Cassazione Civile, Ordinanza n. 35877/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società di trasporto)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IRAP richiesto da una società di trasporto pubblico locale per gli anni 2010, 2011 e 2012, in relazione alle deduzioni sul costo del lavoro introdotte dalla l. n. 296/2006, art. 1, comma 266. La società sosteneva di aver versato IRAP in eccedenza e impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia. La CTP respingeva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione, qualificando il rapporto con l’ente pubblico come appalto di servizi e dichiarando illegittimo il silenzio-rifiuto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la natura concessoria del rapporto e il regime "a tariffa", senza verificare il trasferimento del rischio operativo al gestore e senza considerare la funzione remunerativa della tariffa nel trasporto pubblico locale; (2) falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997 e violazione degli artt. 1362, 1365, 1366 c.c. nonché dell’art. 2697 c.c., deducendo che la CTR avesse interpretato il contratto di servizio in modo meramente letterale, senza applicare i canoni ermeneutici e senza valorizzare i requisiti della concessione a tariffa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la CTR aveva correttamente qualificato il rapporto come appalto di servizi e non come concessione traslativa: nel caso di appalto, infatti, il beneficio IRAP da cuneo fiscale spetta; la questione della tariffa remunerativa rileva solo per le concessioni. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, l’assenza di trasferimento del rischio economico e della gestione in capo alla società, la presenza di prestazioni puntualmente determinate dal contratto, l’imposizione delle tariffe da parte dell’Amministrazione e il permanere del rischio in capo all’ente pubblico. Ha inoltre richiamato un giudicato esterno sul medesimo rapporto, conforme alla qualificazione come appalto. Conseguentemente, la società resistente è risultata vittoriosa e l’Agenzia è stata condannata alle spese, senza applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la soccombenza della P.A. difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
comma 1, lett. a), nn. 2 e 4
Le deduzioni IRAP sul costo del lavoro introdotte dalla l. n. 296/2006 si applicano, secondo la Corte, alle imprese che operano in regime di appalto; non si applicano alle imprese che svolgono attività regolamentata in concessione traslativa e a tariffa remunerativa.
art. 1, comma 266, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Ha introdotto la disciplina di favore sul c.d. cuneo fiscale, ossia le deduzioni dalla base imponibile IRAP relative al costo del lavoro.
artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1367 c.c.
Il contratto va interpretato nel suo complesso, secondo buona fede e ricercando la comune intenzione delle parti, non con lettura meramente letterale delle singole clausole.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro dell’erronea valutazione del contratto e dei presupposti di fatto; la Corte non ravvisa una violazione idonea a sovvertire l’accertamento di merito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro di deduzione dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge prospettati nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è stato applicato, perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di IRAP e deduzioni sul costo del lavoro, il beneficio del c.d. cuneo fiscale spetta alle imprese che operano in regime di appalto di servizi; resta invece escluso, in linea di principio, per le attività svolte in concessione traslativa a tariffa remunerativa.
- Ai fini della distinzione tra appalto e concessione, rileva soprattutto il trasferimento del rischio operativo e della gestione: nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio con assunzione del rischio da parte del concessionario, mentre nell’appalto il compenso è normalmente un corrispettivo o contributo economico versato dalla stazione appaltante.
- La natura del rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione deve essere desunta dal contenuto complessivo del contratto e non da una lettura meramente letterale di singole clausole; occorre valorizzare la concreta ripartizione di poteri, prestazioni, remunerazione e rischio economico.
- Quando il giudice di merito accerta che le prestazioni sono puntualmente definite dal contratto, che le tariffe sono imposte dall’Amministrazione e che il rischio economico resta in capo all’ente pubblico, la qualificazione del rapporto come appalto di servizi è conforme ai criteri legali e non integra violazione di legge.
- La questione della tariffa remunerativa è rilevante solo se il rapporto sia qualificato come concessione; se invece il rapporto è appalto, l’eventuale assenza di remuneratività della tariffa non è decisiva ai fini dell’agevolazione IRAP.
- Il giudizio di cassazione non consente di rimettere in discussione, se congruamente motivato, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla qualificazione del rapporto e sulla ripartizione del rischio economico.
- rami
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