Cassazione Penale, Sentenza n. 22019/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello del 14/04/2023 lamentando vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena (primo motivo) e in relazione alla confisca di euro 385 e del telefono cellulare I-phone (secondo motivo). In primo grado (7/11/2022) era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e assolto dal capo A). La Corte territoriale aveva ridotto la pena riconoscendo le circostanze generiche e applicando riduzione per il rito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato: la riduzione della pena al di sotto del parametro medio-edittale (pena base utilizzata: 1 anno e €1.350 di multa; medio edittale pari a 2 anni) non richiedeva motivazione analitica aggiuntiva, per cui la decisione sull'entità della pena è stata confermata. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo riguardante la confisca: la Corte territoriale aveva motivato l'apprensione della somma e del telefono con riferimento ad una presunta attività pregressa di spaccio in modo apodittico e senza collegamento eziologico con il reato specifico per cui è intervenuta la condanna. Inoltre la novella normativa che avrebbe reso l'art. 73, comma 5, titolo per la confisca per sproporzione (art. 240-bis) è intervenuta successivamente (d.l. 15/09/2023, n.123, conv. L. 13/11/2023, n.159) e non è applicabile retroattivamente alla sentenza di primo grado emessa il 7/11/2022. Ne consegue che doveva applicarsi la disciplina dell'art. 240 c.p., che richiede rigoroso nesso eziologico. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia; ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto e ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Articolo contestato al ricorrente; reato per cui è intervenuta la condanna in primo grado.
codice penale, art. 240
Norma sulla confisca che richiede un collegamento eziologico tra il bene e il reato per cui è pronunciata la condanna; impone motivazione rigorosa.
codice penale, art. 240-bis
Disciplina della confisca per sproporzione; la sentenza osserva che l'art. 73, comma 5, è stato successivamente inserito tra i delitti presupposto di questa fattispecie, ma la novella non è applicabile retroattivamente al caso.
d.l. 15 settembre 2023, n. 123, art. 4, comma 3-bis; legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159
d.l. 15/09/2023, n.123 (art. 4, comma 3-bis) conv. L. 13/11/2023, n.159
Modifica normativa che ha incluso il reato di cui all'art. 73, comma 5, tra i reati presupposto per la confisca per sproporzione (art. 240-bis); tuttavia la modifica non può essere applicata retroattivamente alla sentenza di primo grado del 7/11/2022.
codice penale, art. 200
art. 200, comma primo, cod. pen.
Limiti temporali di applicazione della legge penale nel tempo; la Corte richiama il principio per stabilire quale versione normativa sia applicabile (la legge vigente al momento della sentenza di primo grado).
Cass. pen., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (Del Papa)
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01
Giurisprudenza che conferma che non è necessaria motivazione dettagliata se la pena è fissata al di sotto del parametro medio-edittale.
Cass. pen., Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 (Lanzi)
Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204-01
Giurisprudenza che afferma l'obbligo di collegamento eziologico tra i beni confiscati e il reato per cui è stata pronunciata la condanna; la confisca non può fondarsi su presunzioni generiche.
Cass. pen., Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024 (Osawaru)
Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602-01
Principio secondo cui, ai fini della individuazione del regime applicabile, si deve fare riferimento alla legge in vigore al momento della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- La riduzione della pena al di sotto del parametro medio-edittale non richiede una motivazione analitica supplementare: il giudice non è obbligato a spiegare in dettaglio se la pena rimane al di sotto del mezzo edittale, purché la motivazione complessiva sia congrua.
- La confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. richiede un nesso eziologico specifico tra il bene e il reato per cui è intervenuta la condanna; motivazioni apodittiche o riferite a generiche attività pregresse non sono sufficienti.
- Una modifica normativa che amplia i reati presupposto per la confisca per sproporzione (art. 240-bis) non si applica automaticamente a procedure e sentenze emesse prima della sua entrata in vigore, salvo i limiti di retroattività stabiliti dalle norme sul diritto intertemporale.
- Se la motivazione della confisca è insufficiente, la Cassazione può annullare la statuizione limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo esame al giudice di merito, lasciando ferme le altre statuizioni non coperte da vizi.
- L'accertamento di responsabilità che non risulta annullato resta irrevocabile; il rimedio può riguardare soltanto le parti della sentenza effettivamente viziate.
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