L.R. Veneto 9/2012
Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica l’art. 66 della l.r. Veneto n. 27/2003 introducendo una procedura semplificata per gli interventi di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione sismica. Si applica anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta, adottabile entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Modifiche alla disciplina regionale sui lavori pubblici e sulle costruzioni in zone sismiche
Modifiche alla disciplina regionale sui lavori pubblici e sulle costruzioni in zone sismiche
La legge regionale del Veneto n. 9 del 2012 interviene sulla disciplina dei lavori pubblici di interesse regionale e delle costruzioni in zone classificate sismiche, modificando l’art. 66 della l.r. n. 27/2003. L’obiettivo è semplificare il regime autorizzatorio per alcune opere di modesta complessità strutturale, senza incidere sulle altre verifiche edilizie e strutturali previste dall’ordinamento.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda:
- gli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati;
- i progetti e le opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale.
Resta fermo, per il resto, il quadro generale della disciplina regionale sulle costruzioni in zona sismica e sui depositi progettuali presso il comune competente.
Regime autorizzatorio per le costruzioni in zona sismica
La disciplina conferma che, nelle zone classificate sismiche e nei territori interessati da opere di consolidamento degli abitati, chi intenda eseguire costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni deve depositare presso il comune competente il progetto e la documentazione prevista dalla normativa statale richiamata.
Il comune:
- rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito;
- restituisce copia vistata degli elaborati;
- trasmette sollecitamente alla struttura regionale decentrata competente i progetti ricevuti, comunque con frequenza non inferiore a una settimana.
Il deposito del progetto vale anche come denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.
Controllo regionale e autorizzazione all’inizio dei lavori
Le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo effettuano il controllo dei progetti, anche a campione, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Esse possono avvalersi di professionisti esterni qualificati.
Entro 60 giorni dalla trasmissione dei progetti e della relativa documentazione devono:
- rilasciare l’autorizzazione all’inizio dei lavori, oppure
- richiedere l’integrazione della documentazione necessaria.
Decorso tale termine, l’autorizzazione si intende rilasciata, salvo che per alcune opere per le quali l’autorizzazione scritta è sempre necessaria:
- edifici di interesse strategico;
- opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici è fondamentale per la protezione civile;
- edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso;
- lavori localizzati in zona sismica 1.
Semplificazione per opere di modesta complessità strutturale
La principale innovazione consiste nell’esclusione delle autorizzazioni previste per i commi 6 e 6 bis per i progetti e le opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità.
Tali interventi devono essere individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale. La finalità è ridurre gli oneri procedurali per manufatti ritenuti meno critici dal punto di vista della sicurezza sismica.
Opere nei territori interessati da consolidamento degli abitati
Per gli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati si applicano le disposizioni dell’art. 61 del d.P.R. n. 380/2001, restando ferme le funzioni esercitate dai comuni ai sensi dell’art. 87 della l.r. n. 11/2001.
Questa previsione integra il regime regionale già esistente, coordinandolo con la normativa statale edilizia.
Regime transitorio
La legge dispone che le nuove regole si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale che individua le opere di modesta complessità strutturale.
Il provvedimento della Giunta deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale. Di conseguenza, la semplificazione opera anche sui procedimenti non ancora conclusi alla data di pubblicazione di tale provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Controlli e violazioni
Per eventuali violazioni riscontrate dalle strutture regionali decentrate si applicano le procedure previste dal titolo terzo della l. n. 64/1974, richiamata dalla disciplina regionale.
Valutazione di attualità
La legge non contiene termini finali di efficacia, ma disciplina un assetto procedurale ancora riferibile alla normativa regionale sulle costruzioni in zona sismica. Non appare, per il solo contenuto, un atto obsoleto o limitato a un esercizio finanziario concluso.
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