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Ordinanza

Ordinanza n. 1171/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'atto dirigenziale prot. n. 77441 del 23/10/2025, notificato il 24 detti, recante intimazione ed ordine alla ricorrente di farsi trovare presente il giorno 13 novembre 2025, ore 9.30, per consentire l'accesso agli immobili siti in Sorrento alla via Santa Lucia n. 27 (fol 3, p.lla 388) finalizzato all'espletamento delle seguenti, distinte e contestuali operazioni: -constatazione dello stato dei luoghi; -identificazione degli occupanti e dei beni mobili presenti; -immissione in possesso del bene in favore del Comune di Sorrento, con contestuale sgombero di persone e/o cose, sotto comminatoria, per ipotesi di assenza o diniego, di accesso forzoso ai luoghi con ausilio della forza pubblica e di un fabbro, con aggravio di oneri e spese.

Giustizia amministrativa202505962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto dirigenziale recante intimazione e ordine di consentire l’accesso agli immobili, la constatazione dello stato dei luoghi, l’identificazione degli occupanti e l’immissione in possesso del Comune, con sgombero e accesso forzoso mediante forza pubblica e fabbro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’atto dirigenziale chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Il Comune ha chiesto la revoca della precedente misura cautelare, che aveva sospeso l’efficacia dell’atto, deducendo la pericolosità e l’inagibilità dei manufatti sulla base di una relazione tecnico-strutturale e impiantistica e di un verbale di controllo. In particolare, il Comune ha evidenziato l’assenza di un progetto strutturale depositato, della relazione a struttura ultimata e del certificato di collaudo statico, nonché l’assenza delle dichiarazioni di conformità previste per gli impianti elettrici, idrosanitari e termici. La ricorrente ha prodotto un certificato di idoneità degli impianti e ha dichiarato di avere incaricato un ingegnere strutturista per la verifica dell’immobile, senza tuttavia depositare in giudizio l’accertamento tecnico strutturale.

La decisione

Il TAR ha revocato la precedente ordinanza cautelare n. 3111/2026 e ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente. Il giudice ha ritenuto decisiva la sopravvenuta prospettazione, da parte del Comune, di rischi per l’incolumità delle persone derivanti dall’assenza di verifiche strutturali sull’immobile. A fronte di tale allegazione, gravava sulla ricorrente l’onere di depositare tempestivamente un accertamento tecnico idoneo a escludere o superare i rischi prospettati; il certificato relativo agli impianti e il mero conferimento dell’incarico a un tecnico non sono stati ritenuti sufficienti. Nel bilanciamento cautelare, allo stato degli atti e senza pregiudicare le future determinazioni fondate su adeguati accertamenti istruttori, è stato ritenuto prevalente l’interesse alla tutela dell’incolumità delle persone rispetto all’interesse della ricorrente a evitare la perdita dell’abitazione. È stata confermata l’udienza pubblica di merito del 17 dicembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito dei poteri cautelari del giudice amministrativo; la misura cautelare precedentemente concessa è stata revocata alla luce delle sopravvenienze.

  • D.M. 37/2008

    Il Comune ha richiamato l’assenza delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, idrosanitari e termici, quale elemento della situazione di rischio rappresentata al giudice.

Massime di principio

  • La revoca di una misura cautelare già concessa è giustificata quando sopravvengano elementi tecnici nuovi e specifici, idonei a modificare il quadro valutativo originario, in particolare rispetto alla sicurezza e all’incolumità delle persone.
  • Quando l’amministrazione allega, sulla base di elementi tecnici, l’esistenza di rischi per l’incolumità derivanti dall’assenza di verifiche strutturali, il privato che intenda mantenere la sospensione dell’atto deve fornire tempestivamente un accertamento tecnico concreto e idoneo a superare tali rischi; il mero conferimento di un incarico professionale non è sufficiente.
  • Nel giudizio cautelare il bilanciamento degli interessi può attribuire prevalenza alla tutela dell’incolumità delle persone rispetto all’interesse privato alla conservazione dell’abitazione, quando i rischi prospettati risultino non adeguatamente esclusi allo stato degli atti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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