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Sentenza

Sentenza n. 2540/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2490 del 12 novembre 2019, passata in giudicato, relativa al pagamento di somme a titolo risarcitorio e di spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2490 del 12 novembre 2019, che aveva confermato la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al risarcimento del danno già pronunciata dal Tribunale di Catania e aveva regolato le spese del giudizio di appello. Il titolo giudiziale, passato in giudicato, era stato notificato all’amministrazione il 12 settembre 2025. Secondo il ricorrente, tenuto conto delle somme riconosciute, delle spese processuali e degli interessi, detratto quanto dovuto all’azienda sanitaria per le spese del secondo grado, residuava un credito complessivo di euro 41.569,60. L’amministrazione, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non aveva adempiuto. L’Azienda Sanitaria, ritualmente intimata, non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto decorso, al momento della proposizione del ricorso, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 12 settembre 2025. Ha inoltre verificato che la decisione da eseguire era passata in giudicato e che l’amministrazione non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo. Di conseguenza, ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania di dare piena esecuzione alla sentenza della Corte di Appello entro quaranta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua eventuale notificazione, se anteriore. Per l’ulteriore ipotesi di inadempimento ha nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, con facoltà di delega a un funzionario competente, assegnandogli un successivo termine di sessanta giorni. L’amministrazione è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 700, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza diretta a ottenere l’adempimento di obblighi pecuniari risultanti da un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.

  • art. 44, terzo comma, lettera a), decreto-legge n. 269/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa dell’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.

  • legge n. 326/2003

    Richiamata quale legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 269/2003.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è fondata quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e l’amministrazione non ha adempiuto agli obblighi da esso derivanti.
  • Prima di proporre azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione per l’adempimento di obblighi pecuniari derivanti da un titolo giudiziale deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel vertice dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata mancata esecuzione del giudicato comporta l’ordine all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato dal giudice e, in caso di soccombenza, la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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