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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1946/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per truffa ai danni di una compagnia assicurativa sostenendo: 1) tardiva notifica del decreto di citazione per l'appello rispetto al termine a comparire di almeno 40 giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. (modificato dal d.lgs. 10/10/2022 n.150); 2) nullità degli atti per mancata notifica della richiesta di rinvio a giudizio (relata priva della specifica indicazione); 3) vizio per la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, con particolare riferimento alla revoca della testimonianza di Di Maso e alla mancata perizia grafologica sulle firme; 4) insufficienza della prova e dubbi sull'attribuibilità della condotta all'imputato (incertezze sulle firme, identificazione delle persone coinvolte e veridicità dei referti medici).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Sul primo motivo ha osservato che la disciplina dell'art. 601, comma 3, c.p.p. (termine di 40 giorni) è applicabile agli atti d'impugnazione proposti dal 1 luglio 2024 secondo il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza 27/06/2024 n.42124 Cirelli), pertanto la questione non favorisce il ricorrente. Sul secondo motivo la Corte d'appello aveva accertato che, nonostante l'erronea relata, la richiesta di rinvio a giudizio era effettivamente stata notificata: la difformità nella relata è stata qualificata come errore materiale e la nullità non era stata eccepita tempestivamente. Quanto ai motivi relativi alla prova e alla rinnovazione dell'istruttoria, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito: erano state acquisite le dichiarazioni del ricorrente e della coimputata, la relazione dell'investigatore privato era stata confermata da un teste di polizia giudiziaria e le tracce GPS escludevano la presenza del veicolo nei luoghi e orari denunciati, elemento decisivo per ritenere false le denunce; inoltre le firme sulla richiesta di risarcimento erano state autenticate da un avvocato e non erano state disconosciute in primo grado, giustificando il rifiuto della rinnovazione probatoria e della perizia grafologica. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Genertel S.p.A.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    termine a comparire non inferiore a quaranta giorni

    la norma, introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150, indica il termine minimo a comparire nel giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto la sua applicazione limitata agli atti d'impugnazione proposti dal 1/7/2024, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.34, comma 1, lett. g)

    modifica dell'art. 601 c.p.p. relativa al termine a comparire

    norma che ha introdotto il termine dei 40 giorni; la Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite che ne limita l'applicazione temporale

  • Sentenza Sez. Unite Corte di Cassazione 27/06/2024 n.42124 (Cirelli)

    principio di diritto secondo cui la disciplina del nuovo art. 601, comma 3, c.p.p. si applica agli atti d'impugnazione proposti dal 1/7/2024; decisione decisiva per escludere la rilevanza della presunta tardività nel caso concreto

  • Giurisprudenza sulla rinnovazione dell'istruttoria (Sez. U n.12602 del 17/12/2015 Ricci; Sez. 5 n.32379 del 12/04/2018 Impellizzeri; Sez. 6 n.1400 del 22/10/2014 PR; Sez. 1 n.11168 del 18/02/2019 Caratelli)

    principi consolidati: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e ammissibile solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; il rigetto di richiesta probatoria è esaminabile in cassazione solo se la motivazione presenta lacune o illogicità manifeste

Massime di principio

  • Le modifiche introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 all'art. 601 c.p.p. (termine a comparire di 40 giorni) sono applicabili solo agli atti d'impugnazione proposti dalla data indicata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (1/7/2024); quindi le impugnazioni anteriori a tale data non beneficiano automaticamente della nuova disciplina
  • Un'irregolarità formale nella relata di notifica non basta a determinare la nullità se dagli atti risulta che la notifica sostanziale è avvenuta: la differenza tra errore materiale e nullità sostanziale è decisiva
  • Le nullità di regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente; sollevare vizi procedurali solo in sede di cassazione o con motivi nuovi può rendere inammissibile o non favorevole la censura
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è misura straordinaria e discrezionalmente valutata dal giudice d'appello; la sua mancata concessione è difficilmente censurabile in cassazione se la decisione di merito è logicamente motivata
  • La presenza di elementi probatori concreti e corroboranti (es. relazioni investigative avvalorate da testi di polizia giudiziaria, dati GPS) può sopperire alla mancata escussione di un teste privato o all'assenza di una perizia grafologica
  • La autenticazione di firme (ad esempio da parte di un avvocato) e la mancata disconoscenza in sede dibattimentale indeboliscono fortemente le richieste di accertamento grafologico poste a posteriori
  • Le decisioni di merito sulla valutazione delle prove e sull'opportunità di assumere nuova prova costituiscono in gran parte giudizi di fatto e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di vizi motivazionali o illogicità manifesta

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