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Ordinanza

Ordinanza n. 12856/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'accertare e dichiarare la responsabilità solidale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia per i danni cagionati agli odierni ricorrenti e, per l'effetto, condannare le medesime Amministrazioni, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale (danno da perdita del rapporto parentale) subito da ciascun ricorrente, nella misura equitativamente determinata che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo;

Giustizia amministrativa202605702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAzione risarcitoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio è stato promosso per accertare la responsabilità solidale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia in relazione ai danni non patrimoniali, consistenti nella perdita del rapporto parentale, conseguenti al decesso dei congiunti dei ricorrenti durante la seconda ondata del COVID-19. Nel corso del giudizio, due ulteriori soggetti hanno chiesto l'accesso temporaneo al fascicolo informatico, dichiarando di vantare una pretesa risarcitoria autonoma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, correlata al decesso di un proprio congiunto, e manifestando l'intenzione di intervenire volontariamente nel processo. La Regione Lombardia ha contestato la sussistenza di un interesse concreto e attuale all'accesso. La Sezione ha inoltre rilevato la pendenza, presso la Sezione I del medesimo Tribunale, di un ricorso analogo, anch'esso riassunto davanti al giudice amministrativo a seguito di un'ordinanza della Corte di cassazione sulla giurisdizione. La questione concretamente affrontata dall'ordinanza riguarda quindi l'individuazione della Sezione competente, preliminare alla decisione sull'istanza di accesso al fascicolo.

La decisione

Il TAR non ha deciso né l'istanza di accesso temporaneo al fascicolo né la domanda risarcitoria. Rilevata la pendenza presso altra Sezione di un ricorso avente oggetto analogo, ha ritenuto opportuno sottoporre al Presidente del TAR Lazio la verifica della Sezione competente per la trattazione del ricorso. Ha pertanto trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale, disponendo altresì l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e alla necessità di oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52 c.p.a.

    La decisione richiama la verifica della Sezione competente, ma non indica espressamente nel testo la disposizione processuale applicata a tale trasmissione.

Massime di principio

  • Quando davanti a diverse Sezioni dello stesso Tribunale amministrativo risultano pendenti ricorsi aventi oggetto analogo, la Sezione investita può trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale affinché verifichi quale Sezione sia competente a trattare la controversia, prima di decidere sulle questioni incidentali pendenti.
  • Se è stata proposta un'istanza di accesso temporaneo al fascicolo informatico con finalità di intervento volontario, la decisione sull'accesso può essere differita quando sia preliminarmente necessario individuare la Sezione competente alla trattazione del giudizio.
  • Nella diffusione di provvedimenti giurisdizionali contenenti dati relativi alla salute, devono essere oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, nei casi e secondo le garanzie previste dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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