto e consente la gestione provvisoria del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, in attesa dell’entrata in vigore della relativa legge di bilancio. Il provvedimento si inserisce nel quadro dello Statuto regionale e della legge regionale n. 39 del 2001 sull’ordinamento contabile.
Ambito e durata dell’autorizzazione
La Giunta regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente il bilancio:
- dal 1° gennaio 2012;
- fino all’entrata in vigore della legge di bilancio relativa al 2012;
- comunque non oltre il termine massimo previsto dalla legge regionale n. 39/2001 per l’esercizio provvisorio.
La gestione avviene sulla base degli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge di bilancio 2012-2014 presentato dalla Giunta.
Spese escluse dalla gestione provvisoria
L’autorizzazione generale alla gestione provvisoria non comprende alcune categorie di spesa, che restano escluse:
- il Fondo speciale per le spese correnti;
- il Fondo speciale per le spese d’investimento;
- le spese indicate nel quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;
- le reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione;
- le spese della Tabella A di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa.
Restano però salve le spese per il finanziamento della legge forestale regionale e quelle per il funzionamento di alcuni enti e società regionali specificamente elencati dalla legge.
Enti e organismi per i quali è consentita la gestione provvisoria
Per il funzionamento di determinati soggetti regionali è espressamente autorizzata la gestione provvisoria. Si tratta di:
- AVEPA;
- Veneto Agricoltura;
- Veneto Lavoro;
- Veneto Strade S.p.A.;
- ARPAV;
- enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
- Istituto regionale Ville Venete (IRVV);
- ESU - ARDSU;
- Sistemi Territoriali S.p.A.;
- Veneto Acque S.p.A.;
- Scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia locale;
- Veneto Nanotech S.c.p.A.;
- Veneto Innovazione S.p.A.;
- Rocca di Monselice S.r.l.
Sanità e anticipazioni mensili
È autorizzata anche la gestione provvisoria finalizzata all’erogazione dell’anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all’Azienda ospedaliera di Padova, all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e all’Istituto oncologico del Veneto, per il finanziamento del Servizio sanitario regionale, entro il limite massimo dell’anticipazione mensile definita dallo Stato.
Pagamenti in conto residui e spese urgenti
Per le spese escluse dalla gestione provvisoria, è comunque possibile effettuare pagamenti in conto residui.
È inoltre ammessa la gestione delle spese necessarie a fronteggiare:
- situazioni eccezionali;
- spese da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione;
- spese da cui possa derivare un danno per la collettività.
Patto di stabilità interno e variazioni di cassa
Nel corso dell’esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, sia sotto il profilo della competenza sia sotto quello della cassa, secondo la normativa statale vigente.
Con specifico riferimento ai limiti di cassa, la Giunta può effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base anche appartenenti a classificazioni economiche o funzioni-obiettivo diverse, in deroga alla disciplina ordinaria della legge regionale n. 39/2001.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La sua applicazione è però limitata all’esercizio provvisorio del bilancio 2012 e quindi ha rilievo essenzialmente temporaneo e ormai esaurito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 31 gen 2012L.R. Veneto 7/2012
- Legge · 16 gen 2012L.R. Veneto 5/2012
- Legge · 13 gen 2012L.R. Veneto 4/2012
- Legge · 9 gen 2012L.R. Veneto 1/2012
- Legge · 9 gen 2012L.R. Veneto 2/2012
- Legge · 9 gen 2012L.R. Veneto 3/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →