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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16174/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riguardavano: 1) la ricostruzione del fatto, contestando la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; 2) la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, prospettata in modo generico come dipendente dall'asserito impiego di impianti esterni alla Procura della Repubblica; 3) il trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi e il terzo motivo manifestamente infondati, e il secondo motivo inammissibile anche per genericità e per mancato superamento della prova di resistenza, rilevando che le dichiarazioni della persona offesa erano comunque pienamente attendibili anche senza il riscontro delle captazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le censure sulla ricostruzione del fatto sono state ritenute manifestamente infondate perché la Corte di appello aveva valutato correttamente e in modo non illogico le dichiarazioni della persona offesa. La doglianza sull'inutilizzabilità delle intercettazioni è stata giudicata generica e comunque non decisiva, poiché la tenuta probatoria della decisione era sorretta anche autonomamente dalla attendibilità della persona offesa. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è stata reputata manifestamente infondata, perché la motivazione della sentenza impugnata dava conto dei parametri di valutazione applicati.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.p.

    Il testo non riporta il numero di articolo relativo alle intercettazioni; si limita a richiamare il tema dell'inutilizzabilità delle captazioni e l'uso di impianti esterni alla Procura della Repubblica, senza specificare ulteriori norme.

  • art. 606 c.p.p.

    Non esplicitato nel testo, ma la decisione qualifica come manifestamente infondati e generici i motivi di ricorso, secondo la logica tipica del giudizio di legittimità.

  • art. 620 c.p.p.

    Non esplicitato nel testo; la Corte si limita a dichiarare l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza che contesti la ricostruzione del fatto è inammissibile o manifestamente infondata quando si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio senza evidenziare una reale illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito.
  • La censura relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni deve indicare specificamente il vizio dedotto e gli elementi da cui desumerlo; una prospettazione meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • Anche ove si prospetti un vizio relativo alle captazioni, il motivo non può essere accolto se non supera la prova di resistenza, cioè se la decisione di condanna resta sorretta da autonome e sufficienti fonti probatorie.
  • La contestazione sul trattamento sanzionatorio è infondata quando la sentenza impugnata espone in modo adeguato i criteri di commisurazione della pena e i parametri valutati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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