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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22775/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione che aveva disposto la sua consegna sulla base di un mandato di arresto europeo processuale emesso il 13/05/2025 dalla Pretura di Amburgo per tentato furto aggravato in concorso (10/03/2025). Il ricorso articolava due motivi: 1) vizio di identificazione per carenza di informazioni nel MAE (mancanza di nazionalità , domicilio, segni particolari, impronte/DNA) e ritenuta necessità di attivare l'interlocuzione ex art.16 legge n.69/2005; 2) illegittimità dell'esecuzione del MAE in mancanza di motivazioni e laddove il mandato fosse finalizzato esclusivamente a fini investigativi, con violazione del principio di proporzionalità e della possibilità di utilizzare strumenti meno invasivi (in particolare la Direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che, dopo le modifiche legislative introdotte dal d.lgs. 2/2/2021 n.10, il MAE deve contenere l'identità e la cittadinanza del ricercato e che l'assenza di ulteriori dati segnaletici o di allegati (impronte/DNA) non impone automaticamente l'attivazione della procedura di interlocuzione ex art.16: nel caso concreto non sussistevano dubbi rilevanti sull'identità della persona richiesta in consegna (corrispondenza delle generalità e cittadinanza italiana non contestata). Sul secondo motivo ha confermato l'orientamento secondo cui il MAE processuale è legittimo anche se finalizzato alla presenza dell'imputato per atti istruttori (es. interrogatorio) o per la partecipazione al processo, salvo il caso eccezionale in cui risulti provata la finalità esclusivamente investigativa, disancorata dall'esercizio dell'azione penale. Ha inoltre precisato che il principio di proporzionalità , pur rilevante nell'ambito di strumenti come l'ordine europeo di indagine, non costituisce un motivo tassativo di rifiuto del MAE secondo la normativa vigente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    l'identità e la cittadinanza del ricercato

    L'art.6 richiede l'indicazione dell'identità e della cittadinanza nel MAE; le informazioni segnaletiche ulteriori, precedentemente richieste, sono state soppresse dalle modifiche del 2021, per cui la mancanza di dati aggiuntivi non impone automaticamente l'interlocuzione ex art.16 o il rifiuto della consegna

  • art.16 legge n.69/2005

    Prevede la procedura di interlocuzione con l'autorità emittente in caso di mancanza di informazioni essenziali; la Corte ha ritenuto che l'attivazione non è obbligatoria se non sussistono dubbi significativi sull'identità della persona

  • Costituzione, art.111

    Richiamata in relazione ai principi del giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'esecuzione del MAE processuale non contrasti con i principi costituzionali quand'è inerente all'esercizio dell'azione penale

  • Trattato sull'Unione europea (TUE), art.5, comma 3

    Richiamato nel quadro del principio di proporzionalità e competenze; non è stato ritenuto idoneo a imporre un autonomo motivo di rifiuto del MAE

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), artt. 6, 7, 52

    I diritti fondamentali devono essere rispettati nell'esecuzione del MAE; la Corte ha ritenuto compatibile l'esecuzione del MAE processuale con la tutela dei diritti quando non emerga un uso esclusivamente investigativo e sproporzionato

  • Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine)

    La Direttiva è finalizzata al trasferimento e acquisizione di prove e costituisce uno strumento meno invasivo per fini probatori; tuttavia non sostituisce il MAE quando il trasferimento riguarda la partecipazione al procedimento o la comparizione dell'imputato

  • decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.10

    Ha modificato la legge n.69/2005 riducendo i requisiti informativi del MAE (eliminando l'obbligo di allegare dati segnaletici estesi), limitando il controllo di merito dello Stato di esecuzione sul contenuto del MAE

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)

    Prevede l'indicazione del provvedimento restrittivo a fondamento della richiesta; la Corte ricorda che la normativa europea non impone l'allegazione di tutti i dati segnaletici al MAE e favorisce il principio del mutuo riconoscimento

  • d.lgs. n.108 del 21 giugno 2017, art.7

    Principio di proporzionalitÃ

    Codifica il principio di proporzionalità nell'ambito dell'ordine europeo di indagine; la Corte osserva che, pur rilevante per gli strumenti di cooperazione, non muta le finalità della disciplina sul MAE né costituisce motivo automatico di rifiuto

  • Accordo UE-Regno Unito del 24 dicembre 2020, art.597

    La cooperazione mediante il mandato d'arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare

    Evidenzia il principio di proporzionalità nella cooperazione; la Corte lo cita come parametro interpretativo ma non come causa tassativa di rifiuto del MAE nell'ordinamento nazionale

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, C-583/23 (AK)

    il trasferimento del detenuto mediante O.E.I. si contraddistingue per la sua finalità probatoria

    La Corte di Giustizia ha chiarito i confini dell'ordine europeo di indagine: l'O.E.I. serve per finalità probatorie (acquisizione/trasmissione di prove) e non sostituisce il MAE quando la finalità è la comparizione o il trasferimento per procedimento penale; la Cassazione ha richiamato tale principio per escludere che ogni trasferimento per comparizione debba passare per l'O.E.I.

  • codice di procedura penale, art.616

    Norma che disciplina la condanna alle spese per i ricorsi rigettati; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n.10/2021 il MAE deve indicare l'identità e la cittadinanza: la mancanza di ulteriori dati segnaletici o allegati (impronte/DNA) non determina automaticamente l'obbligo di interlocuzione ex art.16 o il rifiuto della consegna, salvo concreti e specifici dubbi sull'identità della persona
  • Il giudice di esecuzione nazionale non effettua un controllo di merito sulle scelte cautelari dell'autorità emittente; se il MAE è connesso all'esercizio dell'azione penale (anche per atti istruttori o comparizione) la sua esecuzione è generalmente legittima
  • L'ordine europeo di indagine (Direttiva 2014/41/UE) è lo strumento adeguato per finalità probatorie specifiche (trasferimento per compiere atti d'indagine finalizzati ad acquisire prove), ma non sostituisce il MAE quando il trasferimento riguarda la partecipazione al procedimento o la comparizione dell'imputato
  • Il principio di proporzionalità è rilevante nel valutare strumenti alternativi meno invasivi, ma non costituisce, di per sà , una causa tassativa di rifiuto del MAE nell'ordinamento italiano; la sua invocazione può essere valida se si dimostra che il MAE è stato emesso per finalità esclusivamente investigative e privo di collegamento con l'azione penale
  • In casi analoghi, la difesa può richiedere l'attivazione dell'art.16 o domandare l'acquisizione di elementi identificativi (impronte, documenti processuali, atti che dimostrino l'esercizio dell'azione penale) quando esistano dubbi concreti e motivati sull'identità o sulla finalità esclusivamente investigativa del mandato

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