Cassazione Penale, Sentenza n. 36947/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto, la quale aveva accolto solo parzialmente l'istanza di risarcimento per detenzione inumana e degradante ex art. 35-ter ord. pen. Il motivo unico del ricorso in Cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse pronunciato un'inammissibilità non prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione: il ricorrente era deceduto il 25/09/2021, il provvedimento impugnato è del 25/11/2021 e il ricorso è stato depositato il 17/01/2022. Pur riconoscendo che l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., attribuisce al difensore un autonomo potere di impugnazione, la Suprema Corte ha ricordato che la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina del difensore e quindi la sua legittimazione ad impugnare. Inoltre non risultava procura degli eventuali eredi né titolo di legge che consentisse a terzi di proseguire il gravame. Non è stata disposta condanna alle spese né a carico della parte privata né del difensore.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
Norma che disciplina il rimedio per detenzione inumana e degradante; era l'oggetto originario dell'istanza di risarcimento, ma non è stato oggetto di decisione di merito in Cassazione per sopravvenuta morte del ricorrente.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Attribuisce al difensore un autonomo potere di impugnazione; la Corte riconosce questo potere ma precisa che esso viene meno con la morte dell'imputato, perché la nomina del difensore cessa e manca la legittimazione a impugnare.
art. 568, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui il diritto di impugnazione spetta solo a coloro ai quali la legge lo conferisce espressamente; la Corte lo usa per escludere che eredi o terzi possano automaticamente proseguire l'impugnazione.
Massime di principio
- La morte del ricorrente durante il processo estingue la legittimazione del difensore conferita per quel soggetto: le impugnazioni proposte dopo la morte sono inammissibili per difetto di legittimazione.
- Il potere di impugnazione spetta solo a chi la legge espressamente autorizza; gli eredi non possono sostituirsi automaticamente al defunto salvo espressa previsione o procura valida e tempestiva.
- Se si agisce in nome di interessi degli eredi occorre documentalmente dimostrare una procura o titolo che autorizzi l'impugnazione e verificare l'esistenza di norme che permettono la prosecuzione del giudizio della persona deceduta.
- La declaratoria di inammissibilità per decesso non comporta, di norma, condanna alle spese né a carico della parte privata deceduta né del difensore, che non è parte in proprio.
- Prima di proporre impugnazioni è sempre necessario verificare lo stato di vita del ricorrente e la continuità della procura al difensore; in caso di decesso, valutare eventuali rimedi civilistici o ricorsi ammessi dalla normativa specifica.
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