L.R. Veneto 12/2012
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 12/2012 modifica la l.r. 50/1993 introducendo regole per gli appostamenti destinati alla caccia agli ungulati, con individuazione provinciale delle zone e semplificazioni edilizie e paesaggistiche. Riguarda anche gli appostamenti in area lagunare e valliva. Gli appostamenti esistenti devono adeguarsi entro 180 giorni dall’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.
Modifiche alla disciplina veneta sugli appostamenti di caccia agli ungulati e nel territorio lagunare e vallivo
Modifiche alla disciplina veneta sulla caccia agli ungulati e sugli appostamenti
La legge regionale del Veneto n. 12 del 2012 interviene sulla l.r. 9 dicembre 1993, n. 50 in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio. L’obiettivo è disciplinare in modo specifico gli appostamenti per la caccia agli ungulati e coordinare tale disciplina con la pianificazione faunistico-venatoria, prevedendo anche semplificazioni urbanistiche e paesaggistiche.
Appostamenti per la caccia agli ungulati
Gli appostamenti per la caccia agli ungulati non sono considerati appostamenti fissi ai sensi della legge statale n. 157/1992. La loro localizzazione e gestione sono affidate alle province, che operano sulla base di criteri minimi uniformi definiti dalla Giunta regionale e d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini.
Le province devono:
- individuare le zone in cui tali appostamenti possono essere collocati;
- stabilire il numero massimo degli appostamenti;
- definire le tipologie costruttive ammesse;
- disciplinare le modalità di autorizzazione, accesso e utilizzo.
La disciplina consente l’impiego degli appostamenti anche per attività di avvistamento, osservazione scientifica, censimenti e attività di controllo previste dalla normativa regionale.
Regime edilizio e paesaggistico degli appostamenti per ungulati
Gli appostamenti in questione sono soggetti a semplice comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio. Sono inoltre qualificati come interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma solo se realizzati nel rispetto di precise condizioni costruttive:
- struttura interamente in legno;
- piano di calpestio o di appoggio non oltre 9 metri dal piano di campagna;
- altezza massima all’eventuale estradosso della copertura non superiore a 12 metri;
- superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore a 3 mq;
- assenza di allacciamenti e di opere di urbanizzazione;
- assenza di attrezzature permanenti per il riscaldamento.
Pianificazione faunistico-venatoria provinciale
La legge integra i contenuti dei piani faunistico-venatori provinciali prevedendo espressamente anche l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati. La previsione si aggiunge alla disciplina già esistente relativa agli appostamenti fissi.
Appostamenti nel territorio lagunare e vallivo
Per gli appostamenti situati nel territorio lagunare e vallivo, la legge conferma un regime semplificato: anche tali strutture sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo edilizio, oltre a non necessitare di autorizzazione paesaggistica.
Regime transitorio e prima applicazione
In prima applicazione, l’individuazione delle zone per gli appostamenti degli ungulati non deve ostacolare l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria già in essere alla data di entrata in vigore della legge.
Gli appostamenti per la caccia agli ungulati già esistenti alla data di entrata in vigore della legge devono adeguarsi alle nuove caratteristiche costruttive entro 180 giorni dall’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 feb 2012L.R. Veneto 8/2012
- Legge · 24 feb 2012L.R. Veneto 9/2012
- Legge · 24 feb 2012L.R. Veneto 10/2012
- Legge · 24 feb 2012L.R. Veneto 11/2012
- Legge · 31 gen 2012L.R. Veneto 6/2012
- Legge · 31 gen 2012L.R. Veneto 7/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →