Cassazione Civile, Ordinanza n. 07383/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso perché, a seguito dell'istanza depositata dalla ricorrente, ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della L. n. 197 del 2022. In applicazione delle norme sulla definizione agevolata, ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto che le spese restassero irripetibili.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Nei confronti di un'associazione e del suo rappresentante legale erano stati notificati avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2010 e 2011, con recupero di IRES, IRAP e IVA, sul presupposto che l'ente non avesse diritto al regime agevolato previsto dalla L. n. 398 del 1991 per le associazioni, con conseguente assoggettamento a regime ordinario d'impresa. I ricorsi introduttivi e l'appello erano stati respinti. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per omessa effettiva verifica dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione IVA sulle operazioni passive; (2) in via subordinata, violazione degli artt. 19 e 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972 e del principio di neutralità IVA, per non avere riconosciuto la detraibilità dell'imposta assolta su costi inerenti ed effettivi, nonostante la perdita del regime agevolativo ex L. n. 398 del 1991.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulla motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come vizio processuale dedotto in cassazione
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per sostenere la detraibilità dell'IVA assolta su costi inerenti ed effettivi
art. 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di detrazione IVA per l'ente associativo
principio di neutralità IVA
invocato per sostenere che la perdita del regime agevolato non esclude, di per sé, la detrazione dell'IVA su costi inerenti
L. n. 398 del 1991
richiamata quale regime agevolato per le associazioni, la cui spettanza era stata disconosciuta dall'Amministrazione
art. 1, commi 186-205, L. n. 197 del 29 dicembre 2022
base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie che ha determinato l'estinzione del giudizio
art. 1, commi 194, 197, 198 e 202, L. n. 197 del 29 dicembre 2022
"il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"; "Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"; "La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri"
la Corte ha applicato queste disposizioni per dichiarare l'estinzione del processo e l'irripetibilità delle spese
Massime di principio
- Quando, nelle controversie tributarie pendenti in cassazione, risulti perfezionata la definizione agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, il giudizio va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La definizione agevolata della lite produce l'estinzione del processo e comporta che le spese restino irripetibili, secondo quanto stabilito dalla disciplina speciale richiamata.
- Le doglianze sulla motivazione della sentenza di merito e sulla detraibilità dell'IVA restano assorbite quando intervenga una causa legale di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia.
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