L.R. Veneto 7/2012
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina veneta sui funghi epigei: introduce il titolo di raccolta basato sul versamento di un contributo, ridefinisce competenze e controlli, aumenta il limite giornaliero a 3 kg, inasprisce le sanzioni e regola introiti e transitorio. Le autorizzazioni e i permessi già in essere restano validi fino alla scadenza.
Modifiche alla disciplina veneta sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
Modifiche alla disciplina veneta sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
La legge regionale del Veneto n. 7 del 2012 interviene sulla legge regionale n. 23 del 1996 per semplificare il titolo abilitante alla raccolta, trasferire e coordinare alcune funzioni agli enti territoriali competenti, rafforzare la vigilanza e rivedere il regime sanzionatorio ed economico.
Titolo per la raccolta e competenze degli enti
La raccolta dei funghi epigei spontanei freschi è subordinata, come titolo, alla ricevuta di versamento di un contributo determinato entro i limiti fissati dalla legge. Il contributo è stabilito:
- dalle comunità montane, nel proprio territorio e nei comuni parzialmente montani;
- dalle province, nel restante territorio regionale, salvo le competenze successive;
- dagli enti gestori, nei territori del demanio regionale;
- dall’ente gestore del parco, nei parchi naturali regionali e solo nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale;
- dal presidente della regola nel territorio regoliero.
La ricevuta deve essere esibita, insieme a un documento di identità valido, su richiesta del personale addetto alla vigilanza. Restano esentati dal titolo, per la raccolta nei rispettivi fondi, i proprietari, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva e gli aventi diritto di uso civico. Gli enti competenti possono inoltre esentare i residenti nei rispettivi ambiti e, anche se non residenti, i soggetti con handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Giornate consentite, esenzioni ulteriori e divieti territoriali
Gli enti competenti definiscono annualmente:
- le giornate in cui è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale;
- le ulteriori categorie di soggetti esentate dal pagamento del contributo.
Possono inoltre individuare zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta, nell’ambito dei divieti già previsti dalla disciplina vigente.
Limiti quantitativi e regole di raccolta
La raccolta giornaliera pro capite è portata a 3 kg complessivi. Rimangono ferme le regole specifiche sui limiti per singole specie, sulle condizioni di riconoscibilità dei funghi raccolti, sul divieto di raccolta dell’amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e sull’assenza di limiti per proprietari, usufruttuari, conduttori del fondo e loro familiari nel fondo di proprietà o possesso.
Limitazioni temporali e coordinamento delle competenze
La Giunta regionale può disporre ulteriori limitazioni temporali alla raccolta, sentiti gli enti competenti o su loro segnalazione, nelle zone in cui l’ecosistema presenti criticità. Può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione, su parere o richiesta degli enti competenti.
Vigilanza e controlli
La vigilanza è affidata a una pluralità di soggetti, tra cui personale del Corpo forestale dello Stato, nuclei antisofisticazione dei Carabinieri, guardie venatorie provinciali, polizia urbana e rurale, operatori delle ASL con qualifica sanitaria, guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco, agenti delle aziende speciali e altro personale previsto da norme regionali richiamate. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza si svolge con il coordinamento degli enti di gestione.
Sanzioni amministrative e confisca
La legge inasprisce il regime sanzionatorio per le violazioni della disciplina sui funghi, prevedendo multe differenziate per:
- raccolta senza titolo;
- raccolta fuori dalle giornate consentite o in violazione di limitazioni temporali;
- superamento dei limiti quantitativi;
- superamento dei limiti per i chiodini;
- violazioni delle prescrizioni su specie e modalità di raccolta;
- raccolta in zone vietate.
È prevista la confisca del prodotto, con distruzione sul posto davanti al trasgressore o consegna, previa verifica micologica, a enti o istituti di beneficenza. In caso di reiterazione, la sanzione è raddoppiata e poi triplicata; le sanzioni sono cumulabili tra loro e si applica la disciplina generale delle sanzioni amministrative.
Introiti e destinazione dei proventi
Il contributo per la raccolta è fissato entro una forbice da 5 a 75 euro. I proventi delle sanzioni sono attribuiti agli enti competenti nel cui territorio è commessa la violazione per almeno il 70%, mentre la restante quota serve a coprire i costi delle funzioni sanzionatorie. Gli enti devono destinare le somme introitate a interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettere alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.
Regime transitorio
Le autorizzazioni e i permessi già in essere alla data di entrata in vigore della legge restano validi fino alla loro scadenza. Fino a quando gli enti competenti non definiscono le giornate di raccolta, continua ad applicarsi la precedente disciplina sulle limitazioni temporali.
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