Ordinanza n. 2818/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del 23.4.2026, comunicata a mezzo e-mail e caricata a portale in pari data, con la quale il RUP rappresentava che, all’esito della seduta riservata di cui al verbale n. 5 del 17.3.2026, con l’assistenza della Commissione scrutinatrice designata con Determina n. 2791 del 16.12.2025, si era risolto per l’esclusione della società ricorrente per asserita anomalia dell’offerta presentata nell’ambito della procedura aperta indetta dal Comune di Grottaferrata per l’affidamento del servizio di “GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IMU-TARI), VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (CDS), ENTRATE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI – PERIODO 5 ANNI. CIG B9151BDA1E”; - del ridetto verbale n. 5 del 17.3.2026, pubblicato sulla piattaforma della CUC di Albano Laziale il successivo 27.3.2026, riferito all’esame congiunto di RUP e Commissione giudicatrice delle offerte pervenute e recante l’esclusione, in parte qua, della SO.GE.R.T. S.p.A. nonché la formulazione della graduatoria definitiva e la proposta di aggiudicazione della concessione CIG B9151BDA1E in favore della SO.G.E.T. S.p.A.; - della determina n. 731 del 9.4.2026 a firma congiunta del RUP e del Resp.le del Servizio Finanziario, settore III, con cui il Comune di Grottaferrata procedeva all’aggiudicazione definitiva in favore della SO.G.E.T. S.P.A. del “SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IMU-TARI), VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (CDS), ENTRATE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI – PERIODO 5 ANNI - CIG B9151BDA1E”; - della nota del 10.4.2026, giunta a mezzo mail e caricata sul portale telematico, di trasmissione della determina n. 731/2026; - del verbale di gara n. 4 del 16.2.2026, nella misura in cui, peraltro, veniva trasmessa la richiesta di giustificativi nei riguardi indistintamente di tutti i concorrenti; - della richiesta di verifica di congruità trasmessa, a mezzo pec, dal RUP alla società ricorrente in data 3.3.2026; - se e per quanto occorra del Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto; NONCHE’ - per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, nella misura in cui non ricomprende la società ricorrente; - per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l’aggiudicazione della gara in favore della SO.GE.R.T. S.p.A. provvedendo, per l'effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto; - in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato al valore dell’eventuale servizio svolto ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione per anomalia dell'offerta, verbale di gara, aggiudicazione definitiva della concessione e atti connessi relativi al servizio di riscossione coattiva delle entrate
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota del RUP con cui le veniva comunicata l'esclusione per asserita anomalia dell'offerta, il verbale di gara recante l'esclusione, la graduatoria e la proposta di aggiudicazione, la determina di aggiudicazione definitiva in favore di altra concorrente, nonché gli atti connessi, inclusa la richiesta di verifica di congruità e, ove occorrente, la lex specialis. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro la verifica di anomalia e gli altri atti di gara, poiché la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, chiedendo la sollecita definizione del giudizio nel merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata dalla ricorrente e dell'adesione prestata dal Comune resistente. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha assunto alcuna decisione sulla legittimità dell'esclusione, sull'aggiudicazione, sull'eventuale inefficacia del contratto, sulla reintegrazione o sulla domanda risarcitoria. Ha fissato la pubblica udienza del 7 luglio 2026 per la definizione nel merito del giudizio ai sensi dell'art. 120 c.p.a. e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta in via incidentale, ma il giudice non ne ha valutato i presupposti poiché la ricorrente vi ha rinunciato.
art. 120 c.p.a.
Il giudizio relativo alla procedura di affidamento è stato fissato per la trattazione in pubblica udienza secondo il rito speciale in materia di contratti pubblici.
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