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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07944/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere l’accertamento di avere lavorato alle dipendenze del convenuto dal 1.1.2012 al 15.6.2014, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da omessa regolarizzazione contributiva. La corte d’appello ha respinto la domanda confermando il primo rigetto, ritenendo insussistente un rapporto di lavoro subordinato e qualificando l’attività come collaborazione saltuaria e occasionale. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato, in un unico motivo articolato, violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nullità della sentenza per motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria, violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per motivazione apparente e perplessa, nonché omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c.; ha inoltre sostenuto che la corte territoriale avrebbe trascurato gli indici sintomatici della subordinazione emersi dalle prove orali e documentali e avrebbe erroneamente ricondotto il rapporto a una collaborazione occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui sovrapponeva doglianze eterogenee ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., osservando che la violazione di legge presuppone fatti accertati e incontestati mentre il vizio motivazionale mira a rimettere in discussione proprio l’accertamento dei fatti. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la disciplina della doppia conforme, non essendo stata allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Le ulteriori doglianze, dirette in sostanza a contestare la valutazione delle prove testimoniali e documentali e la ricostruzione fattuale della subordinazione, sono state ritenute non scrutinabili in sede di legittimità. La Corte ha infine affermato che il richiamo all’art. 2094 c.c. non investiva i criteri astratti della subordinazione, ma solo l’apprezzamento delle risultanze processuali. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La sua violazione è censurabile in cassazione solo se si contesta l’erronea applicazione dei criteri giuridici astratti della subordinazione; non è invece deducibile per rimettere in discussione la valutazione delle prove e l’accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta contro l’accertamento fattuale del rapporto lavorativo, non contro la regola di riparto dell’onere probatorio in sé.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge è incompatibile con censure che investono l’accertamento dei fatti o la motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o perplessa è stato evocato ma le doglianze sono state ricondotte, in realtà, alla contestazione del merito della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando opera la preclusione della doppia conforme e non sia allegata la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo a tale norma non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di diversa lettura delle prove raccolte, perché ciò attiene al giudizio di fatto riservato al merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è stato invocato, ma la Corte ha escluso che vi fosse un errore sindacabile in cassazione, trattandosi di critica alla ricostruzione fattuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato quale base della disciplina della doppia conforme che preclude il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. in assenza di specifica allegazione della diversità delle rationes decidendi di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma processuale che regola il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale quando, in realtà, le doglianze mirano tutte a contestare l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione dell’art. 2094 c.c. è scrutinabile solo se investe l’erronea ricognizione della fattispecie astratta della subordinazione; se invece critica la valutazione delle risultanze probatorie, essa si risolve in una censura di merito non deducibile in cassazione.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso nei casi di doppia conforme, salvo che il ricorrente alleghi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Le censure relative alla valutazione delle prove testimoniali e documentali non possono essere trasformate in un vizio di motivazione o in una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per ottenere una nuova rivalutazione del compendio probatorio.
  • Quando il ricorso è respinto, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può determinare l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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