Cassazione Civile, Ordinanza n. 07944/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere l’accertamento di avere lavorato alle dipendenze del convenuto dal 1.1.2012 al 15.6.2014, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da omessa regolarizzazione contributiva. La corte d’appello ha respinto la domanda confermando il primo rigetto, ritenendo insussistente un rapporto di lavoro subordinato e qualificando l’attività come collaborazione saltuaria e occasionale. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato, in un unico motivo articolato, violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nullità della sentenza per motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria, violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per motivazione apparente e perplessa, nonché omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c.; ha inoltre sostenuto che la corte territoriale avrebbe trascurato gli indici sintomatici della subordinazione emersi dalle prove orali e documentali e avrebbe erroneamente ricondotto il rapporto a una collaborazione occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui sovrapponeva doglianze eterogenee ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., osservando che la violazione di legge presuppone fatti accertati e incontestati mentre il vizio motivazionale mira a rimettere in discussione proprio l’accertamento dei fatti. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la disciplina della doppia conforme, non essendo stata allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Le ulteriori doglianze, dirette in sostanza a contestare la valutazione delle prove testimoniali e documentali e la ricostruzione fattuale della subordinazione, sono state ritenute non scrutinabili in sede di legittimità. La Corte ha infine affermato che il richiamo all’art. 2094 c.c. non investiva i criteri astratti della subordinazione, ma solo l’apprezzamento delle risultanze processuali. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione è censurabile in cassazione solo se si contesta l’erronea applicazione dei criteri giuridici astratti della subordinazione; non è invece deducibile per rimettere in discussione la valutazione delle prove e l’accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito.
Richiamato come norma sull’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta contro l’accertamento fattuale del rapporto lavorativo, non contro la regola di riparto dell’onere probatorio in sé.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denuncia di violazione di legge è incompatibile con censure che investono l’accertamento dei fatti o la motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o perplessa è stato evocato ma le doglianze sono state ricondotte, in realtà, alla contestazione del merito della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando opera la preclusione della doppia conforme e non sia allegata la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
Il richiamo a tale norma non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione.
La censura non può tradursi in una richiesta di diversa lettura delle prove raccolte, perché ciò attiene al giudizio di fatto riservato al merito.
Il vizio di motivazione è stato invocato, ma la Corte ha escluso che vi fosse un errore sindacabile in cassazione, trattandosi di critica alla ricostruzione fattuale.
Richiamato quale base della disciplina della doppia conforme che preclude il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. in assenza di specifica allegazione della diversità delle rationes decidendi di merito.
Indicato come norma processuale che regola il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale quando, in realtà, le doglianze mirano tutte a contestare l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione dell’art. 2094 c.c. è scrutinabile solo se investe l’erronea ricognizione della fattispecie astratta della subordinazione; se invece critica la valutazione delle risultanze probatorie, essa si risolve in una censura di merito non deducibile in cassazione.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso nei casi di doppia conforme, salvo che il ricorrente alleghi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le censure relative alla valutazione delle prove testimoniali e documentali non possono essere trasformate in un vizio di motivazione o in una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per ottenere una nuova rivalutazione del compendio probatorio.
- Quando il ricorso è respinto, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può determinare l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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