Cassazione Civile, Ordinanza n. 28193/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società concessionaria di un impianto idroelettrico situato in Umbria, di due deliberazioni regionali che hanno avviato e poi disposto l’incremento del canone unitario dovuto per le grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, con efficacia dal 1 gennaio 2016. La società sosteneva che la Regione non avesse il potere di rideterminare in modo sostanziale l’importo del canone, deducendo la violazione della competenza statale in materia di concorrenza e dei limiti posti dalla normativa statale sui canoni idroelettrici. In particolare, contestava l’interpretazione dell’art. 12, comma 8-bis, d.lgs. n. 79/1999, dell’art. 154, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 37, comma 7, d.l. n. 83/2012 e della disciplina regionale umbra, assumendo che la normativa statale consentisse solo criteri generali e non un incremento discrezionale del canone deciso dalla Giunta regionale. La società denunciava inoltre che il Tribunale superiore delle acque pubbliche avesse erroneamente qualificato il canone come corrispettivo del protratto utilizzo della derivazione, ritenendo legittimo il canone aggiuntivo per la prosecuzione della gestione dopo la scadenza della concessione, e censurava la decisione nella parte in cui aveva ritenuto estranee alla propria giurisdizione le doglianze sulla concreta incongruità e gravosità del canone rispetto al singolo impianto. I motivi di ricorso erano sette: i primi due attaccavano la potestà regionale di aumentare il canone e la natura giuridica del canone aggiuntivo; il terzo contestava la ripartizione di giurisdizione sulla questione della congruità del canone; il quarto e il quinto criticavano l’interpretazione e la legittimità della legge regionale umbra; il sesto contestava il carattere di principio fondamentale della disciplina statale; il settimo denunciava irragionevolezza, eccessiva gravosità e incidenza anticoncorrenziale dell’aumento.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, richiamando la propria precedente giurisprudenza e quella costituzionale: in materia di grandi derivazioni idroelettriche, la determinazione del canone e del canone aggiuntivo rientra nella competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; l’art. 12, comma 8-bis, d.lgs. n. 79/1999 consente la prosecuzione della gestione da parte del concessionario uscente sino al nuovo affidamento; il decreto ministeriale previsto dall’art. 154, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 ha funzione di fissare criteri generali, mentre le Regioni conservano un margine di discrezionalità nella quantificazione; il canone aggiuntivo non integra una prestazione patrimoniale imposta in senso costituzionale, ma un corrispettivo per il protratto sfruttamento della derivazione. Ha inoltre affermato che la disciplina regionale umbra, letta nel suo complesso, legittima la rideterminazione del canone anche in aumento, e che le censure sulla congruità concreta del canone rispetto al singolo impianto attenevano a profili estranei all’oggetto del giudizio. Il settimo motivo è stato ritenuto in parte reiterativo di doglianze già respinte e in parte inammissibile, perché volto a sollecitare una valutazione di merito sulla gravosità concreta del canone, non adeguatamente provata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore della Regione.
Norme richiamate
art. 117 Cost.
secondo comma, lett. e); terzo comma
La determinazione dei canoni per le grandi derivazioni idroelettriche non ricade nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ma nella competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
art. 12, comma 8-bis, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Consente al concessionario uscente di proseguire la gestione della derivazione sino all’individuazione del nuovo concessionario; la norma esprime l’esigenza di continuità del servizio e non impedisce una disciplina regionale del corrispettivo per la prosecuzione dell’uso.
art. 154, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Attributo al decreto ministeriale il compito di stabilire criteri generali per la determinazione dei canoni, lasciando alle Regioni la quantificazione concreta nei limiti dei principi fondamentali.
art. 37, comma 7, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Rinvia a criteri generali statali da stabilire con decreto ministeriale; nel frattempo le Regioni possono continuare a determinare i canoni nel rispetto dei principi fondamentali e della leale collaborazione.
art. 3, L.R. Umbria 23 dicembre 2004, n. 33
Attribuisce alla Giunta regionale il potere di determinare e rideterminare i canoni per la derivazione di acqua pubblica, con adeguamento annuale e rideterminazione triennale anche in diminuzione, coerente con la possibilità di aumento.
art. 154, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
È richiamato per evidenziare che il decreto ministeriale individua solo criteri generali, non tariffe puntuali.
art. 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Rileva ai fini del regime delle impugnazioni nelle controversie sulle acque pubbliche, ammettendo il ricorso per violazione di legge oltre ai vizi di incompetenza ed eccesso di potere.
art. 201 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Richiamato per il perimetro dei vizi deducibili nelle controversie sulle acque pubbliche.
art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.
Dedotto dalla ricorrente per il motivo sulla giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Dedotto per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 23 Cost.
Richiamato nella giurisprudenza evocata dalla Corte per escludere che il canone aggiuntivo sia una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie relative ai canoni per grandi derivazioni idroelettriche, la quantificazione del canone può essere rimessa alle Regioni nell’ambito della competenza concorrente in materia energetica, mentre allo Stato spetta la fissazione dei soli criteri generali.
- Il canone dovuto dal concessionario uscente durante la prosecuzione temporanea della gestione può essere qualificato come corrispettivo del protratto sfruttamento della risorsa pubblica, e non come prestazione patrimoniale imposta in senso costituzionale.
- In assenza del decreto ministeriale previsto dalla normativa statale, la potestà regionale di rideterminare i canoni permane, purché esercitata nel rispetto dei principi fondamentali statali, della continuità del servizio e della proporzionalità rispetto all’utilizzo della risorsa.
- Le censure sulla concreta incongruità economica del canone rispetto al singolo impianto non incidono sulla legittimità dell’atto generale di rideterminazione e, se non supportate da adeguata prova, non possono fondare l’accoglimento del ricorso.
- Quando una precedente decisione delle Sezioni Unite ha già affermato la giurisdizione del giudice adito e i principi regolatori della materia, tali approdi costituiscono un punto fermo difficilmente superabile nel successivo giudizio sulla medesima controversia.
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