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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20573/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione IRPEF per l’anno d’imposta 2008. La contribuente aveva contestato la cartella deducendo, in sostanza, l’illegittimità del controllo e la spettanza delle detrazioni e del credito d’imposta indicati in dichiarazione, relativi a spese sanitarie e a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con riconoscimento di una parziale cessazione della materia del contendere per effetto di uno sgravio; la decisione di primo grado riteneva comunque rispettate le formalità del controllo formale e non maturata la decadenza. In appello la contribuente otteneva l’accoglimento integrale, con condanna dell’Ufficio alle spese. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse esaminato la sufficienza della motivazione della comunicazione di esito del controllo, questione non devoluta; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per asserita inversione dell’onere della prova sulla deducibilità delle spese; 3) violazione dell’art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 l. n. 212/2000, nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell’atto e spostato in capo all’Ufficio la prova; 4) nullità per omessa pronuncia sulla spettanza delle detrazioni e del credito d’imposta; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè un provvedimento di sgravio parziale ritenuto non pertinente dalla CTR. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo, infondati il secondo, il terzo e il quinto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ha rigettato gli altri tre, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse esaminato una questione non devoluta, relativa alla motivazione della comunicazione di esito del controllo formale, e che inoltre avesse omesso di pronunciarsi sul merito della spettanza delle detrazioni e del credito d’imposta, pur essendo tale domanda devoluta al giudizio di appello. Sono stati invece ritenuti infondati i motivi sull’onere della prova e sull’omesso esame dello sgravio, perché la CTR aveva correttamente posto a carico dell’Amministrazione la prova dell’adempimento delle formalità del controllo e aveva comunque esaminato lo sgravio, reputandolo relativo ad annualità diverse.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su domande o eccezioni non devolute dalle parti; la pronuncia su un tema mai introdotto nel giudizio integra ultrapetizione.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario opera il principio di devoluzione dell'appello, con il divieto di introdurre questioni nuove non riproposte o non devolute.

  • art. 2697 c.c.

    In linea generale spetta al contribuente provare i fatti posti a fondamento della propria dichiarazione, ma resta a carico dell'Amministrazione la prova dell'adempimento delle formalità e della correttezza del proprio operato quando tale adempimento sia in contestazione.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    La comunicazione di esito del controllo formale e le relative formalità devono essere correttamente adempiute; la controversia non riguardava il merito della detraibilità, ma il rispetto di tali formalità e, separatamente, la spettanza delle detrazioni e del credito d'imposta.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato dall'Ufficio in tema di motivazione degli atti tributari, ma non decisivo nella soluzione finale dei motivi accolti o rigettati.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere che la CTR avrebbe potuto decidere nel merito con gli elementi già acquisiti, ma il motivo è stato accolto perché la CTR non si è pronunciata sul punto devoluto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure sono state inquadrate nei diversi vizi di legittimità: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme procedurali richiamate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nei gradi di merito in relazione al termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il giudice di appello non può pronunciarsi su questioni che non risultino devolute con i motivi di impugnazione o ritualmente riproposte: la decisione su un profilo diverso da quello dedotto integra ultrapetizione.
  • Quando è contestato il corretto svolgimento del controllo formale e l'adempimento delle formalità previste dalla legge, incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova della regolarità del proprio operato; la regola generale sull'onere della prova a carico del contribuente non opera in modo automatico su tale diverso piano.
  • L'omessa pronuncia si configura anche quando il giudice, pur richiamando in fatto la domanda o il punto controverso, non si esprima effettivamente sulla relativa statuizione di merito devoluta al suo esame.
  • Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è sufficiente dissentire dalla valutazione del documento compiuta dal giudice di merito, se il fatto risulta comunque esaminato, sia pure con apprezzamento non sindacabile in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la distinzione tra contestazione della motivazione dell'atto tributario e contestazione della spettanza sostanziale della detrazione o del credito d'imposta è decisiva: i due piani non possono essere confusi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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