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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28558/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva che la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (art. 646 c.p. contestato) ma aveva nondimeno condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Si contestava la compatibilità di tale statuizione con l'art. 541 c.p.p., atteso che la condanna alle spese in favore della parte civile presuppone l'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno e la condanna dell'imputato nelle statuizioni civili; quindi, la condanna alle spese sarebbe incompatibile con una pronuncia che si limita a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione senza pronunciare alcuna condanna civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, rimuovendo la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile. La Corte ha richiamato l'art. 541 c.p.p., affermando che la pronuncia di condanna alle spese in favore della parte civile richiede l'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno; essendo intervenuta l'estinzione per prescrizione prima della sentenza di primo grado e non essendovi stata alcuna condanna civile, la condanna alle spese non poteva essere pronunciata. La Corte ha altresì precisato la disciplina diversa per i casi in cui la prescrizione sopravvenga in appello o in Cassazione (richiamando l'art. 578 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che identifica il reato ascritto all'imputato (reato per cui è intervenuta l'estinzione per prescrizione).

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale

    La condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile è collegata all'accoglimento della domanda civile (restituzione o risarcimento). Se non vi è stata alcuna condanna civile (es. estinzione per prescrizione prima della pronuncia), non può essere pronunciata la condanna alle spese in favore della parte civile.

  • art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Previsione delle norme sulle motivazioni del ricorso per cassazione; nel caso è stato richiamato come riferimento formale per la dedotta violazione di legge e di motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente per formulare il motivo di cassazione; attiene alle modalità di deduzione del motivo in Cassazione.

  • artt. 538 e 539 cod. proc. pen.

    Richiamati a supporto sistematico: insieme all'art. 541, contribuiscono a delineare il regime delle statuizioni civili nel processo penale e il nesso con la condanna penale.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Disciplina la situazione in cui la prescrizione interviene in appello o in Cassazione: le statuizioni civili valide già pronunciate possono mantenersi, così giustificando, in quei casi, la condanna alle spese a favore della parte civile.

  • artt. 91 e 92 cod. proc. pen.

    Richiamati per evidenziare che, in generale, la ripartizione delle spese nell'ambito dell'azione civile esercitata nel processo penale segue i criteri del processo civile (principio di soccombenza).

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado dichiara l'estinzione del reato per prescrizione e non pronuncia alcuna condanna civile, non può disporre la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile: l'art. 541 c.p.p. richiede l'accoglimento della domanda civile come presupposto.
  • Il principio di imputare le spese alla parte soccombente nell'azione civile vale anche nel processo penale; pertanto la condanna alle spese a favore della parte civile presuppone che la domanda civile sia stata accolta (anche in forma generica).
  • Diversa è la situazione se la prescrizione interviene in appello o in Cassazione dopo una pronuncia civile di condanna: in tali casi l'effetto delle statuizioni civili già pronunciate può perdurare (art. 578 c.p.p.) e la condanna alle spese può essere mantenuta.
  • Nel redigere provvedimenti di estinzione per prescrizione il giudice deve evitare di inserire statuizioni civili sussidiarie non giustificate dalla pronuncia sulla domanda di risarcimento o restituzione, perché rischiano di essere annullate in sede di legittimità.
  • Per la parte civile è opportuno chiedere espressamente la pronuncia sulle statuizioni civili quando sussistono i presupposti sostanziali, tenendo conto che la prescrizione sopravveniente prima della pronuncia di primo grado priva la domanda della possibilità di tradursi in una condanna alle spese.

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