Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 840/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino dell’Unione europea e rigetto dell’istanza di aggiornamento

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, cittadina non UE sposata con un cittadino italiano e titolare dal 2008 di una carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE, aveva chiesto l’aggiornamento del titolo. La Questura, rilevata la cancellazione della ricorrente dall’anagrafe comunale e il suo ingresso in Italia nel 2023 con un nuovo passaporto rilasciato nel Paese d’origine, ha ritenuto che la stessa fosse rimasta assente dal territorio nazionale per oltre dodici anni, desumendo l’uscita dall’Italia con il precedente passaporto scaduto nel 2010. Ha quindi rigettato l’istanza di aggiornamento e revocato la carta, richiamando l’art. 10, comma 5, d.lgs. 30/2007. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto di giurisdizione amministrativa, ritenendo che la controversia rientrasse nella materia del diritto all’unità familiare devoluta al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha anzitutto ritenuto che l’istanza di prelievo presentata dalla ricorrente potesse essere convertita in istanza di fissazione d’udienza, in applicazione del principio di conversione degli atti giuridici di cui all’art. 159, comma 3, c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a. Poiché tale istanza era stata presentata entro l’anno dal deposito del ricorso, il giudizio non era perento. Nel merito processuale, il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La carta della ricorrente era una carta di soggiorno permanente, disciplinata dagli artt. 14 e 17 d.lgs. 30/2007, mentre il provvedimento aveva erroneamente richiamato l’art. 10, comma 5, relativo alla carta di soggiorno quinquennale. La controversia riguardava comunque la revoca di un titolo rilasciato quale familiare di cittadino dell’Unione e, quindi, un provvedimento amministrativo incidente sul diritto all’unità familiare. In base all’art. 3 d.l. 13/2017, convertito dalla l. 46/2017, e all’art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998, tali controversie sono devolute alle sezioni specializzate in materia di immigrazione presso il tribunale ordinario, mediante opposizione disciplinata dall’art. 20 d.lgs. 150/2011. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione della possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario nelle forme e nei termini di legge. Le spese sono state compensate, anche perché il provvedimento impugnato indicava il TAR quale giudice competente, inducendo la ricorrente in errore sulla giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 159, comma 3, c.p.c.

    Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo

    L’istanza di prelievo può essere convertita in istanza di fissazione d’udienza quando ne contenga i requisiti e manifesti la volontà della parte di ottenere la decisione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui il principio di conversione degli atti giuridici.

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    Rileva, insieme all’art. 81 c.p.a., per la verifica della perenzione del ricorso in relazione alla presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza.

  • art. 81 c.p.a.

    Il ricorso non è stato considerato perento perché l’istanza convertita in istanza di fissazione d’udienza è stata presentata entro l’anno dal deposito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, previamente segnalato alle parti in udienza.

  • art. 2, lett. b, d.lgs. 30/2007

    Definisce la nozione di familiare del cittadino dell’Unione, comprendendo il coniuge.

  • art. 10, commi 1 e 5, d.lgs. 30/2007

    La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l’anno, nonché di assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi

    Disciplina la carta di soggiorno quinquennale per il familiare non UE e le condizioni di validità in caso di assenza; non è la disposizione propria della carta di soggiorno permanente.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 30/2007

    Prevede l’acquisto del diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo insieme al cittadino dell’Unione.

  • art. 17, comma 4, d.lgs. 30/2007

    Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente

    Stabilisce il regime delle assenze rilevanti per la validità della carta di soggiorno permanente.

  • art. 3, commi 1, lett. a ed e, e 3, d.l. 13/2017, convertito dalla l. 46/2017

    Devolve alle sezioni specializzate del tribunale ordinario le controversie sul diritto di soggiorno dei familiari di cittadini UE, quelle in materia di diritto all’unità familiare e le cause connesse.

  • art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria

    La giurisdizione ordinaria comprende anche le controversie relative alla validità dei provvedimenti amministrativi concernenti titoli di soggiorno previsti dal d.lgs. 30/2007 per rendere effettivo il diritto all’unità familiare del cittadino UE.

  • art. 20 d.lgs. 150/2011

    Disciplina la forma dell’opposizione davanti al giudice ordinario nelle controversie devolute dall’art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti la revoca o la validità di una carta di soggiorno rilasciata a un cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea quale familiare di un cittadino dell’Unione rientrano nella materia del diritto all’unità familiare e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, presso la sezione specializzata in materia di immigrazione, anche quando il titolo sia disciplinato dal d.lgs. 30/2007 e non direttamente dal d.lgs. 286/1998.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla natura sostanziale della posizione dedotta e dalla materia del provvedimento impugnato: la revoca di un titolo di soggiorno familiare incide sul diritto all’unità familiare e non costituisce una controversia devoluta al giudice amministrativo per il solo fatto di derivare da un atto della Questura.
  • La carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE è disciplinata dagli artt. 14 e 17 d.lgs. 30/2007; il richiamo all’art. 10, comma 5, del medesimo decreto, relativo alla carta di soggiorno quinquennale, non modifica la natura sostanziale della controversia ai fini della giurisdizione.
  • Un’istanza di prelievo che contenga la richiesta di fissazione dell’udienza e manifesti la volontà di ottenere la decisione può essere convertita in istanza di fissazione d’udienza, in applicazione dell’art. 159, comma 3, c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a.; se presentata entro l’anno dal deposito del ricorso, impedisce la dichiarazione di perenzione nei casi previsti dagli artt. 71 e 81 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.